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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 31002/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8509/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]. –intimati – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3524/2017, depositata in data 06 settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. [OSCURATO:PERSONA] cinque cartelle di pagamento relativamente a crediti erariali iscritti a ruolo dall’[OSCURATO:PERSONA].

IRPEFFinanziaria per un totale di € 26.775,42: la n. 068/2007/00232084/000 in data 12.04.2007, per l’anno d’imposta 2000; la n. 068/2009/01342405/14/000 in data 14.05.2009, per l’anno d’imposta 2003; la n. 068/2010/02642711/70/000 in data 21.05.2010, per l’anno d’imposta 2004; la n. 068/2012/01933078/86/000 in data 11.09.2012, per l’anno d’imposta 2007; la n. 068/2013/00087635/25/000 in data 15.09.2014, per l’anno d’imposta 2009.

2. Avverso gli estratti di ruolo Irpef relativi alle cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Milano, lamentando l’illegittimità della notifica delle cartelle stesse; si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Milano e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 377/2015, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo regolare e tempestiva la notifica di tutte le cartelle di pagamento.

4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 3524/2017, depositata in data 06 settembre 2017, accoglieva l’appello del contribuente.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle Entrate e il contribuente sono rimasti intimati.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. 602/73 e falsa applicazione dell’art. 7, l. 890/1982 e degli artt. 2700 c.c. e 221 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate – Riscossione lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente interpretato ed applicato le norme vigenti in materia di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ritenendo invalido il procedimento notificatorio nelle mani del portiere in quanto non seguita dall’invio della raccomandata informativa.

2. Il ricorso è inammissibile.

Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolo telematico, non risulta allegato all'originale del ricorso in cassazione proposto nei confronti del contribuente – rimasto intimato – l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso, ma soltanto la documentazione afferente all’avvenuta consegna del plico all’[OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo 2018.

Né può spiegare effetto conservativo dell’impugnazione la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, in data 6 marzo 2018 a mani del dipendente addetto alla ricezione degli atti, in quanto parte soccombente, con una posizione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente (v.

Cass. n.23256/2024).

Soccorre, inoltre, il principio giurisprudenziale recentemente affermato dalle SS.UU di questa Corte (S.U. 30/04/2024, n. 11676) secondo cui, in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate.

Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8509/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA]. –intimati – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3524/2017, depositata in data 06 settembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava al sig. [OSCURATO:PERSONA] cinque cartelle di pagamento relativamente a crediti erariali iscritti a ruolo dall’[OSCURATO:PERSONA]. IRPEFFinanziaria per un totale di € 26.775,42: la n. 068/2007/00232084/000 in data 12.04.2007, per l’anno d’imposta 2000; la n. 068/2009/01342405/14/000 in data 14.05.2009, per l’anno d’imposta 2003; la n. 068/2010/02642711/70/000 in data 21.05.2010, per l’anno d’imposta 2004; la n. 068/2012/01933078/86/000 in data 11.09.2012, per l’anno d’imposta 2007; la n. 068/2013/00087635/25/000 in data 15.09.2014, per l’anno d’imposta 2009. 2. Avverso gli estratti di ruolo Irpef relativi alle cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinnanzi la C.t.p. di Milano, lamentando l’illegittimità della notifica delle cartelle stesse; si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Entrate di Milano e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 377/2015, rigettava il ricorso del contribuente, ritenendo regolare e tempestiva la notifica di tutte le cartelle di pagamento. 4. Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 3524/2017, depositata in data 06 settembre 2017, accoglieva l’appello del contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo mentre l’Agenzia delle Entrate e il contribuente sono rimasti intimati. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 26, comma 2, d.p.r. 602/73 e falsa applicazione dell’art. 7, l. 890/1982 e degli artt. 2700 c.c. e 221 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delle Entrate – Riscossione lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha erroneamente interpretato ed applicato le norme vigenti in materia di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ritenendo invalido il procedimento notificatorio nelle mani del portiere in quanto non seguita dall’invio della raccomandata informativa. 2. Il ricorso è inammissibile. Dagli atti di causa, e cioè sia dal fascicolo cartaceo che dal fascicolo telematico, non risulta allegato all'originale del ricorso in cassazione proposto nei confronti del contribuente – rimasto intimato – l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui alla relata di notificazione apposta al ricorso, ma soltanto la documentazione afferente all’avvenuta consegna del plico all’[OSCURATO:PERSONA] in data 6 marzo 2018. Né può spiegare effetto conservativo dell’impugnazione la notificazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate, in data 6 marzo 2018 a mani del dipendente addetto alla ricezione degli atti, in quanto parte soccombente, con una posizione sostanzialmente analoga a quella del ricorrente (v. Cass. n.23256/2024). Soccorre, inoltre, il principio giurisprudenziale recentemente affermato dalle SS.UU di questa Corte (S.U. 30/04/2024, n. 11676) secondo cui, in tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all'appello sia venuto meno. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste intimate. Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art.13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 2
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