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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 32795/2022

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ORDINANZA sul ricorso 603/2018 proposto da: S.T.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2063/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha promosso procedimento arbitrale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (S.T.S.) s.p.a. al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito, pari a complessivi C 814.990,23 oltre IVA, per l'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto di servizi stipulato in data 4 gennaio 2008.

La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito eccependo la annullabilità, a norma dell'art. 1394 cod. civ., dei contratti del 2005 e 2008, in quanto stipulati in conflitto di interessi (riconducibile alla persona dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.T.S. dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale era contestualmente, di fatto, il dominus della [OSCURATO:SOCIETA].), nonché l'inadempimento contrattuale, sul rilievo che le prestazioni effettivamente rese erano state inferiori a quelle contrattualmente previste, e chiedendo, altresì, di rideterminare a prezzi di mercato il corrispettivo.

Con lodo arbitrale del 29 aprile 2013 l'Arbitro unico ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando le domande di [OSCURATO:SOCIETA]...

A seguito della impugnazione del predetto lodo per nullità da parte della S.T.S, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 2063/2017, depositata il 10.11.2017, nella fase rescindente, ha dichiarato la nullità parziale del lodo per omessa motivazione sull'eccezione di (parziale) inadempimento formulata dalla S.T.S. e, nella fase rescissoria, ha confermato, nel merito, la condanna della S.T.S. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme indicate nel lodo impugnato.

Ha osservato il giudice d'appello che l'oggetto del contratto di appalto di servizi di cui è causa era costituito da un servizio, autonomamente caratterizzato e definito, collegato sinallagmaticamente ad un compenso a sua volta definito in misura unitaria e globale, e non all'effettuazione periodica di prestazioni con corrispondente determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo.

Pertanto, tenuto conto che la STS non aveva mai contestato - né in sede stragiudiziale né in quella giudiziale - l'inesatta o scarsa pulizia grafica o degli uffici o l'inesatta o inidonea raccolta giornaliera degli scarti o della movimentazione interna delle materie prime, l'obbligazione risultava correttamente adempiuta (seppur utilizzando meno personale e meno ore di quelle indicate in contratto), non potendosi solo presumere, in assenza di qualsivoglia doglianza, che dal minor impiego di mezzi fosse derivato un risultato inferiore.

In conclusione, il corrispettivo pattuito non poteva essere proporzionalmente ridotto, ma riconosciuto nel suo intero come da obbligazioni contrattuali.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell'art. 829 n. 11 cod. proc. civ..

Censura la ricorrente la valutazione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto di non ravvisare la "contraddittorietà" della motivazione, la quale poteva configurarsi solo in caso vera e propria inconciliabilità delle tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi.

Ad avviso della ricorrente, il ragionamento illustrato dall'arbitro si palesava totalmente incomprensibile ed illogico, tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi in ordine al ritenuto insussistente conflitto di interessi, e la ricorrente ha quindi riportato, all'uopo, qualche passaggio del lodo arbitrale, evidenziandone le contraddizioni.

2. Il motivo è inammissibile.

Va, in primo luogo, osservato che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di nullità del lodo arbitrale, a norma dell'art. 829 n. 11 cod. proc. civ., sul rilievo che dalla lettura del lodo medesimo era agevolmente possibile ricostruire la ratio decidendi con la quale l'arbitro aveva escluso il paventato conflitto di interessi, che risiedeva nella consapevolezza che aveva il rappresentato dell'esistenza di tale conflitto, non ravvisandosi in tale caso alcuna inaspettata infedeltà del rappresentante.

Peraltro, l'arbitro, a tale motivazione ne aveva aggiunte altre due, ovvero che gli organi della STS non solo erano a conoscenza del conflitto, ma addirittura concordarono la stipula del contratto del 2008 e che il successivo comportamento della società aveva dato luogo alla convalida ex art. 1444 cod. civ..

Ad avviso della ricorrente, il ragionamento seguito dall'arbitro sarebbe illogico ed incomprensibile e, a tal fine, ha riportato alcuni passaggi del lodo arbitrale, per censurarne la contraddittorietà ed illogicità. [OSCURATO:PERSONA] non può che rimarcare il difetto di autosufficienza del motivo.

