CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09878/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche-Ancona n. 464/2017 depositata il 01/08/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4517/2018Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 9878/2026Data pubblicazione 16/04/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di ditta individuale attiva nelsettore edile, era attinto da avviso di accertamento mediante il qualel’Agenzia delle entrate, in recepimento di PVC del 19 aprile 2008 della GdF,rettificando la dichiarazione dei redditi per l’a.i. 2004, formulava, perquanto di residuo interesse nel presente giudizio, due rilievi:- indeducibilità dei costi ed indetraibilità dell’IVA relativamente afatture per operazioni inesistenti;- operazioni di conto corrente non giustificate.Dal ricorso per cassazione (p. 8) apprendesi che, “con ricorso alla CTP,il contribuente ha sostenuto: quanto al rilievo in tema di operazioniinesistenti, il rilievo dell'assoluzione conseguita in sede penale (oltrechéerroneo inquadramento di dati relativi alle imprese fornitrici); quanto allemovimentazioni bancarie, con riferimento al conto corrente n. 921,cointestato con il coniuge, che era stato utilizzato soltanto per la gestionedei titoli azionari, [e,] con riferimento al conto corrente 1014 (cointestatocon il sig. [OSCURATO:PERSONA]), che era stato utilizzato per operazioniconnesse alla partecipazione alle aste giudiziarie immobiliari e allagestione degli immobili acquistati, producendo in relazione a ciascuno deimenzionati conti un prospetto illustrativo”.Più nel dettaglio, relativamente al primo rilievo, dalla sentenzaimpugnata apprendesi che il contribuente “eccepiva che erano statierroneamente contestati oneri deducibili per operazioni inesistenti e ricaviextra contabili non dichiarati. In particolare, gli venivano contestatequattro fatture di cui solo per due il Tribunale di Urbino in procedimentopenale aveva assolto il ricorrente […]”.2. Il giudice di prossimità accoglieva il ricorso del contribuente,osservando, in estrema sintesi (come da motivazione della sentenza diNumero registro generale 4517/2018Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 9878/2026Data pubblicazione 16/04/2026primo grado riportata in quella impugnata) che, “nel caso in esame, i contibancari non possono essere oggetto di considerazione ai fini di maggioriricavi - ritenuti occulti - -e dei costi per acquisti senza fattura perché, neimodi e nei termini rilevati dalla G.d.F., hanno soltanto valore indiziario. Neconsegue che tutti gli altri motivi di ripresa a tassazione dell'Ufficiorisultano assorbiti dall'insussistenza delle riprese fiscali da dati bancari perillegittimità ed infondatezza”.3. Proponeva appello l’Ufficio, mediante il quale – prosegue lasentenza impugnata – deduceva, segnatamente, l’omessa pronuncia inordine al primo rilievo, relativo alle operazioni inesistenti, fermo restando“che la circostanza per cui il processo penale instaurato nel confronti diSicchitiello [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ‘dichiarazione fraudolenta medianteuso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’ si era conclusocon l'assoluzione di detto signore non incideva sulla validitàdell'accertamento fiscale”. Si costituiva il contribuente, controdeducendo espiegando appello incidentale avverso la statuizione di compensazionedelle spese; il medesimo altresì produceva “copia della sentenza n.19/2010 del 18/01/2010 pronunciata dal Tribunale penale di Urbino”.4. La CTR delle Marche, con la sentenza impugnata, rigettava entrambigli appelli, principale dell’Ufficio ed incidentale del contribuente,osservando:- non sussiste l’omessa pronuncia sul primo rilievo da parte del primogiudice poiché “la riconosciuta veridicità”, da parte del medesimo, “dei datibancari presuppone la implicita effettività delle movimentazioni bancarieposte alla base […] delle operazioni che l’Ufficio ha ritenuto inesistenti”;- in ogni caso, il contribuente ha prodotto la sentenza penale diassoluzione secondo cui “non è stata raggiunta la prova di uncomportamento fraudolento del [OSCURATO:PERSONA] atteso che le fatturein questione risultano emesse a fronte di prestazioni effettivamenteNumero registro generale 4517/2018Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 9878/2026Data pubblicazione 16/04/2026eseguite". Fermo il doppio binario penale-tributario, tuttavia “lo stessoGiudice tributario non può discostarsi da quanto deciso in sede penalesoprattutto se i fatti accertati sono i medesimi per i quali l'Ufficio hapromosso l'accertamento nei confronti del contribuente”;- “in ogni caso, questo Giudice del gravame ritiene che, esaminati gliGiudice penale ad assolvere il Sig. [OSCURATO:PERSONA] con la motivazione ‘il fattonon sussiste’”: mentre “il contribuente ha sufficientemente dimostrato, perquanto concerne le fatture contestate, la loro corrispondenza con l'attivitàsvolta […,] l'Ufficio, a fronte di tali elementi probatori forniti dalcontribuente, ha opposto soltanto ragionamenti presuntivi privi di concretoed effettivo riscontro soprattutto documentale […]”.