CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione degli aumenti per continuazione con i provvedimenti conseguenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici da revocarsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed infine per l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. E presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] sostituisce oralmente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], riportandosi ai motivi del ricorso. E' presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. -2* [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Napoli )con sentenza pronunciata in data 11 Dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], riconosciute a tutti gli odierni ricorrenti le circostanze attenuanti generiche in relazione a ipotesi di cessione di sostanze stupefacenti e ritenuto per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dell'odierno giudizio rispetto ai fatti giudicati dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 18 Giugno 2018, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Raffaele in anni cinque di reclusione ed euro 15.000 di multa; di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 15.000 di multa; di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano in anni cinque mesi sei di reclusione ed euro 12.000 di multa; di [OSCURATO:PERSONA] Claudio in anni quattro di reclusione ed euro 12.000 di multa; nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo in anni otto mesi dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso le difese dei suddetti imputati. [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata riduzione della pena applicata dal primo giudice pure essendo stato accolto il motivo di ricorso concernente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Assume il ricorrente che gli aumenti apportati sula pena base, nella misura di anni cinque di reclusione,erano rimasti inalterati rispetto alla pronuncia di primo grado, vanificando pertanto i benefici derivanti dal riconoscimento delle circostanze attenuanti che non aveva determinato alcun concreto effetto positivo per l'imputato, in violazione altresì dell'art.597 comma 4 cod.proc.pen. Con una distinta articolazione lamenta violazione di legge in relazione all'art.81 cod.pen. laddove gli aumenti per la continuazione erano stati apportati in misura superiore a quanto previsto dalla legge. 2.1 [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo di ricorso lamenta la ingiustificata e immotivata riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura estremamente limitato (in misura inferiore ad un sesto) in assenza di puntuale motivazione che desse conto della scelta operata dal giudice distrettuale e in termini del tutto contraddittorio con il trattamento riservato ad altro imputato VERDEZZARaffaele al quale la riduzione per le generiche era stata apportata nella misura massima. 2.3 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a sua volta lamenta violazione di legge e vizio motivazionale nella determinazione dell'aumento apportato a titolo di continuazione per i fatti oggetto dell'odierno giudizio (capo c) della rubrica rispetto ai fatti giudicati dalla Corte di Appello di Perugia, in ragione di un aumento di pena, pari ad anni uno mesi sei di reclusione,assolutamente sproporzionato, privo di congrua motivazione e elusivo della statuizione con la quale erano state pure riconosciute le circostanze attenuanti generiche e del tutto disarmonico rispetto agli aumenti apportati la continuazione interna dalla corte di appello di Perugia. 2.4 [OSCURATO:PERSONA] Claudio lamenta violazione di legge laddove la Corte di Appello, nel rideterminare la pena nei suoi confronti, non aveva escluso la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, pure in costanza di pena detentiva inferiore a cinque anni. 2.5 A sua volta [OSCURATO:PERSONA] Raffaele si duole per gli aumenti apportati per la continuazione in misura unitaria e non per singoli reati e per l'eccessività degli stessi pure in assenza di una adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le censure proposte dai ricorrenti sono fondate e meritano accoglimento con conseguente annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice distrettuale per un nuovo giudizio in relazione al trattamento sanzionatorio. 2. Fondati sono in particolare i motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo. Ricorre in primo luogo la violazione di legge lamentata con il secondo motivo di ricorso in quanto l'aumento apportato a titolo di continuazione sulla pena base risulta superiore al triplo previsto come limite invalicabile dall'art.81 comma 1 cod.pen. 2.1 Ricorre peraltro un difetto di motivazione per carenza e illogicità in relazione alla misura complessiva degli aumenti apportati a titolo di continuazione. La motivazione risulta assente laddove la Corte di Appello, nel riproporre gli aumenti di pena per i singoli reati posti in continuazione interna, pure a fronte della modificata struttura della fattispecie, ha omesso di calcolare e giustificare l'aumento in modo distinto per ciascuno dei reati satellite al fine di verificare se sia stato rispettato il rapporto di proporzione, anche in relazione agli altri illeciti accertati (nella specie in un separato giudizio) e che non sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269). La motivazione risulta altresì illogico laddove, dopo avere riconosciuto come reato più grave quello in precedenza giudicato dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza in data 18 Giugno 2018,divenuta irrevocabile (la quale peraltro era pervenuta ad una pena base finale molto contenuta di anni due mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa), ha di fatto operato una sorta di assemblaggio delle pene indicate in detta pronuncia con gli aumenti per la continuazione indicati dal giudice di primo grado nel presente giudizio, in dispregio di qualsiasi rapporto di proporzione tra pene in relazione agli altri illeciti accertati e in sostanziale non cure della minore offensività complessiva dei reati satellite per effetto del riconoscimento in appello del beneficio della sospensione condizionale della pena. Se è vero che non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione (sez.3, n.22091 del 9/03/2023, Albergo, Rv.284663), nondimeno l'aumento per la continuazione è stato determinato sulla base di un mero richiamo al calcolo operato dal primo giudice, e quindi in assenza di una rinnovata verifica sulla congruità degli aumenti apportati, alla luce degli elementi sopravvenuti in bonam partem. 3. Fondato è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Gaetano laddove il giudice di appello dopo avere indicato le plurime ragioni soggettive per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che non erano state accordate dal primo giudice, in assenza di una valutazione di congruità e senza neppure richiamare i criteri di cui all'art.133 cod.pen., ha determinato una riduzione della pena di gran lunga inferiore a quanto in astratto riconoscibile (un terzo). Non pare dubbio che anche in relazione alla riduzione di pena per il riconoscimento di una circostanza attenuante generica debbano valere i medesimi principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire l'onere motivazionale cui è tenuto il giudice nell'esercizio della sua discrezionalità nella dosimetria della pena all'interno di una forchetta editale, con la conseguenza che lo stesso dovrà essere più intenso ogni qualvolta il giudice voglia discostarsi dai limiti di maggiore favore per l'imputato. 'E stato affermato a tale proposito che la discrezionalità del giudice nell'applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più intenso quanto più contenuta è l'incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna che, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche, aveva diminuito di un ottavo la pena detentiva e di un sesto quella pecuniaria, non motivando in ordine al rilevante scostannento dalla misura massima dell'entità di tale beneficio, sez. 3, n.41121 del 8/04/2019, Ekbule, Rv.277058). Si verte nella specie in ipotesi del tutto analoga a quella cui fa riferimento il precedente specifico, cui si vuole dare seguito, con conseguente annullamento sul punto della impugnata sentenza, tenuto altresì conto della disparità di valutazione operata rispetto ad altri imputati del medesimo procedimento. 4. La fondatezza della impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] risiede nelle ragioni indicate nel paragrafo 2.1 a sostegno dell'accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo per profili di mancanza e di illogicità della motivazione in relazione all'aumento della pena i apportato a titolo di continuazione sulla pena stabilita per il reato più grave giudicato dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza divenuta irrevocabile. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Claudio è fondato in relazione alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici la quale non risulta più giustificata alla luce del nuovo quadro sanzionatorio scaturito dalla pronuncia di appello in relazione all'art. 29 cod.pen. 6. Deve essere annullata la sentenza impugnata anche con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a fronte di aumento per la continuazione operato cumulativamente per più ipotesi di reato e in assenza di qualsiasi sforzo argomentativo (sez.U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv.282269). 7. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a tutti i ricorrenti con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio, per nuovo giudizio sul punto,