La ricorrente ha riportato in tale motivo, articolato in ben dodici pagine, alcuni passaggi circoscritti del lodo arbitrale (poche righe sparse qua e là dalla pag. 12 alla pag. 15) evidenziandone l'illogicità al cospetto delle proprie allegazioni difensive nel giudizio arbitrale e l'incongruità al cospetto di alcuni documenti dalla stessa depositati in quel procedimento, dando per scontato ciò che non lo è affatto, ovvero che questa Corte fosse a conoscenza del contenuto del lodo arbitrale.

In proposito, in primo luogo, è orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione soddisfa il requisito dell'autosufficienza quando presenti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo. (Cass. n. 1926 del 03/02/2015).

Nel caso di specie, i brevi e circoscritti passaggi del lodo arbitrale, inseriti dalla S.T.S. nel ricorso, non consentono in alcun modo di ricostruire in modo adeguato né il ragionamento svolto dall'arbitro, né, conseguentemente, di cogliere il significato e la portata delle censure formulate dalla ricorrente.

Inoltre, il lodo arbitrale è stato in più punti (vedi, in particolare pag. 27, da pag. 34 a pag. 36) direttamente oggetto di censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dallo stesso arbitro.

Senonchè, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, n. 2985; Cass., 26/07/2013, n. 18136).

3. Con il secondo ed il terzo motivo, illustrati congiuntamente, è stato censurato, rispettivamente l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione ed errata applicazione di una norma di diritto con riferimento all'art.1460 e 2697 cod. civ..

In particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, nel rigettare l'eccezione d'inadempimento dalla stessa sollevata, non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze dalla medesima prospettate nei propri atti difensivi: i) il contratto prevedeva e garantiva che [OSCURATO:SOCIETA] mettesse a disposizione un certo numero di operai ed un determinato numero di ore di lavoro e, a tal fine, prevedeva anche l'obbligo degli operai della [OSCURATO:SOCIETA] di compilare e firmare dei report giornalieri con l'indicazione specifica del proprio nominativo , dell'orario yr -------)\,' v di ingresso e di uscita: tali "modalità concordate" erano state ritenute dalla Corte "meramente indicative e strumentali al risultato finale" (pag. 8 della sentenza), ma tale rilievo non coglieva nel segno perché risultava del tutto omesso l'esame della circostanza, non indicata in sentenza, che [OSCURATO:SOCIETA] ebbe sempre e sistematicamente ad inviare ad STS rendiconto mensili, con l'indicazione del numero di operai e del numero di ore impiegati nel corso del rapporto; li) tutte le fatture e relativi documenti emessi in costanza di rapporto da [OSCURATO:SOCIETA] recavano importi commisurati al numero di ore lavorate ed al numero effettivo di operai impiegati; iii) [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre chiesto e fatturato ed ottenuto il solo pagamento del minor numero di prestazioni effettivamente rese rispetto a quelle contrattualmente previste e garantite; iv) il contratto che prevedeva un corrispettivo a forfait, ossia quello del 2008, era privo di data certa in quanto chiaramente retrodatato per lo meno di 10 mesi.

Le circostanze indicate ai punti i), ii), iii) e iv) rappresenterebbero, ad avviso della ricorrente, fatti storici oggetto di discussione tra le parti decisivi e non contemplati in alcun passaggio della sentenza.

Quanto all'eccezione di inadempimento, lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione degli artt. 1460 e 2697 cod .civ. in quanto, per effetto di tale eccezione, sarebbe stato onere della controparte dimostrare l'adempimento.

4. Entrambi i motivi sono infondati.

Quanto al dedotto omesso esame ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., va, in primo luogo, osservato che le circostanze indicate dalla ricorrente ai punti i), ii), iii) e iv) di cui sopra - di cui la Corte d'Appello, ad avviso della ricorrente, non avrebbe tenuto conto nel rigettare l'eccezione di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] - non sono affatto decisive, non attenendo minimamente all'allegato inadempimento, ma alle modalità di pagamento del corrispettivo.

Peraltro, tale decisività non è stata neppure illustrata, ma solo assertivamente affermata.

