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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2023

Cassazione n. 36100/2023

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23675/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- perativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), in persona del legale rappre- sentante,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] L’EUROPA, in per- sonadel legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.to AL- BERTOPEPE; -controricorrente e ricorrente incidentale - e Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avversola sentenza n. 258/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositatail 3/03/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/03/2021, la Corte d’appello di Lecce, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto dall’Istitutoper i Servizi alla Persona ([OSCURATO:PERSONA]) e in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha rideterminato, riducendolo, l’importo della condannapronunciata dal primo giudice a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (in solido con laSocietà [OSCURATO:PERSONA] a r.l.: di seguito, Coo- perativa)per il risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], Giu- seppinaMoscara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito del de- cesso della madre di questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in conseguenza dell’allontanamento della Leone (persona anziana non autosufficiente)dalla struttura socio - assistenziale gestita dall’[OSCURATO:PERSONA] at- traverso l’attività dei soci dipendenti della Cooperativa: allontana- mentoa cui aveva fatto seguito, a distanza di poche settimane, il suc- cessivoritrovamento della Leone, priva di vita, in prossimità dei binari ferroviarinella campagna di Maglie; conla stessa decisione, la corte territoriale ha confermato l’importo indicato nella condanna pronunciata dal primo giudice a carico della Cooperativa; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha con- fermatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cuiaveva indicato gli elementi probatori concretamente idonei ad at- testare il riscontro della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e della Cooperativa, dall’altro, in relazione all’inadeguata sorveglianza e al controllodella Leone, nella specie causalmente ricollegabili al relativo allontanamentodalla struttura socio - sanitaria e al successivo decesso dellastessa; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato la necessità di procedere a una rideterminazione (in diminuzione) dell’entità del dannomorale subito dalla Leone per effetto del fatto dedotto in giudi- zio: rideterminazione nella specie limitabile alla sola posizione dell’[OSCURATO:PERSONA],non avendo la Cooperativa (diversamente dall’[OSCURATO:PERSONA]) proposto alcunacensura avverso la liquidazione del risarcimento dei danni rico- nosciutodal primo giudice in favore degli originari attori; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] NuoveRisposte (già [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; l’Istitutoper i Servizi alla Persona resiste con controricorso, propo- nendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; laSocietà [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la cooperativa ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173e 2697 c.c. il combinato disposto con l’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’appello proposto dalla Cooperativa avverso la decisione di primo grado sulla Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri basedi un errato governo delle prove documentali e testimoniali com- plessivamenteacquisite al giudizio, e per aver erroneamente interpre- tatole norme di legge richiamate (segnatamente sotto il profilo della sussunzione della vicenda nel quadro di un contesto normativo non pertinente),non avvedendosi dell’integrale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordineal controllo della circolazione e della sicurezza degli ospiti all’in- ternoe all’esterno della struttura socio - sanitario di sua pertinenza; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 e 2697 c.c,,nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi valutare un complesso di circostanze di fatto decisive (ana- liticamenterichiamate in ricorso) il cui esame avrebbe condotto ad un diversoesito della lite, liberando la Cooperativa da ogni responsabilità perle vicende concretamente occorse alla Leone; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessionesono – inammissibili ; osservail Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto en- trambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la cooperativa ri- correntesi sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità aprocedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nelcorso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione econ gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul pianodei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risultaaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errataricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricor- rente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudicea quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei due motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti; atale ultimo riguardo , è appena il caso di sottolineare come il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c., in tanto può ritenersi denunciabile per Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cassazione, in quanto attenga all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01) ; pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- marela corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del la ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome di- rettea censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit.,bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione ope- ratanella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale proba- torio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., anche Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incombinato disposto con l’art. 331 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la riduzione, a vantag- gio del solo [OSCURATO:PERSONA], dell’importo risarcitorio dovuto agli attori, trascu- randoerroneamente di estenderlo anche a vantaggio della cooperativa odiernaricorrente; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’obbligazione solidale passiva non com- porta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendoil creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore,è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che puòutilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché,se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formu- latanei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza do- verintegrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c. ( cfr. Sez. 2, Ordinanza interlocutorian. 2854 del 12/02/2016, Rv. 638857 - 01) ; ciòposto, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia agito per ottenere da piùconvenuti il risarcimento dei danni in via solidale, dando luogo ad unlitisconsorzio facoltativo passivo che, in sede di appello, abbia dato luogoad un cumulo di cause scindibili, la decisione sull'impugnazione riguardoad ognuno dei rapporti processuali tra l'attore e ciascuno dei convenutipuò condurre, in difetto d'impugnazione, alla formazione di cosagiudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d'ap- pello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l'attore ed il convenutocui quel rapporto si riferisce.

Ne consegue che eventuali af- fermazioni della motivazione della sentenza d'appello fatte per risol- vereuna questione relativa a tale rapporto, che però riguardino il modo Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diessere del rapporto tra l'attore ed un altro convenuto, non sono im- pugnabili nei confronti di questo dall'attore e devono, conseguente- mente essere dichiarate inammissibili, dal momento che la sentenza sul punto non concerne il rapporto processuale con tale diversa con- troparte(v.

Sez. 3, Sentenza n. 13607 del 21/06/2011, Rv. 618523 - 01); iprincipi desumibili dalle statuizioni qui richiamate appaiono tali da renderedirimente, nel rapporto tra i danneggiati e la Cooperativa ri- corrente principale , la circostanza della mancata impugnazione, da parte di quest’ultima, del quantum relativo alla liquidazione dell’im- portorisarcitorio stabilit o dal giudice di primo grado ; importo risultato in seguito maggiore di quello che il giudice d’appello ha successiva- mente individuato per effetto de ll’impugnazione relativa al quantum risarcitorioproposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] ; l’intervenutaformazione del giudicato interno sul quantum relativo allacondanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della Cooperativa odierna ricorrente principale (condanna da quest’ultima nonimpugnata in sede di gravame) vale , pertanto, a rendere inconte- stabile l’importo stabilito dal ridetto primo giudice a carico della Coo- perativamedesima; conl’unico motivo di ricorso incidentale proposto, l’[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente proceduto all’interpretazione della Convenzione attraversola quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva delegato alla Cooperativa tutte le atti- vitàdi controllo degli ospiti della struttura socio - sanitaria, con la con- seguente esclusiva responsabilità dei dipendenti della Cooperativa in ordineall’assistenza, alla vigilanza e alla sicurezza dei residenti; e per averein ogni caso omesso di rilevare la responsabilità della Coopera- Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tivaa titolo di manleva (nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]) in conformità agli ac- cordi conclusi tra le parti nella richiamata Convenzione tra le stesse intercorsa; ilmotivo è infondato; impregiudicataogni questione concernente l’avvenuto, effettivo e adeguatoassolvimento, da parte dell’odierno istituto ricorrente, degli oneridi allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (segnatamente con riguardoall’allegazione dell’intero testo della convenzione invocata con ilmotivo di impugnazione in esame), osserva il Collegio come secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inter- pretazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente neilimiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi diviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o istituto ricorrente si è limitat o ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione com- plessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), orientandol’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpreta- zione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’obiettivae inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso at- tribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della ma- croscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessivadell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenutanon condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto aquella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazionedella corte di legittimità alla rinnovazione di una non con- sentitavalutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo allaricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sìda sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricor- rentein questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure articolate nel ricorso principale e nel ricorso incidentale, dev’esserepronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi; ritieneil Collegio di dover disporre l’integrale compensazione delle speserelative alla lite tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la Cooperativa in ragione della reci- procitàdella soccombenza; l’Ispee la Cooperativa sono tenuti, ciascuno per la propria parte, alrimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo;Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente inciden- tale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ovedovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1 - bis dello stesso articolo 13; P.Q.

M. Rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Risposte e l’Istituto per i Servizi alla Persona al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate, quanto alla [OSCURATO:PERSONA]- perativaSociale [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge e, quanto all’Istituto per i Ser- vizialla Persona, in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfet- tarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessoricome per legge.

Dichiaraintegralmente compensate, tra la [OSCURATO:PERSONA]- cialeNuove Risposte e l’Istituto per i Servizi alla Persona, le spese nel presentegiudizio di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 23675/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]- perativa [OSCURATO:PERSONA] a r.l.), in persona del legale rappre- sentante,rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] L’EUROPA, in per- sonadel legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.to AL- BERTOPEPE; -controricorrente e ricorrente incidentale - e Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avversola sentenza n. 258/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositatail 3/03/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 3/03/2021, la Corte d’appello di Lecce, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello incidentale proposto dall’Istitutoper i Servizi alla Persona ([OSCURATO:PERSONA]) e in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha rideterminato, riducendolo, l’importo della condannapronunciata dal primo giudice a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] (in solido con laSocietà [OSCURATO:PERSONA] a r.l.: di seguito, Coo- perativa)per il risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], Giu- seppinaMoscara, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito del de- cesso della madre di questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA], verificatosi in conseguenza dell’allontanamento della Leone (persona anziana non autosufficiente)dalla struttura socio - assistenziale gestita dall’[OSCURATO:PERSONA] at- traverso l’attività dei soci dipendenti della Cooperativa: allontana- mentoa cui aveva fatto seguito, a distanza di poche settimane, il suc- cessivoritrovamento della Leone, priva di vita, in prossimità dei binari ferroviarinella campagna di Maglie; conla stessa decisione, la corte territoriale ha confermato l’importo indicato nella condanna pronunciata dal primo giudice a carico della Cooperativa; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha con- fermatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cuiaveva indicato gli elementi probatori concretamente idonei ad at- testare il riscontro della responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA], da un lato, e della Cooperativa, dall’altro, in relazione all’inadeguata sorveglianza e al controllodella Leone, nella specie causalmente ricollegabili al relativo allontanamentodalla struttura socio - sanitaria e al successivo decesso dellastessa; sottoaltro profilo, la corte territoriale ha evidenziato la necessità di procedere a una rideterminazione (in diminuzione) dell’entità del dannomorale subito dalla Leone per effetto del fatto dedotto in giudi- zio: rideterminazione nella specie limitabile alla sola posizione dell’[OSCURATO:PERSONA],non avendo la Cooperativa (diversamente dall’[OSCURATO:PERSONA]) proposto alcunacensura avverso la liquidazione del risarcimento dei danni rico- nosciutodal primo giudice in favore degli originari attori; avverso la sentenza d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] NuoveRisposte (già [OSCURATO:PERSONA] a r.l.) proponericorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; l’Istitutoper i Servizi alla Persona resiste con controricorso, propo- nendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; laSocietà [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la cooperativa ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173e 2697 c.c. il combinato disposto con l’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale disatteso l’appello proposto dalla Cooperativa avverso la decisione di primo grado sulla Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri basedi un errato governo delle prove documentali e testimoniali com- plessivamenteacquisite al giudizio, e per aver erroneamente interpre- tatole norme di legge richiamate (segnatamente sotto il profilo della sussunzione della vicenda nel quadro di un contesto normativo non pertinente),non avvedendosi dell’integrale responsabilità dell’[OSCURATO:PERSONA] in ordineal controllo della circolazione e della sicurezza degli ospiti all’in- ternoe all’esterno della struttura socio - sanitario di sua pertinenza; conil secondo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza impugnataper violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173 e 2697 c.c,,nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omessodi valutare un complesso di circostanze di fatto decisive (ana- liticamenterichiamate in ricorso) il cui esame avrebbe condotto ad un diversoesito della lite, liberando la Cooperativa da ogni responsabilità perle vicende concretamente occorse alla Leone; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessionesono – inammissibili ; osservail Collegio come, attraverso le censure indicate (sotto en- trambi i profili di cui all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), la cooperativa ri- correntesi sia sostanzialmente spinta a sollecitare la corte di legittimità aprocedere a una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti nelcorso del processo, in contrasto con i limiti del giudizio di cassazione econ gli stessi limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. (nuovo testo) sul pianodei vizi rilevanti della motivazione; inparticolare, sotto il profilo della violazione di legge, la ricorrente risultaaver prospettato le proprie doglianze attraverso la denuncia di un'errataricognizione della fattispecie concreta, e non già della fatti- specie astratta prevista dalle norme di legge richiamate (operazione come tale estranea al paradigma del vizio di cui all’art. 360, n. 3, Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri c.p.c.), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricor- rente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontro- verso, insistendo propriamente la stessa nella prospettazione di una diversaricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudicea quo ; nelcaso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epi- grafedei due motiv i d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata con- gruitàdell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, deifatti di causa o dei rapporti ritenuti rilevanti tra le parti; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenzadiretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fat- tispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, i motiv i d’impugnazione così formulat i dev ono ritenersi inammissibili,non essendo consentito alla parte censurare come viola- zionedi norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cuisi assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pro- nunciarsi,non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previstidall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazionenella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi con- troversitra le parti; atale ultimo riguardo , è appena il caso di sottolineare come il vizio dicui all’art. 360, n. 5, c.p.c., in tanto può ritenersi denunciabile per Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri cassazione, in quanto attenga all'omesso esame di un fatto storico, principaleo secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia); sulpunto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, co. 1, n. 6, e 369, co. 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il fatto storico,il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggettodi discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restandoche l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé,il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevantein causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giu- dice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028- 01) ; pertanto,dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio,già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richia- marela corte di legittimità al riesame del merito della causa, le odierne doglianza del la ricorrente devono ritenersi inammissibili, siccome di- rettea censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit.,bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione ope- ratanella sentenza impugnata con riguardo all'intero materiale proba- torio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completoed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato diadeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere inalcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamente rilevanti in questasede; conil terzo motivo, la ricorrente principale censura la sentenza im- pugnataper violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., anche Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri incombinato disposto con l’art. 331 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.), per avere la corte territoriale limitato la riduzione, a vantag- gio del solo [OSCURATO:PERSONA], dell’importo risarcitorio dovuto agli attori, trascu- randoerroneamente di estenderlo anche a vantaggio della cooperativa odiernaricorrente; ilmotivo è infondato ; osservail Collegio come , secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’obbligazione solidale passiva non com- porta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause in quanto, avendoil creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore,è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che puòutilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati, sicché,se uno solo di essi propone impugnazione (o questa sia formu- latanei confronti di uno soltanto), il giudizio può proseguire senza do- verintegrare il contraddittorio nei confronti degli altri, non ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 331 c.p.c. ( cfr. Sez. 2, Ordinanza interlocutorian. 2854 del 12/02/2016, Rv. 638857 - 01) ; ciòposto, nell’ipotesi in cui un soggetto abbia agito per ottenere da piùconvenuti il risarcimento dei danni in via solidale, dando luogo ad unlitisconsorzio facoltativo passivo che, in sede di appello, abbia dato luogoad un cumulo di cause scindibili, la decisione sull'impugnazione riguardoad ognuno dei rapporti processuali tra l'attore e ciascuno dei convenutipuò condurre, in difetto d'impugnazione, alla formazione di cosagiudicata sostanziale quanto alle questioni decise dal giudice d'ap- pello e suscettibili di acquisire quel valore, limitatamente al rapporto nel cui ambito la questione è stata decisa e, quindi, tra l'attore ed il convenutocui quel rapporto si riferisce. Ne consegue che eventuali af- fermazioni della motivazione della sentenza d'appello fatte per risol- vereuna questione relativa a tale rapporto, che però riguardino il modo Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diessere del rapporto tra l'attore ed un altro convenuto, non sono