CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2023
Cassazione n. 07503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81, 416-bis e 582 cod. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Torino nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l'associazione di tipo mafioso risulta contestata a partire dal 2010 e le lesioni, da unificare con essa, risalgono al 2014, di guisa che è difficile ipotizzare che esse fossero programmate, almeno nelle linee essenziali, fin dal momento del sorgere del sodalizio criminoso; e che, per giunta, il reato di cui all'art. 582 cod. pen. veniva commesso da [OSCURATO:PERSONA] in forza di una circostanza contingente ed imprevedibile, dato che la vittima, [OSCURATO:PERSONA], poco prima gli aveva rubato il camion. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2023.