In ogni caso, la Corte d'Appello aveva ben presenti le circostanze in oggetto, avendo fatto espressamente riferimento alle medesime nella sentenzis impugnata (vedi pag. 7 terzultimo capoverso) quando ha esaminato la questione relativa all'interpretazione, ad opera dell'arbitro, della parte del contratto che disciplinava le modalità di pagamento del prezzo (tale corrispettivo, in particolare, era stato ritenuto, dallo stesso arbitro, fisso, e non frazionato a prestazione, nonostante vi fosse la prassi di richiedere il pagamento con fatture, salvo conguaglio, emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e rapportate al numero di ore effettuate di volta in volta).

Dunque, a prescindere dalla mancanza di decisività di tali circostanze agli effetti dell'adempimento contrattale, le stesse sono state, in ogni caso, pienamente considerate dalla Corte d'Appello.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., la sentenza impugnata non afferma affatto, in punto onere della prova, che dovesse essere .e9Sere la S.T.S. tenuta a dimostrare l'adempimento.

La Corte d'Appello, con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità (se non per vizio di motivazione a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse correttamente adempiuto la propria prestazione sulla base del rilievo che nessuna contestazione sul punto era stata mai mossa dalla STS né, in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale.

Tale ratio decidendi non è stata censurata dalla ricorrente, la quale, senza minimamente confrontarsi con la stessa, si è limitata a reiterare le precedenti censure - aventi natura di merito - secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto garantire l'impiego costante di nove addetti al giorno, ciascuno per un numero di ore giornaliero pari a 6,5, così contestando inammissibilmente l'interpretazione del contratto d'appalto, effettuata dall'arbitro, che la Corte d'Appello ha ritenuto congruamente motivata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ORDINANZA sul ricorso 603/2018 proposto da: S.T.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2063/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha promosso procedimento arbitrale nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] (S.T.S.) s.p.a. al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito, pari a complessivi C 814.990,23 oltre IVA, per l'esecuzione delle prestazioni relative all'appalto di servizi stipulato in data 4 gennaio 2008. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito eccependo la annullabilità, a norma dell'art. 1394 cod. civ., dei contratti del 2005 e 2008, in quanto stipulati in conflitto di interessi (riconducibile alla persona dell'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.T.S. dr. [OSCURATO:PERSONA], il quale era contestualmente, di fatto, il dominus della [OSCURATO:SOCIETA].), nonché l'inadempimento contrattuale, sul rilievo che le prestazioni effettivamente rese erano state inferiori a quelle contrattualmente previste, e chiedendo, altresì, di rideterminare a prezzi di mercato il corrispettivo. Con lodo arbitrale del 29 aprile 2013 l'Arbitro unico ha accolto la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando le domande di [OSCURATO:SOCIETA]... A seguito della impugnazione del predetto lodo per nullità da parte della S.T.S, la Corte d'Appello di Catania, con sentenza n. 2063/2017, depositata il 10.11.2017, nella fase rescindente, ha dichiarato la nullità parziale del lodo per omessa motivazione sull'eccezione di (parziale) inadempimento formulata dalla S.T.S. e, nella fase rescissoria, ha confermato, nel merito, la condanna della S.T.S. al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme indicate nel lodo impugnato. Ha osservato il giudice d'appello che l'oggetto del contratto di appalto di servizi di cui è causa era costituito da un servizio, autonomamente caratterizzato e definito, collegato sinallagmaticamente ad un compenso a sua volta definito in misura unitaria e globale, e non all'effettuazione periodica di prestazioni con corrispondente determinazione frazionata del pagamento del corrispettivo. Pertanto, tenuto conto che la STS non aveva mai contestato - né in sede stragiudiziale né in quella giudiziale - l'inesatta o scarsa pulizia grafica o degli uffici o l'inesatta o inidonea raccolta giornaliera degli scarti o della movimentazione interna delle materie prime, l'obbligazione risultava correttamente adempiuta (seppur utilizzando meno personale e meno ore di quelle indicate in contratto), non potendosi solo presumere, in assenza di qualsivoglia doglianza, che dal minor impiego di mezzi fosse derivato un risultato inferiore. In conclusione, il corrispettivo pattuito non poteva essere proporzionalmente ridotto, ma riconosciuto nel suo intero come da obbligazioni contrattuali. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidandolo a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione ed errata applicazione dell'art. 829 n. 11 cod. proc. civ.. Censura la ricorrente la valutazione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto di non ravvisare la "contraddittorietà" della motivazione, la quale poteva configurarsi solo in caso vera e propria inconciliabilità delle tra le varie parti di essa, di consistenza tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi. Ad avviso della ricorrente, il ragionamento illustrato dall'arbitro si palesava totalmente incomprensibile ed illogico, tale da non consentire di comprendere la ratio decidendi in ordine al ritenuto insussistente conflitto di interessi, e la ricorrente ha quindi riportato, all'uopo, qualche passaggio del lodo arbitrale, evidenziandone le contraddizioni. 2. Il motivo è inammissibile. Va, in primo luogo, osservato che la Corte d'Appello ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di nullità del lodo arbitrale, a norma dell'art. 829 n. 11 cod. proc. civ., sul rilievo che dalla lettura del lodo medesimo era agevolmente possibile ricostruire la ratio decidendi con la quale l'arbitro aveva escluso il paventato conflitto di interessi, che risiedeva nella consapevolezza che aveva il rappresentato dell'esistenza di tale conflitto, non ravvisandosi in tale caso alcuna inaspettata infedeltà del rappresentante. Peraltro, l'arbitro, a tale motivazione ne aveva aggiunte altre due, ovvero che gli organi della STS non solo erano a conoscenza del conflitto, ma addirittura concordarono la stipula del contratto del 2008 e che il successivo comportamento della società aveva dato luogo alla convalida ex art. 1444 cod. civ.. Ad avviso della ricorrente, il ragionamento seguito dall'arbitro sarebbe illogico ed incomprensibile e, a tal fine, ha riportato alcuni passaggi del lodo arbitrale, per censurarne la contraddittorietà ed illogicità. [OSCURATO:PERSONA] non può che rimarcare il difetto di autosufficienza del motivo. La ricorrente ha riportato in tale motivo, articolato in ben dodici pagine, alcuni passaggi circoscritti del lodo arbitrale (poche righe sparse qua e là dalla pag. 12 alla pag. 15) evidenziandone l'illogicità al cospetto delle proprie allegazioni difensive nel giudizio arbitrale e l'incongruità al cospetto di alcuni documenti dalla stessa depositati in quel procedimento, dando per scontato ciò che non lo è affatto, ovvero che questa Corte fosse a conoscenza del contenuto del lodo arbitrale. In proposito, in primo luogo, è orientamento consolidato di questa Corte che il ricorso per cassazione soddisfa il requisito dell'autosufficienza quando presenti tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo. (Cass. n. 1926 del 03/02/2015). Nel caso di specie, i brevi e circoscritti passaggi del lodo arbitrale, inseriti dalla S.T.S. nel ricorso, non consentono in alcun modo di ricostruire in modo adeguato né il ragionamento svolto dall'arbitro, né, conseguentemente, di cogliere il significato e la portata delle censure formulate dalla ricorrente. Inoltre, il lodo arbitrale è stato in più punti (vedi, in particolare pag. 27, da pag. 34 a pag. 36) direttamente oggetto di censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dallo stesso arbitro. Senonchè, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione, formulato avverso la sentenza della Corte territoriale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con il quale il ricorrente riproponga questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale, atteso che il controllo della Suprema Corte non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica della adeguatezza e congruenza dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, n. 2985; Cass., 26/07/2013, n. 18136). 