CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27906/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 23 / 09/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18741 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18741del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59M16 D612Z) rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : FSL GNN70E64 D612J) -ricorrente- nei confronti di BORGHESIUmberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58H08 D612W) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50B19 D612T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64P29 I690E) -controricorrente- nonché GUARDUCCI Francesco (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 63A22 D612M) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1253/2023, pubblicatain data 14 giugno 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23 settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa All’esito di un processo penale svoltosi nei confronti diUmberto Borghesi, imputato del reato di usura in danno di [OSCURATO:PERSONA] e definito in sede di legittimità con il rilievo della Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 9 prescrizione, Luca e [OSCURATO:PERSONA] (eredi beneficiati di [OSCURATO:PERSONA]), già costituitisi quali parti civili, hanno riassunto il giudiziocivile di danno nei confronti del Borghesi, ai sensi dell’art. 622 c.p.p.. La loro domanda è stata rigettata dal la Corte d’a ppello di Fi- renze. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di duemotivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimat o . È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c., sulla base del rilievo di ragioni di inammissibilità dello stesso. Il ricorrente ha formulato istanza di decisione. Èstata, pertanto, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 380 bise 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « In relazione al primo capo d’imputazione oggetto della domanda risarcitoria: violazione e/o falsa applicazionedella norma dell’art. 644 c.p. relativa al delitto di usura, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie acqui- site in atti con conseguente violazione dell’ art. 116 c.p.c. , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; omessa valutazione delle decisioni giudiziali sulla rescissione per lesione per ultra dimidium, con conseguente violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Il motivo è inammissibile. 1.1Con riguardo al primo dei fatti di reato attribuiti al Borghesi, la corte d’appello ha escluso la sussistenza del reato di usura, Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 9 accertando che il contratto stipulato tra il Guarducci ed il Bor- ghesi, quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., che se- condo i ricorrenti avrebbe di per sé integrato il reato di usura, in realtà non costituiva vantaggi sproporzionati per la società rappresentata dal Borghesi e che esso non era stato stipulato dal primo in stato di effettivo bisogno. Ha affermato, in particolare: a) in primo luogo, che: «…deve ritenersi che la valutazione della condotta penalmente rilevante presumibilmente ascrivi- bile all’operato del [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. non possa prescindere dalla complessiva valuta- zione dell’ampia portata economica delle operazioni commer- ciali intervenute tra le parti …», e che«…occorre effettivamente valutare se, dagli atti di causa, emerga con chiarezza che il [OSCURATO:PERSONA] fu costretto alla sottoscrizione della scrit- tura del 2004 con [OSCURATO:SOCIETA]. perché “costretto” dalle sue difficoltà finanziarie, delle quali [OSCURATO:SOCIETA] si sarebbe approfittata. Questa Corte ritiene che tali elementi, nella fattispecie, non sussistano…»; b) inoltre, sotto il primo dei profili evidenziati (insussistenza di vantaggi usurari), che: «…la scrittura del 2004 non può classificarsi come compraven- dita essendo il suo contenuto in chiaro contrasto con il condiviso esito della procedura esecutiva in ordine all’assegnazione del bene, ma costituiva una operazione commerciale con la quale il Guarducci tentò di procurarsi liquidità e ottenne l’estinzione dei numerosi debiti che caratterizzavano gli interventi dei cre- ditori nella stessa procedura esecutiva …»; «Ciò che peraltro esula dalla possibile sussistenza del reato di usura è che, a parte il contenuto delle scritture, [OSCURATO:SOCIETA] ottenne l’assegna- zione del complesso immobiliare dal Giudice dell’esecuzione im- mobiliare previa corretta valutazione da parte del giudice dell’esecuzione del valore dei beni e dei crediti vantati da Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 9 [OSCURATO:SOCIETA]»; «… l’equilibrio nel