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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23595/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ,in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1762/12020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di pagamento ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza dell'omesso versamento delle accise sul gas naturale a conguaglio per l'anno 2016 e in acconto per i mesi di novembre e dicembre 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità Ric. 2020 n. 26305 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -2- dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 sostenendo che il contraddittorio preventivo non va effettuato in caso di recupero di mancati versamenti.

Il motivo è infondato.

Secondo questa Corte infatti: in tema di diritti e garanzie del contribuente, in materia di accise, fino all'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in I. n. 225 del 2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della

I. n. 212 del 2000, bensì l'art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 concernente gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto diritti doganali, la cui disciplina è assimilata a quella delle accise stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, sicché, in caso di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ai fini della nullità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", non è necessario che il giudice proceda alla cd. prova di "resistenza" (Cass. n. 28344 del 2019).

In particolare la suddetta sentenza, che accoglie il motivo di impugnazione della parte contribuente, afferma che: «Va premesso che in tema di accise - almeno con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso che ci occupa Ric. 2020 n. 26305 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -3- -, non trova applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè quest'ultima norma, nel testo nove/lato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, precisa ancora oggi che "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui al testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 34, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11".

Ed è noto che la disciplina delle accise, nel corso del tempo, è stata sostanzialmente assimilata a quella doganale.

Infatti l'art. 3 TUA, comma 2, prevede che "Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio", rinviando quindi, al D.P.R. n. 43 del 1973, e alle successive discipline sopravvenute, tra le quali, in particolare, appunto il D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (cfr. Cass. 20/09/2017, n. 21816, in motivazione).

2.1. Dunque, deve ritenersi che in tema di accise - almeno con riferimento all'epoca cui si riferisce l'atto impositivo impugnato debba trovare applicazione il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4-bis come inserito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 92, comma 1, a tenore del quale "Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i Ric. 2020 n. 26305 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -4- presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5"».

Tale pronuncia riguarda la disciplina anteriore al 2016 mentre nel caso di specie la controversia si riferisce al 2018 e tuttavia la sopra citata sentenza di questa Corte assume rilevanza nella presente lite là dove, nel prosieguo del discorso, afferma che «per completezza, va soggiunto che a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016, art. 4-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, che ha integralmente nove/lato l'art. 19 TUA, la disciplina della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è oggi applicabile anche alle accise, stante l'espresso rinvio contenuto nel citato TUA, art. 19, comma 4».

Occorre dunque verificare se, con riferimento al caso di specie, sia o meno corretta la tesi dell'Agenzia secondo cui la nuova formulazione dell'art. 19, comma 4, TUA (d.lgs. n. 504 del 1995) non si applica ai casi in cui «l'attività dell'Ufficio si è concretizzata nella mera rilevazione dell'omesso versamento delle rate mensili di accisa determinate dal medesimo contribuente».

Tale tesi è infondata alla luce del tenore letterale, estremamente piano e chiaro, della norma da ultimo citata.

Secondo l'art. 19 (Accertamento delle violazioni), comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995: «4.

Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, Ric. 2020 n. 26305 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -5- n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». [OSCURATO:PERSONA] si è conformata alla predetta norma là dove - affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente, nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese - ha correttamente considerato che la norma esplicitamente afferma che l'art. 12, comma 7, si applica «anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni», cosicché l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 trova applicazione in ogni caso e non assume quindi rilevanza, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, la circostanza che «l'attività dell'Ufficio si sia concretizzata nella mera rilevazione dell'omesso versamento delle rate mensili di accisa determinate dal medesimo contribuente» e che dunque si tratti Ric. 2020 n. 26305 sez.

MT - ud. 07-06-2022 -6- di un accertamento compiuto "a tavolino", ossia senza un accesso nei locali della parte contribuente.

Ritenuto pertanto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26305-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) ,in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1762/12020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di pagamento ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza dell'omesso versamento delle accise sul gas naturale a conguaglio per l'anno 2016 e in acconto per i mesi di novembre e dicembre 2017; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso e in prossimità Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- dell'udienza deposita memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo di ricorso, dedotto in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 sostenendo che il contraddittorio preventivo non va effettuato in caso di recupero di mancati versamenti. Il motivo è infondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di diritti e garanzie del contribuente, in materia di accise, fino all'entrata in vigore del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in I. n. 225 del 2016, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, bensì l'art. 11, comma 4-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990 concernente gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto diritti doganali, la cui disciplina è assimilata a quella delle accise stante l'espresso rinvio contenuto nell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, sicché, in caso di violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, ai fini della nullità dell'atto impositivo emesso "ante tempus", non è necessario che il giudice proceda alla cd. prova di "resistenza" (Cass. n. 28344 del 2019). In particolare la suddetta sentenza, che accoglie il motivo di impugnazione della parte contribuente, afferma che: «Va premesso che in tema di accise - almeno con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso che ci occupa Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 07-06-2022 -3- -, non trova applicazione la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, poichè quest'ultima norma, nel testo nove/lato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 1, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2012, precisa ancora oggi che "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui al testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 34, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11". Ed è noto che la disciplina delle accise, nel corso del tempo, è stata sostanzialmente assimilata a quella doganale. Infatti l'art. 3 TUA, comma 2, prevede che "Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio", rinviando quindi, al D.P.R. n. 43 del 1973, e alle successive discipline sopravvenute, tra le quali, in particolare, appunto il D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 (cfr. Cass. 20/09/2017, n. 21816, in motivazione). 2.1. Dunque, deve ritenersi che in tema di accise - almeno con riferimento all'epoca cui si riferisce l'atto impositivo impugnato debba trovare applicazione il D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 4-bis come inserito dal D.L. n. 1 del 2012, art. 92, comma 1, a tenore del quale "Nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 07-06-2022 -4- presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5"». Tale pronuncia riguarda la disciplina anteriore al 2016 mentre nel caso di specie la controversia si riferisce al 2018 e tuttavia la sopra citata sentenza di questa Corte assume rilevanza nella presente lite là dove, nel prosieguo del discorso, afferma che «per completezza, va soggiunto che a partire dall'entrata in vigore del D.L. n. 193 del 2016, art. 4-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, che ha integralmente nove/lato l'art. 19 TUA, la disciplina della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è oggi applicabile anche alle accise, stante l'espresso rinvio contenuto nel citato TUA, art. 19, comma 4». Occorre dunque verificare se, con riferimento al caso di specie, sia o meno corretta la tesi dell'Agenzia secondo cui la nuova formulazione dell'art. 19, comma 4, TUA (d.lgs. n. 504 del 1995) non si applica ai casi in cui «l'attività dell'Ufficio si è concretizzata nella mera rilevazione dell'omesso versamento delle rate mensili di accisa determinate dal medesimo contribuente». Tale tesi è infondata alla luce del tenore letterale, estremamente piano e chiaro, della norma da ultimo citata. Secondo l'art. 19 (Accertamento delle violazioni), comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995: «4. Nel rispetto del principio di cooperazione di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 07-06-2022 -5- n. 212, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione al destinatario, quest'ultimo può comunicare all'ufficio dell'Agenzia procedente osservazioni e richieste che, salvi i casi di particolare e motivata urgenza, sono valutate dallo stesso ufficio prima della notificazione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 15 del presente testo unico e dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». [OSCURATO:PERSONA] si è conformata alla predetta norma là dove - affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente, nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese - ha correttamente considerato che la norma esplicitamente afferma che l'art. 12, comma 7, si applica «anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni», cosicché l'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 trova applicazione in ogni caso e non assume quindi rilevanza, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, la circostanza che «l'attività dell'Ufficio si sia concretizzata nella mera rilevazione dell'omesso versamento delle rate mensili di accisa determinate dal medesimo contribuente» e che dunque si tratti Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 07-06-2022 -6- di un accertamento compiuto "a tavolino", ossia senza un accesso nei locali della parte contribuente. Ritenuto pertanto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza. Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per co
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