3. Con il secondo ed il terzo motivo, illustrati congiuntamente, è stato censurato, rispettivamente l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ., nonché la violazione ed errata applicazione di una norma di diritto con riferimento all'art.1460 e 2697 cod. civ.. In particolare, lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello, nel rigettare l'eccezione d'inadempimento dalla stessa sollevata, non aveva tenuto conto delle seguenti circostanze dalla medesima prospettate nei propri atti difensivi: i) il contratto prevedeva e garantiva che [OSCURATO:SOCIETA] mettesse a disposizione un certo numero di operai ed un determinato numero di ore di lavoro e, a tal fine, prevedeva anche l'obbligo degli operai della [OSCURATO:SOCIETA] di compilare e firmare dei report giornalieri con l'indicazione specifica del proprio nominativo , dell'orario yr -------)\,' v di ingresso e di uscita: tali "modalità concordate" erano state ritenute dalla Corte "meramente indicative e strumentali al risultato finale" (pag. 8 della sentenza), ma tale rilievo non coglieva nel segno perché risultava del tutto omesso l'esame della circostanza, non indicata in sentenza, che [OSCURATO:SOCIETA] ebbe sempre e sistematicamente ad inviare ad STS rendiconto mensili, con l'indicazione del numero di operai e del numero di ore impiegati nel corso del rapporto; li) tutte le fatture e relativi documenti emessi in costanza di rapporto da [OSCURATO:SOCIETA] recavano importi commisurati al numero di ore lavorate ed al numero effettivo di operai impiegati; iii) [OSCURATO:SOCIETA] aveva sempre chiesto e fatturato ed ottenuto il solo pagamento del minor numero di prestazioni effettivamente rese rispetto a quelle contrattualmente previste e garantite; iv) il contratto che prevedeva un corrispettivo a forfait, ossia quello del 2008, era privo di data certa in quanto chiaramente retrodatato per lo meno di 10 mesi. Le circostanze indicate ai punti i), ii), iii) e iv) rappresenterebbero, ad avviso della ricorrente, fatti storici oggetto di discussione tra le parti decisivi e non contemplati in alcun passaggio della sentenza. Quanto all'eccezione di inadempimento, lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa nella violazione degli artt. 1460 e 2697 cod .civ. in quanto, per effetto di tale eccezione, sarebbe stato onere della controparte dimostrare l'adempimento. 4. Entrambi i motivi sono infondati. Quanto al dedotto omesso esame ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., va, in primo luogo, osservato che le circostanze indicate dalla ricorrente ai punti i), ii), iii) e iv) di cui sopra - di cui la Corte d'Appello, ad avviso della ricorrente, non avrebbe tenuto conto nel rigettare l'eccezione di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] - non sono affatto decisive, non attenendo minimamente all'allegato inadempimento, ma alle modalità di pagamento del corrispettivo. Peraltro, tale decisività non è stata neppure illustrata, ma solo assertivamente affermata. In ogni caso, la Corte d'Appello aveva ben presenti le circostanze in oggetto, avendo fatto espressamente riferimento alle medesime nella sentenzis impugnata (vedi pag. 7 terzultimo capoverso) quando ha esaminato la questione relativa all'interpretazione, ad opera dell'arbitro, della parte del contratto che disciplinava le modalità di pagamento del prezzo (tale corrispettivo, in particolare, era stato ritenuto, dallo stesso arbitro, fisso, e non frazionato a prestazione, nonostante vi fosse la prassi di richiedere il pagamento con fatture, salvo conguaglio, emesse da [OSCURATO:SOCIETA] e rapportate al numero di ore effettuate di volta in volta). Dunque, a prescindere dalla mancanza di decisività di tali circostanze agli effetti dell'adempimento contrattale, le stesse sono state, in ogni caso, pienamente considerate dalla Corte d'Appello. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 1460 e 2697 cod. civ., la sentenza impugnata non afferma affatto, in punto onere della prova, che dovesse essere .e9Sere la S.T.S. tenuta a dimostrare l'adempimento. La Corte d'Appello, con una valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità (se non per vizio di motivazione a norma dell'art. 360 comma 1° n. 5 secondo i parametri della sentenza delle S.U. n. 8053/2014), ha ritenuto che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse correttamente adempiuto la propria prestazione sulla base del rilievo che nessuna contestazione sul punto era stata mai mossa dalla STS né, in sede stragiudiziale, né in sede giudiziale. Tale ratio decidendi non è stata censurata dalla ricorrente, la quale, senza minimamente confrontarsi con la stessa, si è limitata a reiterare le precedenti censure - aventi natura di merito - secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto garantire l'impiego costante di nove addetti al giorno, ciascuno per un numero di ore giornaliero pari a 6,5, così contestando inammissibilmente l'interpretazione del contratto d'appalto, effettuata dall'arbitro, che la Corte d'Appello ha ritenuto congruamente motivata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'u
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