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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29835/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 2 maggio 1976 avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di revocazione del decreto di confisca reso dal Tribunale di Messina il 15/10/2015, confermato in appello e reso definitivo dalla sentenza di questa Corte del 16/2/2018 n. 23903, con il quale è stata disposta l'ablazione del 98% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], ritenute nella disponibilità indiretta di [OSCURATO:PERSONA] per quanto formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violazione di legge riferita all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica e mancante in relazione alla decisività delle prove nuove addotte con l'istanza di revocazione.

Si rimarca con il ricorso che oltre alla consulenza di parte allegata, diretta a rimarcare l'erroneità delle valutazioni spese a sostegno della ritenuta sproporzione tra disponibilità finanziarie del terzo e costi affrontati per la costituzione della società TG Trasporti, erano stati allegati due documenti, mai prodotti in precedenza, decisivi nel modificare il detto giudizio di valore.

Documenti estremamente risalenti nel tempo, destinati a comprovare una provvista di liquidità particolarmente rilevante (perché indicativi di una disponibilità bancaria e di una liquidazione risarcitoria per complessivi 110 milioni di lire), incolpevolmente non prodotti nel corso del giudizio di prevenzione, proprio in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la data della confisca e quella di costituzione della società in oggetto.

Si evidenzia infine l'integrale difetto di motivazione in relazione alla apodittica conclusione della mancanza di decisività delle nuove prove allegate. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'ultimo dei rilievi indicati dalla Corte del merito a sostegno della decretata reiezione dell'istanza di revocazione, inerente la non decisività delle prove nuove addotte a supporto della richiesta in oggetto, assume valenza assorbente perché affrontato in termini di marcata inadeguatezza dal ricorso che occupa.

2. L'istanza di revocazione di una misura di prevenzione reale presuppone, indefettibilmente, l'allegazione di prove nuove e decisive, utili a ribaltare il segno della decisione definitiva che si intende superare.

Sul piano logico, la verifica della novità precede quella della decisività.

Vero è anche, tuttavia, che, ancor più marcatamente in sede di legittimità, l'eventuale inadeguatezza del ricorso con riguardo alla decisività delle prove addotte finisce per assorbire e rendere indifferente l'ulteriore tema di giudizio, imponendo una definizione pregiudiziale dell'impugnazione.

3. Tanto è a dirsi in relazione alla odierna regiudicanda.

3.1. Giova ribadire che l'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel prevedere, oggi, la possibilità di agire per la "revocazione" della confisca di prevenzione, ha costituito la canonizzazione degli sforzi interpretativi attraverso i quali la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di una apposita previsione di legge in tema di prevenzione patrimoniale, ha rinvenuto nel sistema un appiglio normativo utile a (ri)mettere in discussione l'ablazione divenuta definitiva, una volta che risulti dimostrata la genetica insussistenza dei presupposti che erroneamente ebbero a giustificarla.

Più in particolare, anteriormente alla entrata in vigore del codice antimafia, a fronte del sopra rappresentato vuoto di disciplina, la giurisprudenza di questa Corte, per un verso ebbe a ritenere inadeguata la strada della applicazione analogica alle misure di prevenzione dello strumento della revisione ex art 629 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041); per altro verso finì per recuperare sostanzialmente la funzione di questo istituto anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando, oltre il dato di relativa collocazione sistematica, lo strumento di cui al citato art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, quale utile veicolo per intervenire ex tunc anche sulle misure reali affette da invalidità genetica, Se ne è consentita, così, la rimozione, rendendo effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez.

U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956).

