CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01056/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 34221/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2.12.2021 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Modena, ha rideterminato la pena inflitta in mesi sei di reclusione ed € 200 di multa. Il ricorso è inammissibile in quanto il reato si è prescritto il 10.12.21 (8 giorni dopo la sentenza impugnata) perché andava considerato sia l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 625 che, nei limiti del terzo ex art. 63, comma 4, c.p. (Sez. 2, n. 32656 del 15/07/2014, Bovio, Rv. 259833), quello per la recidiva, mentre l'aumento per la sospensione andava calcolato, ex art. 161, co 2, cod. proc. pen., nella misura di due terzi, con un termine pari ad anni tredici e mesi quattro. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 202