CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42199/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • rg. 25376/2024 - Rel. Borrelli - Ud. 23.10.2024 • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza del 10 luglio 2023 del [OSCURATO:PERSONA] che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di uso di atto falso e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; Considerato che il primo motivo di ricorso — con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla richiesta esclusione della recidiva reiterata ed infraquinquennale — è fondato, dal momento che la sentenza di primo grado non aveva dedicato alcuna argomentazione alla recidiva né aveva aumentato la pena, il che equivale ad una sua esclusione, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319;Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838), donde è errato l'enunciato della Corte territoriale secondo cui la recidiva era stata riconosciuta dal Tribunale ed il suo riconoscimento in appello determinerebbe una violazione del divieto di reformatio in peius. Ritenuto che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto al riconoscimento della recidiva, senza che ciò comporti la necessità di un rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, giacché quest'ultimo non è stato inciso dall'aggravante. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile ancorché la motivazione della Corte di appello sia estremamente stringata e di mero richiamo a quella del Tribunale, giacché sia il motivo di ricorso che quello di appello appaiono manifestamente infondati, in ragione della minimizzazione del valore dei precedenti, e dell'attribuzione di un rilievo mitigatorio al mancato danno della persona offesa, trascurando la natura plurioffensiva del reato di falso. Ne consegue che alcun rilievo può essere attribuito al difetto argomentativo della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale, che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23 o