La revoca della confisca di prevenzione, per il periodo antecedente la tipizzazione normativa introdotta dalla novella apportata dal d.lgs. n. 159 del 2011, è stata dunque costruita in via pretoria sulla falsa riga della revisione penale; e, non diversamente dal rimedio ora previsto dall'art. 28 del medesimo decreto, costituiva misura straordinaria, che postulava prima e postula ancora l'emergere di una prova nuova rispetto a quanto emarginato dal procedimento di prevenzione, (novità) in mancanza della quale finirebbe per assumere le connotazioni di una impugnazione tardiva. 3.2.Per quel che più interessa nel caso a scrutinio, la semplice novità del dato probatorio allegato, non era prima della entrata in vigore del codice antimafia né lo si può ritenere oggi alla luce del disposto di cui all'ad 28 citato, elemento autosufficiente nell'ottica del superamento della definitività della misura reale che si intende superare: la certezza delle situazioni giuridiche comunque sottesa anche alle decisioni divenute definitive in materia di prevenzione patrimoniale imponeva allora e impone ancora oggi, che la prova, oltre ad essere nuova, debba anche essere decisiva, sia cioè suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata.La nuova emergenza, deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione (Sez. 2, Sentenza n. 41507 del 24/09/2013, Rv. 257334). 3.3.Muovendo da tale ultima indicazione, appare di tutta evidenza che qualsivoglia prospettazione diretta a far rilevare la decisività della prova nuova addotta a sostegno della revocazione presuppone, a monte, un confronto argomentato e puntuale con gli elementi strutturali e fondanti della decisione da superare al tempo assunta dai giudici della prevenzione: la cifra effettiva della decisività della nuova prova, infatti, non può che dipendere dalla puntuale indicazione delle ragioni costitutive della misura adottata, individuate le quali potrà verificarsi il grado di resilienza della decisione definitiva rispetto alle emergenze ora sollecitate dalla difesa del soggetto interessato, in precedenza non scrutinate.

Indicazioni che finiscono per assumere un portato pregiudiziale rispetto alla verifica della fondatezza del rimedio in questione se prive della necessaria specificità che deve colorare l'istanza genetica e che, ancora di più, alla luce delle previsioni generali in materia di impugnazione, deve connotare il ricorso di legittimità diretto a contrastare la decisione di merito con la quale è stata negata la rivendicata revocazione.

3.4. Nel caso, il ricorso, difetta di specificità proprio sul punto.

Anche a voler accedere alla tesi secondo la quale i due momenti probatori segnalati con il presente ricorso - pacificamente pregressi al giudizio di prevenzione e non addotti in quella sede ma destinati a disvelare, secondo l'assunto difensivo, in capo al ricorrente una disponibilità finanziaria in precedenza non considerata - possano assurgere al rango della prova nuova utile al fine, resta comunque da evidenziare che con l'impugnazione andava messo in luce in che termini il portato di tali nuove emergenze avrebbe in concreto consentito di destrutturare radicalmente il percorso motivazionale speso a sostegno della misura da revocare.

Per contro, il ricorso che occupa manca di fare anche un minimo riferimento al percorso argomentativo tracciato a supporto del provvedimento da revocare, con riguardo, in particolare, agli estremi in forza ai quali si pervenne al giudizio di ritenuta disponibilità in capo al proposto delle utilità ablate, a dispetto della loro formale titolarità.

E in questa cornice, l'assenza della puntuale indicazione degli elementi di fondo del polo di comparazione valutativa (che la Corte non è tenuta ad individuare d'ufficio in assenza di una puntuale e argomentata valorizzazione da parte del ricorrente, non potendosi sostituire alla parte in uno dei momenti essenziali della relativa impugnazione), finisce per impedire a valle la verifica relativa alla decisività delle prove ora addotte, che il ricorso finisce dunque per rivendicare solo apoditticamente.4.

Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, 41: comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini deri al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 2 maggio 1976 avverso l'ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 3 dicembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di revocazione del decreto di confisca reso dal Tribunale di Messina il 15/10/2015, confermato in appello e reso definitivo dalla sentenza di questa Corte del 16/2/2018 n. 23903, con il quale è stata disposta l'ablazione del 98% delle quote della [OSCURATO:SOCIETA], ritenute nella disponibilità indiretta di [OSCURATO:PERSONA] per quanto formalmente intestate a [OSCURATO:PERSONA]. 2.Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violazione di legge riferita all'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché vizio di motivazione, manifestamente illogica e mancante in relazione alla decisività delle prove nuove addotte con l'istanza di revocazione. Si rimarca con il ricorso che oltre alla consulenza di parte allegata, diretta a rimarcare l'erroneità delle valutazioni spese a sostegno della ritenuta sproporzione tra disponibilità finanziarie del terzo e costi affrontati per la costituzione della società TG Trasporti, erano stati allegati due documenti, mai prodotti in precedenza, decisivi nel modificare il detto giudizio di valore. Documenti estremamente risalenti nel tempo, destinati a comprovare una provvista di liquidità particolarmente rilevante (perché indicativi di una disponibilità bancaria e di una liquidazione risarcitoria per complessivi 110 milioni di lire), incolpevolmente non prodotti nel corso del giudizio di prevenzione, proprio in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la data della confisca e quella di costituzione della società in oggetto. Si evidenzia infine l'integrale difetto di motivazione in relazione alla apodittica conclusione della mancanza di decisività delle nuove prove allegate. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ultimo dei rilievi indicati dalla Corte del merito a sostegno della decretata reiezione dell'istanza di revocazione, inerente la non decisività delle prove nuove addotte a supporto della richiesta in oggetto, assume valenza assorbente perché affrontato in termini di marcata inadeguatezza dal ricorso che occupa. 2. L'istanza di revocazione di una misura di prevenzione reale presuppone, indefettibilmente, l'allegazione di prove nuove e decisive, utili a ribaltare il segno della decisione definitiva che si intende superare. Sul piano logico, la verifica della novità precede quella della decisività. Vero è anche, tuttavia, che, ancor più marcatamente in sede di legittimità, l'eventuale inadeguatezza del ricorso con riguardo alla decisività delle prove addotte finisce per assorbire e rendere indifferente l'ulteriore tema di giudizio, imponendo una definizione pregiudiziale dell'impugnazione. 3. Tanto è a dirsi in relazione alla odierna regiudicanda. 3.1. Giova ribadire che l'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel prevedere, oggi, la possibilità di agire per la "revocazione" della confisca di prevenzione, ha costituito la canonizzazione degli sforzi interpretativi attraverso i quali la giurisprudenza di questa Corte, in assenza di una apposita previsione di legge in tema di prevenzione patrimoniale, ha rinvenuto nel sistema un appiglio normativo utile a (ri)mettere in discussione l'ablazione divenuta definitiva, una volta che risulti dimostrata la genetica insussistenza dei presupposti che erroneamente ebbero a giustificarla. Più in particolare, anteriormente alla entrata in vigore del codice antimafia, a fronte del sopra rappresentato vuoto di disciplina, la giurisprudenza di questa Corte, per un verso ebbe a ritenere inadeguata la strada della applicazione analogica alle misure di prevenzione dello strumento della revisione ex art 629 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210041); per altro verso finì per recuperare sostanzialmente la funzione di questo istituto anche nel campo dell'ablazione di prevenzione, valorizzando, oltre il dato di relativa collocazione sistematica, lo strumento di cui al citato art. 7, comma 2, della legge n. 1423 del 1956, quale utile veicolo per intervenire ex tunc anche sulle misure reali affette da invalidità genetica, Se ne è consentita, così, la rimozione, rendendo effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario, non ostando al relativo riconoscimento l'irreversibilità dell'ablazione determinatasi, che non esclude la possibilità della