Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 febbraio 2024

Cassazione n. 10107/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31271/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VERONA i n R.G . n. 4595/2017depositat o i l 26/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 26.9.2018 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in A.S.) avverso il decreto con cui il G.D. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di € 4.125.881,86, corrispondente, da un lato, alle somme versate dall’opponente alla capogruppo G.I.T. in forza del contratto di tesoreria infragruppo stipulato in data 15.4.2010 per la gestione accentrata, da parte della capogruppo, delle disponibilità finanziarie delle singole società del gruppo e, dall’altro, dalla volontaria assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del debito di G.I.T., che aveva fatto assumere a quest’ultima società la posizione di coobbligata solidale.

Il Tribunale di Verona ha evidenziato che l’opponente, nonostante fosse tenuta, come da prospettazione, a provare non solo l’esistenza e l’opponibilità del contratto di tesoreria, ma anche l’espromissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (costituente la fonte dell’assunzione del debito di G.I.T.), si era limitata a produrre un estratto delle proprie scritture contabili da cui risultava l’importo di € 3.943.739,41 quale posta attiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla data del 25.9.2015.

Tuttavia, la valenza probatoria di tale documento doveva essere esclusa non solo sul rilievo dell’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale, ma anche “perché – in concreto – non è possibile desumere con certezza né la sua effettiva provenienza dalle scritture contabili dell’opponente né il suo contenuto, in quanto il documento risulta totalmente decontestualizzato, scarsamente leggibile, in ogni caso, privo di ogni riferimento al rapporto di tesoreria infragruppo”.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( già [OSCURATO:PERSONA] s .a.s. ), affidandolo ad un unico articolato motivo.

La ricorrente ha depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.

Espone la ricorrente che il Tribunale, nel respingere l’opposizione allo stato passivo, ha ignorato due fatti decisivi e, segnatamente, da un lato, l’esistenza di pagamenti diretti della ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] (evidenziati da bonifici bancari, estratti dei conti correnti intestati alla ricorrente e attestazioni delle banche), che legittimano la pretesa della stessa ricorrente alla restituzione e, dall’altro, la relazione da parte dei revisori (collegio sindacale) della stessa ricorrente al bilancio di esercizio 2015, in cui è stato testualmente affermato che la recuperabilità del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era diventata molto remota.

Ad avviso della ricorrente, tale ultimo documento, provenendo da soggetti terzi qualificati – i propri revisori che avevano espresso una valutazione basata sull’esame dei documenti contabili e dei contratti intercorsi tra le parti – costituisce prova definitiva dell’esistenza del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente sostiene che la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe in modo inoppugnabile da due fatti “decisivi” oggetto di discussione tra le partie di cui il Tribunale ha omesso la valutazione.

Ritiene questo Collegio che entrambi i fatti dedotti dalla ricorrente difettino del necessario requisito di decisività, a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ.

In primo luogo, la circostanza che la ricorrente abbia effettuato dei versamenti, pur documentati, a favore di [OSCURATO:PERSONA] è assolutamente neutra, come tale inidonea a dimostrare il diritto della ricorrente alla restituzione, non risultando neppure dalla prospettazione della ricorrente che dalla documentazione prodotta fosse individuabile il titolo in virtù del quale tali pagamenti sono stati effettuati.

Priva di decisività è, altresì, la relazione dei sindaci della ricorrente al bilancio d’esercizio 2015, la quale si fonderebbe, secondo la prospettazione, su imprecisati documenti contabili e contratti intercorsi tra le parti.

In ogni caso, va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33728/2022, Cass. n. 18682/2017; Cass.

S.U. n. 4213/2013; Cass. n. 11017/2013) quello secondo cui, “L'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa”.

Peraltro, l’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale è già stata affermata dal Tribunale nell’escludere la valenza probatoria dell’estratto delle scritture contabili della ricorrente e tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dal ricorso per cassazione.

Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31271/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di VERONA i n R.G . n. 4595/2017depositat o i l 26/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Con decreto depositato il 26.9.2018 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in A.S.) avverso il decreto con cui il G.D. della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la sua domanda di insinuazione del credito dell’importo di € 4.125.881,86, corrispondente, da un lato, alle somme versate dall’opponente alla capogruppo G.I.T. in forza del contratto di tesoreria infragruppo stipulato in data 15.4.2010 per la gestione accentrata, da parte della capogruppo, delle disponibilità finanziarie delle singole società del gruppo e, dall’altro, dalla volontaria assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del debito di G.I.T., che aveva fatto assumere a quest’ultima società la posizione di coobbligata solidale. Il Tribunale di Verona ha evidenziato che l’opponente, nonostante fosse tenuta, come da prospettazione, a provare non solo l’esistenza e l’opponibilità del contratto di tesoreria, ma anche l’espromissione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (costituente la fonte dell’assunzione del debito di G.I.T.), si era limitata a produrre un estratto delle proprie scritture contabili da cui risultava l’importo di € 3.943.739,41 quale posta attiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a partire dalla data del 25.9.2015. Tuttavia, la valenza probatoria di tale documento doveva essere esclusa non solo sul rilievo dell’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale, ma anche “perché – in concreto – non è possibile desumere con certezza né la sua effettiva provenienza dalle scritture contabili dell’opponente né il suo contenuto, in quanto il documento risulta totalmente decontestualizzato, scarsamente leggibile, in ogni caso, privo di ogni riferimento al rapporto di tesoreria infragruppo”. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. ( già [OSCURATO:PERSONA] s .a.s. ), affidandolo ad un unico articolato motivo. La ricorrente ha depositato, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. Espone la ricorrente che il Tribunale, nel respingere l’opposizione allo stato passivo, ha ignorato due fatti decisivi e, segnatamente, da un lato, l’esistenza di pagamenti diretti della ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] (evidenziati da bonifici bancari, estratti dei conti correnti intestati alla ricorrente e attestazioni delle banche), che legittimano la pretesa della stessa ricorrente alla restituzione e, dall’altro, la relazione da parte dei revisori (collegio sindacale) della stessa ricorrente al bilancio di esercizio 2015, in cui è stato testualmente affermato che la recuperabilità del credito vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] era diventata molto remota. Ad avviso della ricorrente, tale ultimo documento, provenendo da soggetti terzi qualificati – i propri revisori che avevano espresso una valutazione basata sull’esame dei documenti contabili e dei contratti intercorsi tra le parti – costituisce prova definitiva dell’esistenza del credito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il motivo è inammissibile. La ricorrente sostiene che la prova del credito dalla stessa vantato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe in modo inoppugnabile da due fatti “decisivi” oggetto di discussione tra le partie di cui il Tribunale ha omesso la valutazione. Ritiene questo Collegio che entrambi i fatti dedotti dalla ricorrente difettino del necessario requisito di decisività, a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. In primo luogo, la circostanza che la ricorrente abbia effettuato dei versamenti, pur documentati, a favore di [OSCURATO:PERSONA] è assolutamente neutra, come tale inidonea a dimostrare il diritto della ricorrente alla restituzione, non risultando neppure dalla prospettazione della ricorrente che dalla documentazione prodotta fosse individuabile il titolo in virtù del quale tali pagamenti sono stati effettuati. Priva di decisività è, altresì, la relazione dei sindaci della ricorrente al bilancio d’esercizio 2015, la quale si fonderebbe, secondo la prospettazione, su imprecisati documenti contabili e contratti intercorsi tra le parti. In ogni caso, va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 33728/2022, Cass. n. 18682/2017; Cass. S.U. n. 4213/2013; Cass. n. 11017/2013) quello secondo cui, “L'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa”. Peraltro, l’inapplicabilità dell’art. 2710 cod. civ. nei confronti della procedura concorsuale è già stata affermata dal Tribunale nell’escludere la valenza probatoria dell’estratto delle scritture contabili della ricorrente e tale ratio decidendi non è stata minimamente censurata dal ricorso per cassazione. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu
Decreto Cassazione n. 10107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris