CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27085/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- LINA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAVA- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice generale di PA- [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via G.B. Martini, n. 13; - ricorrenti e con troricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n. 180, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale - e CITTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t. di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] pellari, con domicilio eletto in Roma, largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1863/18, depositata il 9 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che con sentenza del 12 giugno 2013 il Tribunale di Bologna condannò il Comune e la Provincia di Bologna al pagamento della somma di Euro 1.089.852,60, oltre interessi legali sulla somma di Euro 2.623.601,05 rivalutata di anno in anno dal 10 ottobre 1991 al 10 marzo 2004 e sulla somma di Euro 1.089.748,45 dall'Il marzo 2004, a titolo di risarcimento dei danni subìti da Silvio ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesca, Matteo, Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'inadempimento di una convenzione di lottizzazione stipulata il 27 novembre 1962 e per la perdita della proprietà di un'area della superficie di 60.000 mq., occupata per la rea- lizzazione di un edificio scolastico ed irreversibilmente trasformata; che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di aventi causa di Silvio ed [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA], Gianluca e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di procuratrice generale di [OSCURATO:PERSONA]- nello, nonché da Stefano e [OSCURATO:PERSONA], Carolina, Alessandra, Um- berto e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Bologna, che con sentenza del 9 luglio 2018 ha disposto la decorrenza della rivalutazione monetaria e degl'in- teressi dal 13-14 luglio 1989, rigettando gli appelli incidentali proposti dal Comune e dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, succeduta alla Provincia; che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Promwichai, i Chelli, i Pavanello, il Matildi, i Davalli ed i Ventura, per sette motivi, illustrati anche con memoria; che hanno resistito con controricorsi, anch'essi illustrati con memorie, il Comune e la [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno proposto ricorsi incidentali, per rispettivamente per tre e due motivi; che i ricorrenti hanno resistito a loro volta con controricorso, con il quale si sono altresì costituite [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che i motivi del ricorso principale investono essenzialmente tre profili della sentenza impugnata, riguardanti rispettivamente a) l'oggetto della domanda proposta in primo grado, in ordine al quale si lamentano al) l'omessa pronuncia sul danno derivante dall'inadempimento della conven- zione di lottizzazione, a2) la violazione del giudicato formatosi in ordine all'av- venuta allegazione del medesimo danno, e a3) la falsa applicazione delle norme che presiedono all'interpretazione della domanda, b) la sussistenza del predetto danno, in ordine alla quale si deducono bl) l'omessa valutazione della lesione cagionata dalle delibere annullate, e b2) l'avvenuta allegazione dell'esistenza di un progetto approvato, e c) la destinazione urbanistica del fondo occupato, in ordine alla quale si censurano ci) l'individuazione della data di entrata in vigore del piano regolatore generale, e c2) la qualificazione della predetta destinazione come vincolo espropriativo; che le censure proposte con i ricorsi incidentali investono invece a) l'in- dividuazione della data di consumazione dell'illecito, e b) la natura conforma- tiva del vincolo derivante dalla classificazione urbanistica del fondo occupato, cui si aggiunge, nel ricorso incidentale del Comune, quella riguardante c) l'in- dividuazione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria; che la pluralità e la delicatezza delle questioni in tal modo sollevate, poste anche in relazione con la durata e la complessità della vicenda amministrativa che ha dato origine alla controversia, contrassegnata anche dalla proposi- zione d'impugnazioni dinanzi al Giudice amministrativo, fa apparire opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporne la trattazione in udienza pubblica, in modo da consentire alle parti di fornire, in contraddittorio tra loro e con la partecipazione del Pubblico Ministero, i necessari chiarimenti in or- dine alle rispettive posizioni difensive.