restituzione del bene confiscato all'avente diritto o forme comunque riparatorie della perdita patrimoniale da lui ingiustificatamente subita (Sez. U, Sentenza n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956). La revoca della confisca di prevenzione, per il periodo antecedente la tipizzazione normativa introdotta dalla novella apportata dal d.lgs. n. 159 del 2011, è stata dunque costruita in via pretoria sulla falsa riga della revisione penale; e, non diversamente dal rimedio ora previsto dall'art. 28 del medesimo decreto, costituiva misura straordinaria, che postulava prima e postula ancora l'emergere di una prova nuova rispetto a quanto emarginato dal procedimento di prevenzione, (novità) in mancanza della quale finirebbe per assumere le connotazioni di una impugnazione tardiva. 3.2.Per quel che più interessa nel caso a scrutinio, la semplice novità del dato probatorio allegato, non era prima della entrata in vigore del codice antimafia né lo si può ritenere oggi alla luce del disposto di cui all'ad 28 citato, elemento autosufficiente nell'ottica del superamento della definitività della misura reale che si intende superare: la certezza delle situazioni giuridiche comunque sottesa anche alle decisioni divenute definitive in materia di prevenzione patrimoniale imponeva allora e impone ancora oggi, che la prova, oltre ad essere nuova, debba anche essere decisiva, sia cioè suscettibile di mutare radicalmente i termini della valutazione a suo tempo operata.La nuova emergenza, deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione (Sez. 2, Sentenza n. 41507 del 24/09/2013, Rv. 257334). 3.3.Muovendo da tale ultima indicazione, appare di tutta evidenza che qualsivoglia prospettazione diretta a far rilevare la decisività della prova nuova addotta a sostegno della revocazione presuppone, a monte, un confronto argomentato e puntuale con gli elementi strutturali e fondanti della decisione da superare al tempo assunta dai giudici della prevenzione: la cifra effettiva della decisività della nuova prova, infatti, non può che dipendere dalla puntuale indicazione delle ragioni costitutive della misura adottata, individuate le quali potrà verificarsi il grado di resilienza della decisione definitiva rispetto alle emergenze ora sollecitate dalla difesa del soggetto interessato, in precedenza non scrutinate. Indicazioni che finiscono per assumere un portato pregiudiziale rispetto alla verifica della fondatezza del rimedio in questione se prive della necessaria specificità che deve colorare l'istanza genetica e che, ancora di più, alla luce delle previsioni generali in materia di impugnazione, deve connotare il ricorso di legittimità diretto a contrastare la decisione di merito con la quale è stata negata la rivendicata revocazione. 3.4. Nel caso, il ricorso, difetta di specificità proprio sul punto. Anche a voler accedere alla tesi secondo la quale i due momenti probatori segnalati con il presente ricorso - pacificamente pregressi al giudizio di prevenzione e non addotti in quella sede ma destinati a disvelare, secondo l'assunto difensivo, in capo al ricorrente una disponibilità finanziaria in precedenza non considerata - possano assurgere al rango della prova nuova utile al fine, resta comunque da evidenziare che con l'impugnazione andava messo in luce in che termini il portato di tali nuove emergenze avrebbe in concreto consentito di destrutturare radicalmente il percorso motivazionale speso a sostegno della misura da revocare. Per contro, il ricorso che occupa manca di fare anche un minimo riferimento al percorso argomentativo tracciato a supporto del provvedimento da revocare, con riguardo, in particolare, agli estremi in forza ai quali si pervenne al giudizio di ritenuta disponibilità in capo al proposto delle utilità ablate, a dispetto della loro formale titolarità. E in questa cornice, l'assenza della puntuale indicazione degli elementi di fondo del polo di comparazione valutativa (che la Corte non è tenuta ad individuare d'ufficio in assenza di una puntuale e argomentata valorizzazione da parte del ricorrente, non potendosi sostituire alla parte in uno dei momenti essenziali della relativa impugnazione), finisce per impedire a valle la verifica relativa alla decisività delle prove ora addotte, che il ricorso finisce dunque per rivendicare solo apoditticamente.4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616, 41: comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini deri al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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