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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 08471/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f., ascritto in qualità di amministratore di fatto della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 7 marzo 2013, e lo aveva condannato alle pene di giustizia; -Rilevato che sono stati dedotti due motivi, entrambi poggiati sul vizio di motivazione, riferiti l'uno all'operata riqualificazione dell'imputazione in quella di bancarotta fraudolenta per distrazione, in considerazione della mancata valutazione di un'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Prato in data 25 febbraio 2024 e l'altro all'attribuzione della veste di amministratore di fatto al ricorrente, in considerazione dell'articolata enunciazione dei motivi di appello, non affrontati dalla decisione impugnata; -Rilevato che in data 12 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva a sostegno delle ragioni di ricorso; -Rilevato che la proposizione di un ricorso complessivamente non inammissibile, come quello in esame, consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale sicchè, non formandosi «giudicato sostanziale», il giudice dell'impugnazione, in quanto investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez.

U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.

Un. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez.

U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci).

E' possibile dunque rilevare l'avvenuto decorso della prescrizione, maturata tra la sentenza d'appello e la presentazione del ricorso per cassazione.

Più precisamente, la data del commesso reato è il 7 marzo 2013.

Il termine massimo della prescrizione è dunque spirato il 7 settembre 2025, nella registrata assenza di eventi sospensivi della sua decorrenza; -[OSCURATO:PERSONA], dunque, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato che ne aveva affermato la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 I.f., ascritto in qualità di amministratore di fatto della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 7 marzo 2013, e lo aveva condannato alle pene di giustizia; -Rilevato che sono stati dedotti due motivi, entrambi poggiati sul vizio di motivazione, riferiti l'uno all'operata riqualificazione dell'imputazione in quella di bancarotta fraudolenta per distrazione, in considerazione della mancata valutazione di un'ordinanza emessa dal Tribunale civile di Prato in data 25 febbraio 2024 e l'altro all'attribuzione della veste di amministratore di fatto al ricorrente, in considerazione dell'articolata enunciazione dei motivi di appello, non affrontati dalla decisione impugnata; -Rilevato che in data 12 gennaio 2026 la difesa del ricorrente ha inoltrato memoria difensiva a sostegno delle ragioni di ricorso; -Rilevato che la proposizione di un ricorso complessivamente non inammissibile, come quello in esame, consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale sicchè, non formandosi «giudicato sostanziale», il giudice dell'impugnazione, in quanto investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. Un. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci). E' possibile dunque rilevare l'avvenuto decorso della prescrizione, maturata tra la sentenza d'appello e la presentazione del ricorso per cassazione. Più precisamente, la data del commesso reato è il 7 marzo 2013. Il termine massimo della prescrizione è dunque spirato il 7 settembre 2025, nella registrata assenza di eventi sospensivi della sua decorrenza; -[OSCURATO:PERSONA], dunque, che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 Il
Sentenza Cassazione n. 08471/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris