CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11380/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];58/RG. 27467 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente omette un confronto critico (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive circa l'insussistenza della minaccia e della violenza); ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(cfr pag. 6) ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11380 -26Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1897/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27467/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];58/RG. 27467 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente omette un confronto critico (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive circa l'insussistenza della minaccia e della violenza); ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici in quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.(cfr pag. 6) ; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MP.Q.M