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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24470/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Campobasso, in data 3 giugno 2021, ha confermato (salvo disporre la revoca della sospensione condizionale della pena) la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Isernia il 15 settembre 2020 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno, nonché a reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti; reati entrambi accertati il 28 novembre 2016.

Il ricorso consta di due motivi di doglianza.

Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato: si sostiene che non vi fosse prova sufficiente che il Morello, in occasione del fatto, fosse alla guida di un'autovettura, essendosi accertato unicamente che egli si trovava all'interno del veicolo, ove dormiva.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in tutti e due i motivi in cui esso si articola.

Ed invero, quanto alla dedotta carenza dell'elemento oggettivo del reato, stante l'accertata circostanza del rinvenimento del Morello all'interno della vettura nella sede stradale teatro dell'incidente provocato dalla medesima autovettura, non può non rammentarsi che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" postula che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, Sentenza n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299).

Ed è evidente che a tali condizioni il ritrovamento dell'imputato nelle condizioni dianzi descritte non consente di ipotizzare concretamente ricostruzioni diverse da quella, fatta propria dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità, della riferibilità soggettiva al Morello sia della guida dell'autovettura, sia dell'aver provocato l'incidente.

A proposito del secondo motivo, è appena il caso di osservare che la Corte di merito fa riferimento alla condotta del Morello che connotava di non particolare tenuità la sua violazione, caratterizzata dall'avere guidato la sua autovettura su strada destinata alla circolazione pubblica, in orario notturno, versando in condizioni di alterazione dovuta sia ad ebbrezza da alcolici che da consumo di stupefacenti, e provocando un incidente stradale: vale qui il principio, affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità e pienamente recepito dalla sentenza impugnata, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Campobasso, in data 3 giugno 2021, ha confermato (salvo disporre la revoca della sospensione condizionale della pena) la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Isernia il 15 settembre 2020 in relazione a reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lettera c), Cod. strada, aggravato dall'aver provocato un incidente in orario notturno, nonché a reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti; reati entrambi accertati il 28 novembre 2016. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il primo, l'esponente denuncia violazione di legge, nonché vizio di motivazione, in relazione all'elemento oggettivo del reato: si sostiene che non vi fosse prova sufficiente che il Morello, in occasione del fatto, fosse alla guida di un'autovettura, essendosi accertato unicamente che egli si trovava all'interno del veicolo, ove dormiva. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento del ricorrente per particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutti e due i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla dedotta carenza dell'elemento oggettivo del reato, stante l'accertata circostanza del rinvenimento del Morello all'interno della vettura nella sede stradale teatro dell'incidente provocato dalla medesima autovettura, non può non rammentarsi che il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" postula che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, Sentenza n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299). Ed è evidente che a tali condizioni il ritrovamento dell'imputato nelle condizioni dianzi descritte non consente di ipotizzare concretamente ricostruzioni diverse da quella, fatta propria dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità, della riferibilità soggettiva al Morello sia della guida dell'autovettura, sia dell'aver provocato l'incidente. A proposito del secondo motivo, è appena il caso di osservare che la Corte di merito fa riferimento alla condotta del Morello che connotava di non particolare tenuità la sua violazione, caratterizzata dall'avere guidato la sua autovettura su strada destinata alla circolazione pubblica, in orario notturno, versando in condizioni di alterazione dovuta sia ad ebbrezza da alcolici che da consumo di stupefacenti, e provocando un incidente stradale: vale qui il principio, affermato dalla giurisprudenza apicale di legittimità e pienamente recepito dalla sentenza impugnata, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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