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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 23750/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nats a CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 19/1/2023 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all'immobile sito in via [OSCURATO:SOCIETA] n.134, occupato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era socia unica e amministratrice legale.

Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che l'odierna ricorrente, quale terza interessata, aveva chiesto il dissequestro del predetto immobile, preso in affitto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. oltre che delle vetture di proprietà di terzi e affidate in conto vendita; ha premesso che il sequestro del fondo era stato disposto dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socia unica e amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché convivente di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che quest'ultimo riciclasse e impiegasse i proventi illeciti del traffico di stupefacente gestito da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nella stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (intestata alla Urania) e alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], non avendo le capacità economiche per acquistare lecitamente detti immobili.

Il Tribunale ha esposto che, in sede di esecuzione del sequestro, presso l'unità operativa sita in via [OSCURATO:SOCIETA] n.139 era stata rilevata la presenza dell'odierna ricorrente, la quale aveva dichiarato che era in corso di perfezionamento il contratto di affitto con la proprietaria e la cessione del ramo di azienda da parte della Urania per conto della [OSCURATO:SOCIETA].; ha esposto che, con nota della P.G. depositata in udienza dal Pubblico ministero, era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita il 12/1/2013 e che la socia unica e amministratrice [OSCURATO:PERSONA] era convivente di [OSCURATO:PERSONA]°, figlio di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha quindi rilevato che la scrittura privata del 2/1/2023 con cui era stato stipulato un contratto di affitto del fondo di via [OSCURATO:SOCIETA] n.134, non poteva considerarsi come atto di data certa anteriore al sequestro, non essendo stato né trascritto e né registrato, essendo conseguentemente non opponibile; quanto alle autovetture di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha osservato che le stesse dovevano ritenersi di effettiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quale vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., trovandosi le stesse collocate nell'unità immobiliare con dei copritarga promiscui della [OSCURATO:SOCIETA]. stessa e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ha rilevato quindi che tale ultima società, lungi dal costituire un terzo di buona fede, doveva ritenersi come uno schermo giuridico di attività riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]

2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., per errata applicazione di legge ed errata valutazione delle risultanze in atti nonché per motivazione illogica e travisamento delle risultanze acquisite.

Premettendo che alcun provvedimento di sequestro era stato emesso nei confronti della odierna ricorrente, il difensore ha rilevato che il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto della documentazione depositata in sede di procedimento di riesame, dalla quale risultava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si trovava nell'immobile sito in via [OSCURATO:SOCIETA] n.139 in virtù di contratto di locazione concluso con la proprietaria [OSCURATO:PERSONA], redatto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e registrato il 9/2/2023; ha dedotto che le autovetture sequestrate erano di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], come si desumeva dalle allegate fatture Ei dalle quali si evinceva che l'acquisto era avvenuto alla fine di gennaio del 2023; ha dedotto altresì che non sussistessero elementi per affermare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse uno schermo adottato da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la società era stata costituita con capitali propri della ricorrente e acquisiti a far data dal dicembre del 2022.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge.

Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710).

Conseguendo da tale premessa, come logico corollario, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep.2023, Toninelli, Rv. 283916).

3. Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le doglianze proposte dall'odierna ricorrente non siano riconducibili a vizi di violazione di legge.

Difatti, le censure contenute nel ricorso mirano a provocare una nuova valutazione in punto di nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati alla terza interessata e il reato ipotizzato, non in riferimento a una carenza dell'apparato motivazionale bensì a un asserito vizio di travisamento della prova riferito alla documentazione depositata nel corso del procedimento di riesame.

Tanto con particolare riferimento alla ravvisabílità di un diritto sul bene immobile oggetto del sequestro avente data certa anteriore all'esecuzione della misura cautelare reale e in relazione all'atto di affitto dell'immobile in questione (elemento ritenuto non dimostrato da parte del Tribunale), oltre che alla riconducibilità esclusiva delle vetture sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., elemento pure escluso dal Tribunale sulla base dell'elemento di fatto rappresentato della natura "promiscua" dei copritarghe apposti sulle stesse, intestate anche alla [OSCURATO:SOCIETA].. ìe Ne consegue che il motivo di ricorso tende a sollecitare questa Corte a operare una nuova e non consentita interpretazione degli atti negoziali allegati in sede di riesame nonché a esercitare una - pure non consentita - valutazione di complessiva illogicità della motivazione

