CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 04882/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., consistito nell'essersi introdotta in uno stabile, in parte adibito a ufficio e in parte a privata dimora, impossessandosi di una borsa contenente vari oggetti e valori tra cui: un libretto bancario, alcune carte di credito, un telefono cellulare e 700 euro in contanti. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia l'inosservanza di legge penale, per la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto semplice, con conseguente necessità di rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. Il furto sarebbe stato commesso all'interno di un locale adibito ad ufficio amministrativo e commerciale, che, come tale, esulerebbe dalla nozione di "privata dimora". 2.2. Con il secondo lamenta vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Il primo motivo è inedito. In sede di appello, l'imputata aveva impugnato esclusivamente i punti della decisione afferenti al trattamento sanzionatorio. è vero che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazione può decidere, ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., tuttavia, secondo ius receptum, è necessario che la soluzione della questione non implichi nuovi accertamenti in punto di fattoialtrimenti il giudizio di legittimità finirebbe per trasformarsi in terzo grado di merito (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651; Sez. 1, n, 13387 del 16/05/2013, dep. 2014, Rossi, Rv. 259730; Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, in motivazione; Sez. 2, n. 45583 del 15/11/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232773). Nella specie la diversa qualificazione giuridica del fatto presuppone, in base alla stessa prospettazione della ricorrente, una nuovo accertamento di merito, inibito alla Corte di cassazione, dato che, in astratto, anche un ufficio può essere luogo di privata dimora (cfr. Sez. U n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, in motivazione), sicché occorrerebbe verificare, in concreto, se l'ufficio ove è avvenuto il furto non fosse utilizzato, anche in parte, per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne. 6. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie la Corte di appello ha ritenuto ostativi i precedenti specifici gravanti sull'imputata; si tratta di motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]