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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2024

Cassazione n. 21633/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di riciclaggio e falso, a lui ascritti, la pena concordata di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà in relazione alla responsabilità dell'imputato. 3 Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F - , n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 27.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di riciclaggio e falso, a lui ascritti, la pena concordata di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione per mancanza, illogicità e contraddittorietà in relazione alla responsabilità dell'imputato. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo pacifico che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando contro una sentenza di applicazione concordata della pena, per lamentare la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F - , n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i
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