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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 22520/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053DG55) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (04EIFKB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, ciascuno con un solo motivo di identico contenuto, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 6 giugno 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per i delitti di furto, consumato e tentato, pluriaggravato, alcuni commessi anche in luoghi di privata dimora, tutti meglio descritti nell'imputazione, ritenuti avvinti da continuazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena applicati per la continuazione in relazione alle fattispecie di furto tentato, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame, e ed aspecifico, perché privo di confronto con il nucleo significante della decisione appellata in punto di determinazione della pena, nella quale la Corte territoriale ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal primo giudice, con il medesimo aumento in continuazione in relazione sia agli episodi di furto consumato sia in relazione agli episodi di furto tentato, alla luce della reiterazione e della serialità delle condotte (trattandosi di plurimi episodi di tentativo pluriaggravato di furto, realizzati con analoghe modalità operative), sintomatiche di una intensa inclinazione a delinquere (vedasi pag. 3, primo capoverso, della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053DG55) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (04EIFKB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, ciascuno con un solo motivo di identico contenuto, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste in data 6 giugno 2022, che ha confermato la condanna loro inflitta per i delitti di furto, consumato e tentato, pluriaggravato, alcuni commessi anche in luoghi di privata dimora, tutti meglio descritti nell'imputazione, ritenuti avvinti da continuazione; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.56 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di determinazione degli aumenti di pena applicati per la continuazione in relazione alle fattispecie di furto tentato, è generico, perché costituito da doglianze pedissequamente reiterative di quelle già dedotte con il gravame, e ed aspecifico, perché privo di confronto con il nucleo significante della decisione appellata in punto di determinazione della pena, nella quale la Corte territoriale ha ritenuto del tutto congrua la pena irrogata dal primo giudice, con il medesimo aumento in continuazione in relazione sia agli episodi di furto consumato sia in relazione agli episodi di furto tentato, alla luce della reiterazione e della serialità delle condotte (trattandosi di plurimi episodi di tentativo pluriaggravato di furto, realizzati con analoghe modalità operative), sintomatiche di una intensa inclinazione a delinquere (vedasi pag. 3, primo capoverso, della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il consigli e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22520/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris