CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 marzo 2023
Cassazione n. 44180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27 marzo 2023 e depositata in data 28 marzo 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibili le opposizioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e Camillo c<, Dubbioso avversokidecreto penale di condanna alla pena di 20.500,00 euro ciascuno, adottato nei loro confronti per i reati di cui all'art. 44 d.P.R. n. 380 del "i4 2001 (capo a), di cui agli artt. 64, 71, 65 e 72 d.P.R. cit. (capo b), di cui agli artt. 83 e 95 d.P.R. cit. (capo c), e di cui all'art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo d), commessi in epoca anteriore e prossima al 22 novembre 2019, quale pena sostitutiva determinata ex artt. 53 e ss. I. n. 689 del 1981 e 459, comma 1- bis, cod. proc. pen. Le opposizioni al decreto penale proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state dichiarate inammissibili perché irrituali e comunque tardive. L'ordinanza dichiarativa di inammissibilità, in proposito, osserva che: a) il decreto penale è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 29 dicembre 2022, ed al loro difensore di ufficio il 2 dicembre 2022; b) le opposizioni per conto dei medesimi sono state presentate dal difensore di fiducia presso la cancelleria del Giudice di pace di Sorrento il 4 gennaio 2023, e trasmesse alla cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 14 marzo 2023; c) il comma 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., il quale consentiva il deposito dell'atto di impugnazione anche presso la cancelleria del Giudice di Pace, è stato abrogato a decorrere dal 30 dicembre 2022. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. Con i tre motivi, sviluppati congiuntamente, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 461 e 582 cod. proc, pen., e 87 d.lgs. n. 150 del 2022, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla violazione degli obblighi di comunicazione in ordine alla proposizione dell'opposizione. Si deduce la nullità del decreto penale e dell'ordinanza di inammissibilità. Si premette che il decreto penale emesso nei confronti dei ricorrenti contiene l'avvertimento che l'opposizione poteva essere presentata con dichiarazione da depositare nella cancelleria del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace in cui l'imputato si trovasse. Si osserva che: a) l'obbligo di informazione in ordine alle modalità di proposizione dell'opposizione è presidiato a pena di nullità (si cita Sez. 3, n. 14727 del 05/02/2019, relativa all'omessa informazione del diritto di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova); b) l'esclusione della possibilità di presentare l'opposizione al decreto penale presso la cancelleria del Giudice di Pace si pone in violazione dell'art. :3 Cost., stante la facoltà per la parte privata che si trova all'estero di depositare l'atto di impugnazione davanti ad un agente consolare, a norma dell'art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2022; c) occorre in ogni caso applicare il principio tempus regit actum, anche perché il decreto penale di condanna è stato notificato il giorno prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022; d) le incertezze applicative della nuova disciplina, testimoniate dall'intervento a chiarificazione del Ministero della Giustizia con nota del 26 gennaio 2023, avrebbero comunque dovuto garantire la rinotifica corretta del decreto penale e/o la restituzione nel termine a norma dell'art. 175 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 2. Fondate sono le censure relative alla illegittimità dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità delle opposizioni degli attuali ricorrenti nei confronti dei decreti penali emessi a loro carico. 2.1. Per quanto concerne l'individuazione della disciplina applicabile in tema di presentazione dell'opposizione a decreto penale di condanna, occorre muovere dalla previsione di cui all'art. 87, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2C22. Questa disposizione, infatti, prevede espressamente che, fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo art. 87 - ossia i regolamenti relativi alle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, nonché all'individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per i quali possono essere adottate anche modalil:à non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, e ai termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione -, si applica l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. nel testo anteriore a quello modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022. E, allo stato, i regolamenti di cui all'art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del 2022 non sono stati ancora pubblicati. Ciò posto, l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., nel testo anteriore a quello modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, statuisce: «Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente». Peraltro, anche l'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. nel testo riformulato per effetto della riforma recata dal d.lgs. n. 150 del 2022 consente espressamente di proporre l'opposizione avverso il decreto penale nella cancelleria del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.2.2. Nella specie, i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di opposizione dei decreti penali risultano indicati in modo chiaro e puntuale nell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, infatti, puntualizza, che le opposizioni per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state presentate dal difensore di fiducia presso la cancelleria del Giudice di pace di Sorrento il 4 gennaio 2023, e che il decreto penale è stato notificato ai due attuali ricorrenti il 29 dicembre 2022 2.3. Può quindi rilevarsi che le opposizioni dei due attuali ricorrenti al decreto penale sono state presentate nel pieno rispetto dei termini e delle forme previsti dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen. Le stesse, infatti, sono state presentate nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, a mezzo del difensore di fiducia, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. 3. La fondatezza delle censure che contestano la dichiarazione di inammissibilità delle opposizioni dei due ricorrenti, stante la rilevata tempestività e ritualità nella proposizione delle stesse, contrariamente a quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, impone l'annullamento senza rinvio di quest'ultima, e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per l'ulteriore corso, a norma degli art. 461 e ss. cod. proc. pen. Per completezza, è utile precisare che le censure proposte nel ricorso avverso il decreto penale di condanna non sono oggetto di esame in questa sede, perché la cognizione delle questioni concernenti tale tipo di provvedimento è riservata al giudizio conseguente all'opposizione (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 27209 del 26/05/2015, Moretti, P.v. 263870-01). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Giudice per le indag