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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20860/2026

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O ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza.

Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) dolo del delitto di resistenza, per difetto di consapevolezza della qualifica degli operatori di polizia; 2) dolo delle lesioni, invece di natura colposa, con conseguente improcedibilità per difetto di querela; 3) eccessività della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Con il primo motivo si chiede semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio e, quindi, un giudizio di merito, precluso in questa sede.

2.2. Altrettanto dicasi per il secondo, il quale è altresì generico, eludendo qualsiasi confronto critico con la plausibile motivazione della sentenza che ha ravvisato, quanto meno, un dolo eventuale.

2.3. Il terzo non è consentito.

In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti.

Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto qualificanti (i plurimi precedenti penali dell'imputato, la pericolosità della sua condotta per l'incolumità degli agenti e di terzi); inoltre, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O ([OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di: 1) dolo del delitto di resistenza, per difetto di consapevolezza della qualifica degli operatori di polizia; 2) dolo delle lesioni, invece di natura colposa, con conseguente improcedibilità per difetto di querela; 3) eccessività della pena. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo si chiede semplicemente una diversa valutazione del materiale probatorio e, quindi, un giudizio di merito, precluso in questa sede. 2.2. Altrettanto dicasi per il secondo, il quale è altresì generico, eludendo qualsiasi confronto critico con la plausibile motivazione della sentenza che ha ravvisato, quanto meno, un dolo eventuale. 2.3. Il terzo non è consentito. In tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto qualificanti (i plurimi precedenti penali dell'imputato, la pericolosità della sua condotta per l'incolumità degli agenti e di terzi); inoltre, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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