CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 06499/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 219 bis e 296 del d.P.R. 43/73, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnat9~ in continuità con quella di primo grado, ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica laddove sulla scorta della deposizione resa dall'operatore di Pg ha ritenuto dimostrato il reato contestato all'imputato,i1 quale era stato sorpreso sulla pubblica via mentre era intento alla vendita delle sigarette di contrabbando che lseppur in un quantitativo inferiore alla soglia di rilevanza penale pari a 10 kg, iLfattbi costituiva reato in quanto al soggetto era contestata la recidiva specifica nel contrabbando. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]