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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32898/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 13.12.2021 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, per la cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 322,22 da cui risultavano ricavabili n. 1633 dosi singole, fatto commesso in Roma 111/12/2021.

Con la sentenza il giudice del patteggiamento, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro in favore del [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. e l'omissione della motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro poiché, trattandosi di misura di sicurezza extra factum, il giudice avrebbe dovuto dare conto delle ragioni della statuizione ablativa adottata anche a fronte delle giustificazioni fornite dall'imputato.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

In tema di patteggiannento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost (Sez. 3, n. 4252 del 15.1.2019, Caruso, Rv. 274946).

1.2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. 4 n. 27935 del 2.5.2012, Anibaldi, Rv. 253556).

La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (Sez. 6, n. 24756 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236973).

Ebbene, alla stregua degli indicati principi di diritto, poiché il giudice del patteggiamento non motivando in alcun modo sulla confisca del denaro non ha dato adeguatamente conto di un collegamento stabile tra il denaro e l'attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dal ricorrente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Roma, altra sezione.

Così deciso il 7 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. del 13.12.2021 il Tribunale di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere illecitamente detenuto, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 della stessa legge, per la cessione a terzi sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 322,22 da cui risultavano ricavabili n. 1633 dosi singole, fatto commesso in Roma 111/12/2021. Con la sentenza il giudice del patteggiamento, ha ordinato la confisca del denaro in sequestro in favore del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta pronuncia ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 240 cod.pen. e l'omissione della motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro poiché, trattandosi di misura di sicurezza extra factum, il giudice avrebbe dovuto dare conto delle ragioni della statuizione ablativa adottata anche a fronte delle giustificazioni fornite dall'imputato. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione della confisca del denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. In punto di ammissibilità del ricorso va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). In tema di patteggiannento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost (Sez. 3, n. 4252 del 15.1.2019, Caruso, Rv. 274946). 1.2. Ciò premesso, il ricorso è fondato.Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui, anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (cfr. Sez. 4 n. 27935 del 2.5.2012, Anibaldi, Rv. 253556). La confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (Sez. 6, n. 24756 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 236973). Ebbene, alla stregua degli indicati principi di diritto, poiché il giudice del patteggiamento non motivando in alcun modo sulla confisca del denaro non ha dato adeguatamente conto di un collegamento stabile tra il denaro e l'attività di spaccio di sostanza stupefacente posta in essere dal ricorrente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro con rinvio al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro e rinvia, per nuovo esame sul punto, al Tribunale di Roma, altra sezione. Così deciso il 7 luglio 2
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