CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17645/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9283/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) PEC: [OSCURATO:EMAIL], -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 1604/35/2016depositata il 20/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il PG. il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Udito il difensore dell’Agenzia delle entrate il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 300/4/2013 del 15/11/2013 la Commissione tributaria provinciale di Grosseto respingeva i ricorsi riuniti presentati sia dalla Provincia di Grosseto avverso l'avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000859/0/002 registro 2011 che dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di liquidazione n. 2011/001/SC/000000859/0/001 emessi entrambi dall'Agenzia delle entrate di Grosseto in relazione alla sentenza civile n. 859/2011 del 22 settembre 2011 in forza della quale la Provincia di Grosseto era stata condannata al pagamento della somma di euro 659.892,54 oltre interessi a favore della società suindicata. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n.1604/35/2016, confermava la sentenza di primo grado rigettando l’appello proposto dalla Provincia di Grosseto contro l’Agenzia delle Entrate e nei confronti della società coobbligata [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale non aveva provveduto ad appellare tale sentenza). 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza da ultimo indicata sulla base di cinque motivi, illustrati con successiva memoria. 4. L’ufficio resiste con controricorso, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso non avendo la società contribuente appellato la sentenza della C.T.P. n. 300/04/2013, divenuta definitiva nei suoi confronti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., violazione dell’art.111, sesto comma, Cost., dell’ art. 36 del d.lgs. 546/92 nonché dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. per essere la motivazione della sentenza resa del tutto apparente e perplessa, non avendo i giudici di appello in alcun modo motivato circa l’applicazione della registrazione al 3% dell’ importo di cui alla sentenza n. 859/2011 del Tribunale di Grosseto, in luogo dell’imposta in misura fissa. 2. Con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. 131/1986 e art. 8 lett. d) della tariffa allegata al medesimo decreto per non aver la sentenza considerato i principi inerenti la registrazione a tassa fissa. 3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 8, 37 e 40 della legge 131/1986, per non avere la sentenza valutato la normativa riguardante la registrazione a tassa fissa in ragione dell’effettivo contenuto della pronunzia civile che non parlava di “risarcimento del danno”, bensì di “ristoro” inerente il contratto di appalto, con conseguente necessaria applicazione del regime di alternatività Iva/Registro. 4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’ istituto dell' autotutela di cui all'art. 68 del d.P.R. n. 287 del 1992 e dell'art. 2- quater del d.lgs. n. 564 del 30 settembre 1994 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 30 novembre 1994) e regolamentato dal decreto del Ministero delle Finanze n. 37 dell'11 febbraio 1997 nonchè del disposto di cui all’art.1329 cod. civ. in relazione all’intervenuta sospensione del carico a ruolo sino al pronunciamento della Corte di appello. 5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 cod. proc. civ. nonchè dell’ art. 1329 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. tenuto in debita considerazione il principio del legittimo affidamento. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come eccepito dall’ufficio, non avendo la società contribuente, coobbligata in solido, appellato la sentenza di primo grado a lei sfavorevole. 6.1. Invero le obbligazioni solidali –ivi comprese quelle tributarie - costituiscono rapporti obbligatori distinti che, sul piano processuale, possono essere azionati singolarmente, senza che sussista litisconsorzio fra condebitori e concreditori (Cass. n. 4296/1987; n. 20476/2008; n. 22672/2017), ne discende che in tema di solidarietà tributaria la sentenza emessa nei confronti dei diversi debitori consta di distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei relativi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto di impugnazione, rimane insensibile alle sorti del giudizio riguardante il coobbligato a prescindere dal carattere personale o meno delle relative eccezioni (vedi Sez. 5- , Ordinanza n. 28267 del 15/10/2021 nonché Cass. n. 1821/1977; Cass. n. 4320/1976; Cass. n. 13458/2013 e Cass. n. 20559/2014). 7. Va, dunque, rilevata la inammissibilità del ricorso, rimanendo assorbite tutte le censure proposte. 7.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate nella somma di 4.000,00 oltre spese prenotate a debito; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 10 aprile 2024 Il Consigliere relatore Il Presidente (F