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nats a CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania - quale giudice del riesame - ha confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 19/1/2023 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione all'immobile sito in via [OSCURATO:SOCIETA] n.134, occupato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., di cui la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era socia unica e amministratrice legale. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha premesso che l'odierna ricorrente, quale terza interessata, aveva chiesto il dissequestro del predetto immobile, preso in affitto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. oltre che delle vetture di proprietà di terzi e affidate in conto vendita; ha premesso che il sequestro del fondo era stato disposto dal GIP nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], socia unica e amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché convivente di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che quest'ultimo riciclasse e impiegasse i proventi illeciti del traffico di stupefacente gestito da Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato previsto dall'art.74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, nella stessa [OSCURATO:SOCIETA]. (intestata alla Urania) e alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], non avendo le capacità economiche per acquistare lecitamente detti immobili. Il Tribunale ha esposto che, in sede di esecuzione del sequestro, presso l'unità operativa sita in via [OSCURATO:SOCIETA] n.139 era stata rilevata la presenza dell'odierna ricorrente, la quale aveva dichiarato che era in corso di perfezionamento il contratto di affitto con la proprietaria e la cessione del ramo di azienda da parte della Urania per conto della [OSCURATO:SOCIETA].; ha esposto che, con nota della P.G. depositata in udienza dal Pubblico ministero, era emerso che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata costituita il 12/1/2013 e che la socia unica e amministratrice [OSCURATO:PERSONA] era convivente di [OSCURATO:PERSONA]°, figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha quindi rilevato che la scrittura privata del 2/1/2023 con cui era stato stipulato un contratto di affitto del fondo di via [OSCURATO:SOCIETA] n.134, non poteva considerarsi come atto di data certa anteriore al sequestro, non essendo stato né trascritto e né registrato, essendo conseguentemente non opponibile; quanto alle autovetture di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ha osservato che le stesse dovevano ritenersi di effettiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quale vero dominus della [OSCURATO:SOCIETA]., trovandosi le stesse collocate nell'unità immobiliare con dei copritarga promiscui della [OSCURATO:SOCIETA]. stessa e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; ha rilevato quindi che tale ultima società, lungi dal costituire un terzo di buona fede, doveva ritenersi come uno schermo giuridico di attività riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] 2. Avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), c) ed e), cod.proc.pen., per errata applicazione di legge ed errata valutazione delle risultanze in atti nonché per motivazione illogica e travisamento delle risultanze acquisite. Premettendo che alcun provvedimento di sequestro era stato emesso nei confronti della odierna ricorrente, il difensore ha rilevato che il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto della documentazione depositata in sede di procedimento di riesame, dalla quale risultava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si trovava nell'immobile sito in via [OSCURATO:SOCIETA] n.139 in virtù di contratto di locazione concluso con la proprietaria [OSCURATO:PERSONA], redatto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e registrato il 9/2/2023; ha dedotto che le autovetture sequestrate erano di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA], come si desumeva dalle allegate fatture Ei dalle quali si evinceva che l'acquisto era avvenuto alla fine di gennaio del 2023; ha dedotto altresì che non sussistessero elementi per affermare che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse uno schermo adottato da [OSCURATO:PERSONA], atteso che la società era stata costituita con capitali propri della ricorrente e acquisiti a far data dal dicembre del 2022. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai sensi dell'art.325, comma 1, cod.proc.pen., le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame all'esito del procedimento regolato dall'art.324 cod.proc.pen. possono essere impugnate per cassazione unicamente per violazione di legge. Sul punto, sulla base dell'interpretazione della Suprema Corte, il sintagma «violazione di legge» va inteso come riferito agli errores in iudicando ovvero agli errores in procedendo (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc.pen.) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.Precisandosi che il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 n. 610, Napoli, Rv. 269656); non rientrando quindi nell'ambito dei vizi deducibili quello della illogicità manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, 226710). Conseguendo da tale premessa, come logico corollario, che costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche l'affermata erronea interpretazione di un atto di natura contrattuale, che, essendo relativa ad atti privi di carattere normativo, rientra, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione del fatto (Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022, dep.2023, Toninelli, Rv. 283916). 3. Sulla base di tali presupposti, deve quindi ritenersi che le doglianze proposte dall'odierna ricorrente non siano riconducibili a vizi di violazione di legge. Difatti, le censure contenute nel ricorso mirano a provocare una nuova valutazione in punto di nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati alla terza interessata e il reato ipotizzato, non in riferimento a una carenza dell'apparato motivazionale bensì a un asserito vizio di travisamento della prova riferito alla documentazione depositata nel corso del procedimento di riesame. Tanto con particolare riferimento alla ravvisabílità di un diritto sul bene immobile oggetto del sequestro avente data certa anteriore all'esecuzione della misura cautelare reale e in relazione all'atto di affitto dell'immobile in questione (elemento ritenuto non dimostrato da parte del Tribunale), oltre che alla riconducibilità esclusiva delle vetture sequestrate alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., elemento pure escluso dal Tribunale sulla base dell'elemento di fatto rappresentato della natura "promiscua" dei copritarghe apposti sulle stesse, intestate anche alla [OSCURATO:SOCIETA].. ìe Ne consegue che il motivo di ricorso tende a sollecitare questa Corte a operare una nuova e non consentita interpretazione degli atti negoziali allegati in sede di riesame nonché a esercitare una - pure non consentita - valutazione di complessiva illogicità della motivazione 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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