im- pugnabili nei confronti di questo dall'attore e devono, conseguente- mente essere dichiarate inammissibili, dal momento che la sentenza sul punto non concerne il rapporto processuale con tale diversa con- troparte(v. Sez. 3, Sentenza n. 13607 del 21/06/2011, Rv. 618523 - 01); iprincipi desumibili dalle statuizioni qui richiamate appaiono tali da renderedirimente, nel rapporto tra i danneggiati e la Cooperativa ri- corrente principale , la circostanza della mancata impugnazione, da parte di quest’ultima, del quantum relativo alla liquidazione dell’im- portorisarcitorio stabilit o dal giudice di primo grado ; importo risultato in seguito maggiore di quello che il giudice d’appello ha successiva- mente individuato per effetto de ll’impugnazione relativa al quantum risarcitorioproposta dal solo [OSCURATO:PERSONA] ; l’intervenutaformazione del giudicato interno sul quantum relativo allacondanna pronunciata dal giudice di primo grado nei confronti della Cooperativa odierna ricorrente principale (condanna da quest’ultima nonimpugnata in sede di gravame) vale , pertanto, a rendere inconte- stabile l’importo stabilito dal ridetto primo giudice a carico della Coo- perativamedesima; conl’unico motivo di ricorso incidentale proposto, l’[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenzaimpugnata per violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e1363 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.c.), per avere la corte terri- toriale erroneamente proceduto all’interpretazione della Convenzione attraversola quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva delegato alla Cooperativa tutte le atti- vitàdi controllo degli ospiti della struttura socio - sanitaria, con la con- seguente esclusiva responsabilità dei dipendenti della Cooperativa in ordineall’assistenza, alla vigilanza e alla sicurezza dei residenti; e per averein ogni caso omesso di rilevare la responsabilità della Coopera- Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tivaa titolo di manleva (nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]) in conformità agli ac- cordi conclusi tra le parti nella richiamata Convenzione tra le stesse intercorsa; ilmotivo è infondato; impregiudicataogni questione concernente l’avvenuto, effettivo e adeguatoassolvimento, da parte dell’odierno istituto ricorrente, degli oneridi allegazione imposti dall’art. 366 n. 6 c.p.c. (segnatamente con riguardoall’allegazione dell’intero testo della convenzione invocata con ilmotivo di impugnazione in esame), osserva il Collegio come secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inter- pretazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente neilimiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi diviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o istituto ricorrente si è limitat o ad affer- mare,in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da partedei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione com- plessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), orientandol’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpreta- zione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri un’obiettivae inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso at- tribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della ma- croscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessivadell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenutanon condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto aquella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazionedella corte di legittimità alla rinnovazione di una non con- sentitavalutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di palese irrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo allaricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sìda sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricor- rentein questa sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza dellecensure articolate nel ricorso principale e nel ricorso incidentale, dev’esserepronunciato il rigetto di entrambi i ricorsi; ritieneil Collegio di dover disporre l’integrale compensazione delle speserelative alla lite tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la Cooperativa in ragione della reci- procitàdella soccombenza; l’Ispee la Cooperativa sono tenuti, ciascuno per la propria parte, alrimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio di legitti- mità,secondo la liquidazione di cui al dispositivo;Adunanzadel6 novembre 2023 - R.G. n. 23675/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver- samento,da parte della ricorrente principale e del ricorrente inciden- tale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello , ovedovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma delcomma 1 - bis dello stesso articolo 13; P.Q. M. Rigettail ricorso principale e il ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Risposte e l’Istituto per i Servizi alla Persona al rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese delpresente giudizio di legittimità, liquidate, quanto alla [OSCURATO:PERSONA]- perativaSociale [OSCURATO:PERSONA], in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00,e agli accessori come per legge e, quanto all’Istituto per i Ser- vizialla Persona, in complessivi euro 7200,00, oltre alle spese forfet- tarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessoricome per legge. Dichiaraintegralmente compensate, tra la [OSCURATO:PERSONA]- cialeNuove Risposte e l’Istituto per i Servizi alla Persona, le spese nel presentegiudizio di le
Sentenza Cassazione n. 36100/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris