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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33356/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18191-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 605/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto notificato il 3/7/20201 la CNA [OSCURATO:PERSONA] (Europe) S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 605/2020 della Corte d'Appello di Roma, notificata il 3/3/2020.

Con controricorso notificato il 3/9/2020, resiste la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].

2. Per quanto ancora rileva, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la OneExpress Italia s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] & Trasport s.r.I., nonché la CNA [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] (vettore) un carico di pinoli da consegnare alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, tuttavia, era stato trafugato durante il trasporto a seguito di una rapina a mano armata subita dal conducente dell'automezzo di trasporto delegato dal vettore.

Tanto premesso, la società attrice Ciavolino instava per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avverso la società [OSCURATO:PERSONA] (VETTORE), nonché per il pagamento dell'indennizzo previsto per il caso di perdita delle merci assicurate dalla polizza stipulata tra la OneExpress (quale circuito nazionale di cui faceva parte il vettore [OSCURATO:PERSONA]) e la CNA [OSCURATO:PERSONA] in quanto assicuratrice del vettore mediante polizza stipulata, a suo dire, in suo nome e conto.

In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda attorea.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto l'appello e condannato la compagnia assicuratrice CNA al pagamento in favore della Ciavolino della somma di C 150.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo nei limiti del massimale di polizza, nonché la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 95.000,00 a titolo di risarcimento dei danni pari alla differenza tra il valore delle merci trafugate e il massimale.

Considerato che:

1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1510, comma secondo, cod. civ. e/o degli artt. 1685 e/o 1686 e/o 1689 cod. civ.».

La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la società Ciavolino (mittente-venditrice) fosse il soggetto titolare dell'interesse assicurato poiché, nel caso concreto, i soggetti tenuti a sopportare i rischi del trasporto erano le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (destinatarie-acquirenti delle merci).

Difatti, la polizza non era stata stipulata "in nome e per conto" della Ciavolino, venditrice della merce, ma "per conto di chi spetta".

2. Il motivo è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 3 e 6 cod. proc. civ.

3. In primo luogo, secondo il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 3/11/2020).

4. Nel caso di specie, di contro, la società ricorrente non si premura di descrivere adeguatamente lo svolgimento delle precedenti fasi del processo; in particolare, non riporta, né individua, quantomeno nei suoi contenuti essenziali, la motivazione della sentenza impugnata e, prima ancora, della pronuncia di prime cure.

5. In secondo luogo, il motivo risulta inammissibile anche ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. poiché si limita a riportare giurisprudenza in merito alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod.civ., mentre non trascrive, né riporta nei suoi contenuti essenziali la polizza sulla quale lo stesso mezzo di ricorso si fonda, sebbene valga il principio per cui « qualora con il ricorso per cassazione venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale o, in genere, della fonte pattizia invocata, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità del ricorso, a riportare nello stesso il testo del contratto, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative » (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

6. Cosicché, in mancanza di tale trascrizione, non è possibile valutare se la polizza fosse stata stipulata "per conto di chi spetta", come adduce l'odierno ricorrente, o "in nome e per conto" del venditore, come invece rileva parte resistente e ritenuto dal giudice di merito.

7. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con spese a carico della ricorrente sulla base del DM 55/2014, oltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in C 8000,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 07 Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezione [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18191-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 79, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 605/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto notificato il 3/7/20201 la CNA [OSCURATO:PERSONA] (Europe) S.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la sentenza n. 605/2020 della Corte d'Appello di Roma, notificata il 3/3/2020. Con controricorso notificato il 3/9/2020, resiste la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Per quanto ancora rileva, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio la OneExpress Italia s.r.I., la [OSCURATO:PERSONA] & Trasport s.r.I., nonché la CNA [OSCURATO:PERSONA] deducendo di aver consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] (vettore) un carico di pinoli da consegnare alle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. che, tuttavia, era stato trafugato durante il trasporto a seguito di una rapina a mano armata subita dal conducente dell'automezzo di trasporto delegato dal vettore. Tanto premesso, la società attrice Ciavolino instava per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avverso la società [OSCURATO:PERSONA] (VETTORE), nonché per il pagamento dell'indennizzo previsto per il caso di perdita delle merci assicurate dalla polizza stipulata tra la OneExpress (quale circuito nazionale di cui faceva parte il vettore [OSCURATO:PERSONA]) e la CNA [OSCURATO:PERSONA] in quanto assicuratrice del vettore mediante polizza stipulata, a suo dire, in suo nome e conto. In primo grado, il Tribunale rigettava la domanda attorea. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, in riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto l'appello e condannato la compagnia assicuratrice CNA al pagamento in favore della Ciavolino della somma di C 150.000,00 a titolo di indennizzo assicurativo nei limiti del massimale di polizza, nonché la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di C 95.000,00 a titolo di risarcimento dei danni pari alla differenza tra il valore delle merci trafugate e il massimale. Considerato che: 1. Con un unico motivo di ricorso si denuncia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1510, comma secondo, cod. civ. e/o degli artt. 1685 e/o 1686 e/o 1689 cod. civ.». La Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la società Ciavolino (mittente-venditrice) fosse il soggetto titolare dell'interesse assicurato poiché, nel caso concreto, i soggetti tenuti a sopportare i rischi del trasporto erano le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] (destinatarie-acquirenti delle merci). Difatti, la polizza non era stata stipulata "in nome e per conto" della Ciavolino, venditrice della merce, ma "per conto di chi spetta". 2. Il motivo è inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 3 e 6 cod. proc. civ. 3. In primo luogo, secondo il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte, per soddisfare il requisito imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, i fatti di causa da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere, peraltro, che i motivi, essendo deputati ad esporre gli argomenti difensivi possano ritenersi funzionalmente idonei ad una precisa enucleazione dei fatti di causa (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 24432 del 3/11/2020). 4. Nel caso di specie, di contro, la società ricorrente non si premura di descrivere adeguatamente lo svolgimento delle precedenti fasi del processo; in particolare, non riporta, né individua, quantomeno nei suoi contenuti essenziali, la motivazione della sentenza impugnata e, prima ancora, della pronuncia di prime cure. 5. In secondo luogo, il motivo risulta inammissibile anche ex art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. poiché si limita a riportare giurisprudenza in merito alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. cod.civ., mentre non trascrive, né riporta nei suoi contenuti essenziali la polizza sulla quale lo stesso mezzo di ricorso si fonda, sebbene valga il principio per cui « qualora con il ricorso per cassazione venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale o, in genere, della fonte pattizia invocata, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio di specificità del ricorso, a riportare nello stesso il testo del contratto, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative » (cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 6735 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 6. Cosicché, in mancanza di tale trascrizione, non è possibile valutare se la polizza fosse stata stipulata "per conto di chi spetta", come adduce l'odierno ricorrente, o "in nome e per conto" del venditore, come invece rileva parte resistente e ritenuto dal giudice di merito. 7. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con spese a carico della ricorrente sulla base del DM 55/2014, oltre il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in C 8000,00, oltre C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 07 Così deciso in Roma il 10 giugno 2021, nella camera di consiglio della sezione [OSCURATO:PERSONA]
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