rapporto era costituito dall’impe- gno di [OSCURATO:SOCIETA] di pagare i crediti dei creditori intervenuti nella procedura, cosa mai messa in discussione»; c) sotto il secondo profilo (insussistenza dello stato di bisogno), che: «A riprova dell’assenza dello stato di bisogno e del fatto che la scrittura 26.3.04 fosse un accordo di tipo economico nel quale entrambe le parti perseguivano propri ed esclusivi interessi, v’è da aggiungere, infine, che, come certificato, dagli “inventari” esibiti dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], attori in questa fase giudiziale, che hanno accettato l’eredità di quest’ultimo con be- neficio di inventario, risulta evidente che, in effetti, il patrimo- nio di quest’ultimo è rappresentato da un ingente compendio immobiliare, di incerto valore, che va ben al di là del complesso aziendale di cui si discute in questo procedimento». 1.2Secondo il ricorrente, l’affermazione dei presupposti per la rescissione di quel contratto per lesione ultra dimidium, ai sensi dell’art. 1448 c.c.,oggetto di decisione assunta in altro giudizio e ormai passata in giudicato (in quanto questa stessa Corte, con sentenza n. 6311 del 2024, ha rigettato il ricorso del Bor- ghesi avverso la decisione di merito),non sarebbe conciliabile né con l’esclusione della sproporzione usuraria tra le prestazioni relative al contratto stipulato dal Borghesi, quale legalerappre- sentante della [OSCURATO:SOCIETA]., con il Guarducci, nécon l’esclusione della sussistenza dello stato di bisogno di quest’ultimo. Va, però, osservato che l’invocato vincolo del giudicato va escluso,nella specie, in quanto il giudizio sulla rescissione del contrattosi è svolto tra il Guarducci (e, successivamente, i suoi eredi) e [OSCURATO:SOCIETA]. e allo stesso non risulta avere partecipato il Borghesi in proprio (lo si evince dallo stesso esame dellasen- tenza di questa Corte n. 6311del 2024, in cui sono indicate le parti), mentre nel presente giudizio, il Borghesi risulta evocato e costituito esclusivamente in proprio. Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 9 Non può ammettersi, pertanto, un rilievo diretto del vincolo del giudicato sostanziale,nel presente giudizio, per il Borghesi, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. La corte d’appello ha, del resto, tenuto presente e preso in con- siderazione espressamente la sentenza pronunciata nel giudizio avente ad oggettola rescissione per lesione del contratto di cui si controverte(poi confermata dalla Corte di Cassazione) ed è giunta, motivatamente,a conclusioni diverse, con riguardo alla sussistenza del reato di usura, rivalutando i fatti, come era suo dovere fare, nell’insussistenza di un vincolo diretto in proposito, derivante dal giudicato. 1.3 È, d’altronde, opportuno altresì osservare che neanche l e censure ( avanzate de l ricorrente nell’esposizione dei fatti, prima della formulazione degli specifici motivi di ricorso) rela- tive allepremesse svolte in diritto dalla corte d’appello in ordine ai vincoli cui sarebbe soggetto il giudizio civile in ipotesi di sua riassunzione all’esito di un processo penale, ai sensi dell’art.622 c.p.p., possono avere alcun effettivo rilievo ai fini dell’esito del presente ricorso: lo stesso ricorrente non specifica adegua- tamente se, per quale ragione ed in quali termini l’eventuale non corretta ricostruzione dei predetti vincoli abbia eventual- mente svolto un rilievo concreto ai fini della decisione della con- troversia. In ogni caso,è in proposito sufficiente rilevare che la corte d’ap- pello ha rivalutato esaustivamente tutti i fatti rilevanti, in modo autonomo, secondo le regole del giudizio civile ed in conformità ai principi di diritto sostanziale applicabili alla fattispecie, a pre- scindere dall’esito del processo penale o, quanto meno, senza affermare alcun vincolo derivante da tale esito, ed ha, pertanto, giudicato senza in alcun modo violare i principi affermati da questa Corte in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, in caso di riassunzione del secondo ai sensi dell’art. 622 c.p.p.. Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 9 1.4Una volta esclusa la sussistenza di un vincolo derivante dal giudicato formatosi sulla statuizione civile in ordine alla rescis- sione del contratto e, quindi, della violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.,tutte le doglianze formulate con il motivo di ricorso in esame, come già evidenziato nella proposta di defini- zione accelerata del medesimo, finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti fatto operati dalla corte d’appello sulla base della prudente valutazione delle prove, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insana- bilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censu- rabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 2.Con il secondo motivo si denunzia « In relazione al secondo capo d’imputazione oggetto della domanda risarcitoria: viola- zione e/o falsa applicazionedella norma dell’art. 644 c.p. rela- tiva al delitto di usura, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in atti con conseguente violazione dell’ art. 116 c.p.c. , in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Anche questo motivo è inammissibile. Le considerazioni svolte con riguardo al primo motivo valgono, a più forte ragione (non sussistendo in tal caso neanche una pronuncia civile di rescissione per lesione del contrattoche, in ipotesi, integrerebbe l’usura), anche in relazione al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il secondo dei fatti di reato attribuiti al Borghesi. Anche in tal caso, la corte territoriale ha escluso la sussistenza del reato di usura, accertando che il contratto stipulato tra il Guarducci ed [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dal Borghesi, e che secondo i ricorrenti avrebbe integrato il reato di usura, in realtà non costituiva vantaggi sproporzionati per la società Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 9 rappresentata dal Borghesi e che lo stesso non era stato stipu- lato dal primo in stato di effettivo bisogno. Ha affermato, in particolare, in proposito: «… gli attori non provano il carattere usurario dell’importo at- teso che proprio nella scrittura del 21/09/2006 viene chiarito che tale importo, lungi dal configurare interessi, costituisce il rimborso da parte del debitore di interessi, spese documentate, nonché contributo spese legali di assistenza a tutte le opera- zioni prodromiche alla redazione della stessa scrittura»; «Con- siderati i valori del prestito ed anche le intense attività stragiu- diziali che caratterizzarono il rapporto in esame, appare ragio- nevole ritenere che la somma di € 10.000,00, richiesta in resti- tuzione con il capitale di € 50.000,00, sia effettivamente carat- terizzata dalle voci indicate nella scrittura e che, di essa, gli interessi costituiscano solo una minima parte»; «gli attori non forniscono alcuna effettiva prova delle presunte simulazioni o della insussistenza delle ragioni di credito vantate da [OSCURATO:SOCIETA] …»; « … il perito evidenzia che già le fatture esibite da [OSCURATO:SOCIETA] per spese legali andavano ben oltre la somma di € 10.000,00, così da escludere chiaramente la sussistenza del carattere usu- rario del prestito offerto dalla società, concludendo nel soste- nere che nella condotta del Borghesi non erano ravvisabili ele- menti di usura». Anche in tal caso,dunque, la corte d’appello ha rivalutato esau- stivamente tutti i fatti rilevanti, in modo autonomo, secondo le regole del giudizio civile ed in conformità ai principi di diritto sostanziale applicabili alla fattispecie, a prescindere dall’esito del processo penale o, quanto meno, senza affermare alcun vincolo derivante da tale esito, ed ha, pertanto, giudicato senza in alcun modo violare i principi affermati da questa Corte in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, in caso di riassunzione del secondo ai sensi dell’art. 622 c.p.p.. Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 9 Anche in tal caso, di conseguenza, tutte le doglianze formulate con il motivo di ricorso in esame, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata del medesimo, finiscono per risolversi nella contestazione di accertamenti fatto operati dalla corte d’appello sulla base della prudente valutazione delle prove, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente ap- parente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione del materiale pro- batorio, non consentita nel giudizio di legittimità. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna del ricor- rente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione,stima equo fissare in €5.500,00 (pari alla metà dell’importo liquidato per le spese del giudizio di legittimità) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 2.500,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - c ondanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente liquidandole in complessivi € 11.000,00 (undicimila/00), oltre € 200,00 Ric. n. 18741/2023 –Sez. 3 – A d. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 9 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed ac- cessori di legge; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) in favore del controricor- rente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna il ricorrente a pagare l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal compe- tent