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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 28733/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.423/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PERUGIA n. 157/2017 depositata il 15/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 5 dicembre 2014 l'Agente della Riscossione per la Provincia di Terni emetteva atto di pignoramento dei crediti vantati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].: il contribuente, infatti, era debitore dell'erario per imposte, sanzioni ed accessori pari a complessivi € 297.479,71.

Tra gli atti che avevano originato tale pretesa vi era anche l'avviso di accertamento T3Q010501495/2013, riguardante l'anno d'imposta 2008, notificato dall'Ufficio il 20 dicembre 2013 e resosi definitivo per mancata impugnazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di imposte, sanzioni ed interessi fino al 23.01.2013 per € 131.682,56.

In data 28 gennaio 2015 il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento relativo all’anno 2008 eccependo di essere venuto a conoscenza di tale atto impositivo solo con la notifica del successivo atto di pignoramento presso terzi.

Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento in quanto atto recettizio mai notificato.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio evidenziando come la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata regolarmente effettuata in data 20 dicembre 2013, non impugnato nei termini decadenziali e, quindi, resosi definito.

La CTP di Terni, con la sentenza 286/01/15, depositata il 10 agosto 2015, respingeva il ricorso condannando il contribuente alle spese di giudizio, accertando che il contribuente, al momento della notifica, era residente a Spoleto, Loc.

Torrecola, 15, dal 29 agosto 2013 e tale era rimasto fino al 19 dicembre dello stesso anno, data in cui era stato cancellato dall'anagrafe di quel Comune, tornando residente a Terni (residenza anteriore al 29 agosto 2013).

Il contribuente proponeva appello avverso la detta sentenza insistendo nella nullità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto, alla data in cui si era perfezionata la notifica per compiuta giacenza dell’avviso (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), era tornato a essere residente a Terni a seguito di rigetto dell’iscrizione anagrafica presso il Comune di Spoleto.

Si costituiva in giudizio l'Ufficio insistendo per la validità della notifica dell’appello.

Il collegio dell’impugnazione riformava la sentenza di primo grado, sull’argomento che alla data di perfezionamento della compiuta giacenza (20.12.2013) il contribuente aveva cambiato da un giorno (19.12.2013) la propria residenza, portandola in altro comune (Terni).

Propone ricorso l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad un unico motivo.

CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 890/82 e degli artt. 58 e 60 DPR 600/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc.

Nella sostanza di lamenta sia stato fatto riferimento al perfezionamento della notifica in capo al destinatario e non al notificante, considerando che quando egli ha consegnato la busta, l’atto da notificare esce dalla sua disponibilità.

Altresì, si lamenta non sia stato considerato il differimento degli effetti verso l’Ufficio dello spostamento della residenza del contribuente.

In punto di fatto è pacifico, e ne dà atto la stessa CTR, che l’avviso di accertamento non impugnato era stato notificato ai sensi dell’art. 8 legge n. 890/1982, a mezzo del servizio postale, che così dispone: “Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'Ufficio o dell'azienda.

L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'Ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente……..

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Nella fattispecie in esame la data di spedizione dell’avviso era stata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la data della raccomandata di avviso di giacenza era del10.12.2013 e, quindi, per il destinatario la notifica si era perfezionata il 20.12.2013.

Sempre in punto di fatto è pacifico che alla data della spedizione della raccomandata del 9.12.2013 e dell’avviso di giacenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente risiedeva in Spoleto, all’indirizzo dove l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento; il 19.12.2013 il contribuente tornava a risiedere a Terni e, quindi, alla data del 20.12.2013,in cui si perfezionava la notifica dell’avviso, non era più residente in Spoleto, ma a Terni.

Ebbene, secondo la CTR, ai fini della validità della notifica vale la residenza della data in cui la notifica dell’atto impositivo si era perfezionata nei confronti del contribuente e, quindi, della data del 20.12.2013 in cui il contribuente non era più [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della notifica effettuata dall’Ufficio.

La tesi della CTR è del tutto errata e va disattesa.

Secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, per l’Ufficio mittente la tempestività della notifica dell’atto impositivo va valutata alla data della spedizione (cfr. Cass. n. 6242/2017), nella specie avvenuta il 9/10.12.2013, quando il contribuente era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alcun rilievo può avere il mutamento di residenza del contribuente il giorno prima del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza del 20.12.2013 in quanto, in caso di cambio di domicilio fiscale (da un Comune ad un altro), in base all’art. 58 ultimo comma DPR n. 600/1973 “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”; a ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 DPR n. 600/1973, “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica….”.

Con tutta evidenza, pertanto, la variazione anagrafica avvenuta in data 19.12.2013, in corso di notifica, non aveva alcun effetto nei confronti dell’Ufficio con conseguente piena validità della notifica dell’avviso perfezionatasi nei confronti del contribuente in data 20.12.2013.

La validità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato rende inammissibile per tardività l’impugnativa dell’atto impositivo effettuata dal contribuente solo a seguito della notifica del pignoramento da parte dell’agente della riscossione.

La pronuncia della CTR che ha annullato l’avviso di accertamento per presunta nullità della notifica è, quindi, illegittima e va cassata.

Non residuando altri accertamenti di merito il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente.

Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente al pagam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.423/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex legein [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PERUGIA n. 157/2017 depositata il 15/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data 5 dicembre 2014 l'Agente della Riscossione per la Provincia di Terni emetteva atto di pignoramento dei crediti vantati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA].: il contribuente, infatti, era debitore dell'erario per imposte, sanzioni ed accessori pari a complessivi € 297.479,71. Tra gli atti che avevano originato tale pretesa vi era anche l'avviso di accertamento T3Q010501495/2013, riguardante l'anno d'imposta 2008, notificato dall'Ufficio il 20 dicembre 2013 e resosi definitivo per mancata impugnazione, con il quale l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di imposte, sanzioni ed interessi fino al 23.01.2013 per € 131.682,56. In data 28 gennaio 2015 il contribuente impugnava il suddetto avviso di accertamento relativo all’anno 2008 eccependo di essere venuto a conoscenza di tale atto impositivo solo con la notifica del successivo atto di pignoramento presso terzi. Chiedeva, quindi, che fosse dichiarata la nullità dell'avviso di accertamento in quanto atto recettizio mai notificato. Si costituiva in giudizio l'Ufficio evidenziando come la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata regolarmente effettuata in data 20 dicembre 2013, non impugnato nei termini decadenziali e, quindi, resosi definito. La CTP di Terni, con la sentenza 286/01/15, depositata il 10 agosto 2015, respingeva il ricorso condannando il contribuente alle spese di giudizio, accertando che il contribuente, al momento della notifica, era residente a Spoleto, Loc. Torrecola, 15, dal 29 agosto 2013 e tale era rimasto fino al 19 dicembre dello stesso anno, data in cui era stato cancellato dall'anagrafe di quel Comune, tornando residente a Terni (residenza anteriore al 29 agosto 2013). Il contribuente proponeva appello avverso la detta sentenza insistendo nella nullità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto, alla data in cui si era perfezionata la notifica per compiuta giacenza dell’avviso (il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), era tornato a essere residente a Terni a seguito di rigetto dell’iscrizione anagrafica presso il Comune di Spoleto. Si costituiva in giudizio l'Ufficio insistendo per la validità della notifica dell’appello. Il collegio dell’impugnazione riformava la sentenza di primo grado, sull’argomento che alla data di perfezionamento della compiuta giacenza (20.12.2013) il contribuente aveva cambiato da un giorno (19.12.2013) la propria residenza, portandola in altro comune (Terni). Propone ricorso l'Avvocatura generale dello Stato affidandosi ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l’unico motivo di ricorso si prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 8 legge n. 890/82 e degli artt. 58 e 60 DPR 600/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3) cpc. Nella sostanza di lamenta sia stato fatto riferimento al perfezionamento della notifica in capo al destinatario e non al notificante, considerando che quando egli ha consegnato la busta, l’atto da notificare esce dalla sua disponibilità. Altresì, si lamenta non sia stato considerato il differimento degli effetti verso l’Ufficio dello spostamento della residenza del contribuente. In punto di fatto è pacifico, e ne dà atto la stessa CTR, che l’avviso di accertamento non impugnato era stato notificato ai sensi dell’art. 8 legge n. 890/1982, a mezzo del servizio postale, che così dispone: “Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'Ufficio preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'Ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'Ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'Ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente…….. La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”. Nella fattispecie in esame la data di spedizione dell’avviso era stata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre la data della raccomandata di avviso di giacenza era del10.12.2013 e, quindi, per il destinatario la notifica si era perfezionata il 20.12.2013. Sempre in punto di fatto è pacifico che alla data della spedizione della raccomandata del 9.12.2013 e dell’avviso di giacenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il contribuente risiedeva in Spoleto, all’indirizzo dove l’Ufficio aveva notificato l’avviso di accertamento; il 19.12.2013 il contribuente tornava a risiedere a Terni e, quindi, alla data del 20.12.2013,in cui si perfezionava la notifica dell’avviso, non era più residente in Spoleto, ma a Terni. Ebbene, secondo la CTR, ai fini della validità della notifica vale la residenza della data in cui la notifica dell’atto impositivo si era perfezionata nei confronti del contribuente e, quindi, della data del 20.12.2013 in cui il contribuente non era più [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] della notifica effettuata dall’Ufficio. La tesi della CTR è del tutto errata e va disattesa. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, infatti, per l’Ufficio mittente la tempestività della notifica dell’atto impositivo va valutata alla data della spedizione (cfr. Cass. n. 6242/2017), nella specie avvenuta il 9/10.12.2013, quando il contribuente era ancora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alcun rilievo può avere il mutamento di residenza del contribuente il giorno prima del perfezionamento della notifica per compiuta giacenza del 20.12.2013 in quanto, in caso di cambio di domicilio fiscale (da un Comune ad un altro), in base all’art. 58 ultimo comma DPR n. 600/1973 “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”; a ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 DPR n. 600/1973, “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica….”. Con tutta evidenza, pertanto, la variazione anagrafica avvenuta in data 19.12.2013, in corso di notifica, non aveva alcun effetto nei confronti dell’Ufficio con conseguente piena validità della notifica dell’avviso perfezionatasi nei confronti del contribuente in data 20.12.2013. La validità della notifica dell’avviso di accertamento impugnato rende inammissibile per tardività l’impugnativa dell’atto impositivo effettuata dal contribuente solo a seguito della notifica del pignoramento da parte dell’agente della riscossione. La pronuncia della CTR che ha annullato l’avviso di accertamento per presunta nullità della notifica è, quindi, illegittima e va cassata. Non residuando altri accertamenti di merito il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente al pagam
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