Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 25861/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25524-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 25524/2021 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1203/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2021 R.G.N. 1522/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 25524/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 13.4.2021 n. 1203, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, per € 2.978,02 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95.

Il tribunale dichiarava la insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] disposta d’ufficio dall’Inps e conseguentemente non dovuta la relativa contribuzione.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, dichiarava l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e non prescritto il credito contributivo, ricorrendo una delle ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione e, precisamente, quella di cui all’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., perché la mancata compilazione del quadro RR, si configurava come occultamento doloso del debito contributivo, con conferma del regime sanzionatorio applicato dall’Inps secondo il regime dell’evasione.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8, 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95 e con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, conv. in L. n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configurasse un occultamento doloso del debito contributivo, tale da configurare l’ipotesi di sospensione del termine della prescrizione quinquennale ai sensi della norma di cui alla rubrica.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8, 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95 e con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, conv. in L. n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva configurato un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, senza verificare le circostanze di fatto e le eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrente, in relazione all’insussistenza dei requisiti posti a fondamento della fattispecie.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Cass. n. 37529/21).

Nella specie, la Corte distrettuale ha erroneamente configurato un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e la fattispecie dell’occultamento doloso del debito contributivo, che la ricorrente ha censurato con due motivi che, ancorché rubricati come violazione di legge, in effetti, sono volti a contestare la motivazione della statuizione della Corte d’appello, che nella sostanza, applica falsamente, al caso di specie, la fattispecie dell’occultamento doloso del debito contributivo.

In accoglimento del primo e secondo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25524-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALISE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., Oggetto R.G.N. 25524/2021 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 1203/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/04/2021 R.G.N. 1522/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 25524/21 Rilevato che: Con sentenza del giorno 13.4.2021 n. 1203, la Corte d’appello di Napoli accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps, per € 2.978,02 a titolo di contributi e sanzioni, per l’anno 2009, somma dovuta alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95. Il tribunale dichiarava la insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] disposta d’ufficio dall’Inps e conseguentemente non dovuta la relativa contribuzione. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, dichiarava l’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e non prescritto il credito contributivo, ricorrendo una delle ipotesi di sospensione del decorso della prescrizione e, precisamente, quella di cui all’art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., perché la mancata compilazione del quadro RR, si configurava come occultamento doloso del debito contributivo, con conferma del regime sanzionatorio applicato dall’Inps secondo il regime dell’evasione. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8, 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95 e con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, conv. in L. n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi configurasse un occultamento doloso del debito contributivo, tale da configurare l’ipotesi di sospensione del termine della prescrizione quinquennale ai sensi della norma di cui alla rubrica. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 comma 1 n. 8, 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95 e con l’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, conv. in L. n. 111/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva configurato un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, senza verificare le circostanze di fatto e le eccezioni di diritto sollevate dalla ricorrente, in relazione all’insussistenza dei requisiti posti a fondamento della fattispecie.Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” (Cass. n. 37529/21). Nella specie, la Corte distrettuale ha erroneamente configurato un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e la fattispecie dell’occultamento doloso del debito contributivo, che la ricorrente ha censurato con due motivi che, ancorché rubricati come violazione di legge, in effetti, sono volti a contestare la motivazione della statuizione della Corte d’appello, che nella sostanza, applica falsamente, al caso di specie, la fattispecie dell’occultamento doloso del debito contributivo. In accoglimento del primo e secondo motivo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEAccoglie il primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimit
Sentenza Cassazione n. 25861/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris