CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante protempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA2026 D'ALOISIO;647 - ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18057/2020AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; [OSCURATO:PERSONA] sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 10185/2026- intimata -Data pubblicazione 19/04/2026avverso la sentenza n. 3760/2019 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 2880/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].INPS impugna la sentenza n. 3760/2019 della Corte d’appello diRoma che, accogliendo le censure dell’Istituto alla pronuncia delTribunale della medesima sede in punto prescrizione del dirittoal recupero di sgravi contributivi annoverati nella categoria diaiuti di Stato di cui a cartella esattoriale opposta da [OSCURATO:SOCIETA], nondimeno ha respinto nel merito l’appelloritenendo che INPS non avesse soddisfatto l’onere probatoriosullo stesso gravante.Propone due motivi di censura.[OSCURATO:PERSONA] srl con controricorso.Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 febbraio 2026,il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per due motivi.I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. conriferimento alla Decisione della Commissione Europea 11maggio 1999 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.II)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2506 quater, terzocomma, cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18057/2020Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 10185/2026Data pubblicazione 19/04/2026I fatti.[OSCURATO:PERSONA] srl aveva presentato opposizione adintimazione di pagamento riferita a sei cartelle esattoriali tra cui,per quanto ancora di interesse, una relativa al recupero di aiutidi Stato (sgravi da contratti di formazione/lavoro) in base adecisione della Commissione europea dell’11 maggio 1999relativi al periodo dal gennaio 1996 al dicembre 1996, cartellanotificatale quale responsabile in solido di [OSCURATO:SOCIETA] che, con atto notarile del novembre 2006, avevaed attribuendole alla società di nuova costituzione.Il Tribunale aveva qualificato l’azione come opposizioneall’esecuzione ed accolto il ricorso, rilevando, quanto allacartella ancora sub iudice, che era maturata la prescrizionequinquennale, essendo trascorsi più di 5 anni tra la suanotificazione (10 settembre 2007) e la notificazionedell’intimazione di pagamento del 7 febbraio 2014.La Corte d’appello, pur accogliendo la censura dell’INPS in puntodurata decennale della prescrizione, ha, peraltro, respinto ilgravame nel merito, affermando che INPS non avevasoddisfatto l’onere probatorio sullo stesso gravante omettendodi produrre elementi utili concernenti i rapporti di lavoro cui siriferivano gli obblighi contributivi.A fronte di ciò, il primo motivo è fondato, essendo incontroversoche, in materia di sgravi, l’onus probandi fa capo a chi affermail diritto a fruirne: come da ultimo ricordato da Cass. n.4565/2026, per «giurisprudenza consolidata di questa Corte(fra le molte, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), …laprova degli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi liNumero registro generale 18057/2020Numero sezionale 647/2026rivendica, in quanto si tratta di una deroga all’Noubmberloi gdi ora ccolta generale 10185/2026Data pubblicazione 19/04/2026contributivo e di uno ius speciale». Ed ancora, ex multis, inmateria, Cass. n. 27401/2018 ha osservato che «per costantegiurisprudenza di questa Corte, nell'applicazione di sgravicontributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere diprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poterbeneficiare della detrazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 21898del 2010), anche in relazione alla regola comunitaria del deminimis».In relazione al secondo motivo, INPS invoca l’ultimo commadell’art. 2506 quater cod. civ., in forza del quale «Ciascunasocietà è solidalmente responsabile, nei limiti del valoreeffettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, deidebiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fannocarico» e l’art. 2697 cod. civ.La censura è fondata laddove lamenta che la Corte abbiaritenuto INPS onerato di provare che l’obbligazione contributivaazionata contro la [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nei limiti delpatrimonio netto assegnato alla società.Sul punto si richiama ex multis Cass. n. 36690/2021, in forzadella quale «in caso di scissione, la responsabilità per i debitidella società scissa (che la società "cui fanno carico", che nerisponde per l'intero, non abbia provveduto a soddisfare), inforza degli artt. 2506-bis, comma 2°, e 2506-quater, comma3°, c.c., si estende, in via solidale (e, come visto, sussidiaria),a tutte le società partecipanti all'operazione, ciascuna dellequali, tuttavia, risponde, "nei limiti del valore effettivo delpatrimonio netto ad essa assegnato o rimasto". 2.2. La provadella sussistenza, in concreto, di tale limite (che, pertanto,costituisce un'eccezione rispetto alla domanda proposta nei suoiNumero registro generale 18057/2020confronti: Cass. n. 15088 del 2001) e della sua esatta misuraN umero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 10185/2026(vale a dire la quota di loro spettanza di "quanto al momentoData pubblicazione 19/04/2026della scissione era effettivamente disponibile per ilsoddisfacimento dei creditori"; Cass. n. 4455 del 2016, inmotiv.), quale fatto impeditivo, in tutto o in parte, di taleobbligazione (che, altrimenti, in quanto solidale, siestenderebbe all'intera prestazione non eseguita), grava, anorma dell'art. 2697, comma 2°, c.c., su ciascuna delle societàbeneficiarie, anche in ragione della vicinanza delle stesseall'oggetto della relativa dimostrazione. 2.3. L'ordinanzaimpugnata, quindi, lì dove ha ritenuto che l'onere di "fornire incausa la prova della esistenza ... della quota di patrimonio nettoassegnato alla società convenuta/opponente" spetta non aquest'ultima, quale debitrice, ma ai creditori opposti, non si è,evidentemente, attenuto ai principi esposti».Quanto al beneficio della preventiva escussione, Cass.n.4455/2016 ha osservato che la norma prevede laresponsabilità solidale tra le società partecipanti alla scissione,ma non è chiaro se ciò comporti anche il beneficio di preventivaescussione del patrimonio della scissa; però, il legislatore,quando prevede tale beneficio, si riferisce sempre al patrimonio(artt. 563, 1944, 2268, 2304 c.c.) o al debitore da sottoporread esecuzione forzata, (artt. 2393-bis e 2868 c.c.), mentre nelcaso in esame la norma richiede solo che i crediti siano rimastiinsoddisfatti. Ciò conduce a ritenere che possa parlarsi, al più,solo di un beneficium ordinis che si può attuare mediantecostituzione in mora (così anche Cass., sez. III n. 12896/2009).Le doglianze debbono pertanto essere accolte, la sentenzaimpugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, che provvederà anche inordine alle spese del giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18057/2020Numero sezionale 647/2026Numero di raccolta generale 10185/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 febbraio2026.La PresidenteLucia Esposito