CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.2. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale pec del proprio difensore. Controricorrente avverso la sentenza n. 1916 della Corte di appello di Torino, depositata il 9. 11. 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15. 12. 2021 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 10125/2017. Numero registro generale 10125/2017 Numero sezionale 2721/2021 Numero di raccolta generale 19867/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Con sentenza n. 1916 del 9. 11. 2016 la Corte di appello di Torino riformò la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 4043 del 22. 4. 2010, che gli intimava di pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 9.360,00 a titolo di provigione per l’attività di mediazione svolta da quest’ultimo nel 2008 per la vendita di un suo immobile, dichiarando prescritto il diritto di credito dell’opposto. A sostegno della conclusione accolta la Corte territoriale affermò che il credito vantato in giudizio si era estinto per prescrizione, a mente dell’art. 1950 cod. civ., maturata dopo la comunicazione inviata dal Devalle in data 10. 4. 2009, pacificamente ritenuto dalle parti atto interruttivo, non potendosi attribuire analoga efficacia al fax intercorso tra i legali delle parti in data 12. 2. 2010, non esplicitando esso la volontà del creditore di pretendere il pagamento del credito, con quantificazione del suo ammontare, ma la mera disponibilità ad una soluzione conciliativa, senza indicazione del termine entro cui manifestare una siffatta volontà. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, con atto inviato per la notifica a mezzo posta il 20. 4. 2017, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.2943 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere escluso che il fax inviato dal legale dell’odierno ricorrente il 12. 2. 2010 avesse efficacia interruttiva della prescrizione del credito. Premesso che la suddetta comunicazione aveva il seguente tenore: “ Per quanto riguarda il credito vantato dal Devalle nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], il mio cliente mi ha confermato di voler procedere: il Tuo cliente non ha disponibilità conciliative ? “, assume il ricorrente l’erroneità della valutazione operata sul punto dal giudice di appello, atteso che tale comunicazione esprimeva la chiara manifestazione del creditore di esercitare il diritto di percepire la provvigione, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 10125/2017 R.G. N. 10125/2017. Numero sezionale 2721/2021 Numero di raccolta generale 19867/2022 volontà che, si assume, è sufficiente ad integrare l’atto interruttivo, non Data pubblicazione 20/06/2022 essendo necessario a tale effetto anche l’indicazione dell’ammontare del credito, che comunque era determinabile per relationem dalla diffida inviata in precedenza il 10. 4. 2009. Si aggiunge che la Corte di appello non ha considerato che la missiva suindicata si inseriva in un contesto peculiare, nel quale i contatti tra i legali delle parti erano frequenti e tutti tesi a mantenere in vita la trattativa ed i diritti sottostanti. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1219 e 2943 cod. civ., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto che, al fine di produrre effetto interruttivo della prescrizione, la comunicazione del creditore debba anche indicare un termine entro il quale adempiere, finendo col ritenere che tale atto debba contenere non solo tutti gli elementi dell’atto di costituzione in mora, ma anche quelli della diffida ad adempiere, di cui all’art. 1454 cod. civ. Il terzo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 cod. civ., lamenta che Corte territoriale abbia ritenuto che il fax inviato il 12. 2.2010 manifestasse, più che un invito ad adempiere, la disponibilità a definire la controversia in via conciliativa, senza considerare che si trattava di una comunicazione tra i legali delle parti e che il destinatario della stessa era il cliente. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione oggettiva, sono fondati. La Corte torinese ha negato alla comunicazione via fax del 12. 2. 2010 intercorsa tra i legali delle parti efficacia interruttiva della prescrizione rilevando che in tale atto “ non è percepibile l’invito ad adempiere, ma piuttosto la volontà e la disponibilità a definire in via conciliativa la posizione “, aggiungendo e precisando che essa non era idonea ad esplicitare la pretesa creditoria, necessaria ai fini di produrre l’effetto interruttivo, non risultando espressa né la quantificazione del credito vantato, né l’indicazione del termine entro cui manifestare l’eventuale volontà transattiva. Il ragionamento così svolto non merita di essere condiviso.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b R.G. N. 10125/2017. Numero registro generale 10125/2017 Numero sezionale 2721/2021 Questa Corte ha invero avuto modo di precisare che un atto, Numero di raccolta generale 19867/2022per produrre Data pubblicazione 20/06/2022 l'effetto interruttivo della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora ( Cass. n. 15140 del 2021; Cass. n. 15714 del 2018; Css. N. 16465 del 2017; Cass. n. 17123 del 2015; contra Cass. n. 1166 del 2018; Cass. n. 15766 del 2006 ). Lo stesso art. 1219 cod. civ., dettato in tema di costituzione in mora, che fa riferimento indifferentemente sia alla intimazione che alla richiesta della prestazione, porta a ritenere verificata la fattispecie per effetto della semplice domanda scritta di adempimento, senza necessità che essa sia accompagnata da formule imperative o comminatorie. Tanto precisato, l’assunto della Corte distrettuale secondo cui la comunicazione del 12. 2. 2010 non conteneva una richiesta di adempimento appare smentito dal suo stesso tenore letterale, come riportato nella medesima sentenza, ove il legale, a proposito del credito vantato dal proprio assistito verso il sig. [OSCURATO:PERSONA], comunicava al collega di controparte che ” il mio cliente mi ha confermato di voler procedere “. Dalle parole usate appare invero evidente la manifestazione della volontà del creditore di ottenere, anche in via giudiziale, la soddisfazione della propria pretesa. Né la censura sollevata sul punto dal ricorrente può essere superata in ragione del rilievo che la valutazione del contenuto di tale comunicazione si risolverebbe in un mero apprezzamento di fatto da parte del giudice di merito, atteso che essa è stata riprodotta testualmente dalla decisione e che la conclusione accolta, laddove le ha negato valore interruttivo della prescrizione, appare riconducibile ad una erronea applicazione del dettato posto dall’art. 2943 cod. civ. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 10125/2017 R.G. N. 10125/2017. Numero sezionale 2721/2021 Numero di raccolta generale 19867/2022 Con riferimento a quest’ultimo profilo, va sottolineato che la Corte di Data pubblicazione 20/06/2022appello ha negato alla comunicazione tra difensori valore interruttivo della prescrizione per la ragione che essa non esplicitava una vera e propria pretesa, mancando della indicazione sia dell’ammontare del credito che di un termine. Questa affermazione non è condivisibile. Da un lato, perché essa muove dal presupposto che il quantum debeatur fosse un dato incerto e non acquisito o comunque conosciuto dal convenuto, non considerando che, come dedotto dal ricorrente, la comunicazione del 12. 2. 2010 non era una iniziativa isolata, ma si inseriva nell’ambito di una serie contatti intercorsi tra le parti tramite i loro legali. La stessa sentenza richiama la precedente comunicazione del 10. 4. 2009, precisando che ad essa è stato pacificamente riconosciuto dalle parti effetto interruttivo, facendo così presumere che il credito vantato dall’attore fosse già stato puntualmente identificato nel titolo e nel quantum. Dall’altro lato, con riferimento alla mancata indicazione del termine, va osservato che la richiesta di adempimento del creditore al fine di interrompere la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, cod. civ., non esige anche la fissazione di un termine, che non è richiesto dalla disposizione normativa né, può aggiungersi, è richiesto dall’art. 1219 per la validità dell’atto di costituzione in mora, diversamente da quanto disposto dall’art. 1454 per la diffida ad adempiere, che però è figura giuridica affatto diversa, con riguardo alla quale la necessità del termine è funzionale a verificare la definitività dell’inadempimento. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]Ascola F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 10125/2017 R.G. N. 10125/2017. Numero sezionale 2721/2021 Numero di raccolta generale 19867/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b