- quanto al rilievo riguardante gli esiti delle indagini bancarie, “ilcontribuente ha sufficientemente giustificato le operazioni di prelevamentoe di versamento corredando gli assunti con allegazioni di dichiarazionisottoscritte sia dagli interessati alle operazioni ivi figuranti e sia daibeneficiari delle somme prelevate. Tra dette allegazioni assumonocertamente significativa valenza probatoria le dichiarazioni sostitutivedell'atto di notorietà […]. Per converso, l’Ufficio non ha contestato in modospecifico e puntuale il contenuto di tali allegazioni […]”. Inoltre, leoperazioni di conto assumono rilievo probatorio solo se documentalmenteriscontrate.5. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con tremotivi. Il contribuente resta intimato.Considerato che:1. Primo motivo: “Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio chesono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. con riferimento al capo della sentenza impugnatarelativo al rilievo n. 1 - fatture Martina e Orlando”.Numero registro generale 4517/2018Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 9878/2026Data pubblicazione 16/04/20261.1. “La C.T.R. omette l'esame del fatto che le due ditte che avevanoemesso le due fatture contestate aventi entrambe ad oggetto lavori edilipresso il cantiere di ristrutturazione della struttura alberghiera inMontegrimano […] non avevano il personale necessario alle propriedipendenze ed inoltre in occasione delle verifiche ‘in situ’ compiute dallaGdF non si riscontrava la presenza di personale di tali ditte”. Ciò emergedal PVC (riprodotto “in parte qua”). “Non ricorre la preclusione in parola inquanto la sentenza di primo grado non si è pronunciata su tali fatti”.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 19comma 1 e 54 comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dell'art. 109 D.P.R.917/1986, nonché degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 2729 c.c. in relazioneall'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. con riferimento al capo della sentenzaimpugnata relativo al rilievo n. 1 - fatture Marina e Orlando e fattureMensor”.2.1. “La CTR afferma che: a) la controprova incombente alcontribuente sarebbe soddisfatta dalla correttezza contabile e dallaesibizione dei mezzi di pagamento; b) la prova dell'inesistenza incombenteall'Ufficio richiederebbe l'accertamento del c.d. ‘flusso di ritorno’, ossia larestituzione di parte delle somme al beneficiario della frode”. Tali assuntisono erronei, alla stregua di giurisprudenza di legittimità.3. Terzo motivo: “Violazione dell'art. 32, nn. 2 e 7 D.P.R. n. 600173, inrelazione all'art. 360 comma 1 n. 3, c.p.c., con riferimento al capo dellasentenza impugnata relativo al rilievo n. 2”.3.1. Secondo la CTR, “da una parte le risultanze dell'indaginefinanziarie non sarebbero di per sé idonee a fondare l'accertamento edall'altra la produzione di generiche dichiarazioni di terzi sarebbesufficiente a vincere la presunzione di legge che assiste tale tipologia diaccertamento”. Tali assunti sono erronei, alla stregua di giurisprudenza dilegittimità.Numero registro generale 4517/2018Numero sezionale 2623/2026Numero di raccolta generale 9878/2026Data pubblicazione 16/04/20264. I primi due motivi incrociano il tema dell’ambito di applicazione delneointrodotto art. 21-bis D.Lgs. n. 74 del 2000 sul quale è insorto uncontrasto interpretativo attualmente all’esame delle Sezioni unite diquesta Suprema Corte investite dall’ordinanza interlocutoria della SezioneTributaria del 4 marzo 2025, n. 57145. Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruoloin attesa della pronuncia delle Sezioni unite, nel frattempo demandandoalla Cancelleria l’acquisizione dei fascicoli di merito. P.Q.MRinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle SezioniUnite, demandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli di merito.Così deciso a Roma, lì 20 marzo 2026Il PresidenteRoberta Crucitti