CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01174/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di condanna del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, riqualificata l'ipotesi delittuosa contestata a Okolo in quella di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha rideterminato la pena a quest'ultimo irrogata. In data 01/09/2024, è pervenuta memoria difensiva con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste nelle ragioni dei ricorsi e chiede che essi vengano sottoposti al vaglio della Sezione competente, con trattazione orale. Ritenuto che i motivi sollevati (quanto a [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Quanto ad entrambi gli imputati: vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio applicato per effetto del riconoscimento della continuazione interna tra gli episodi contestati) non sono consentiti in sede di legittimità, perché il primo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 8 sent. app.). Il secondo motivo, nell'interesse di entrambi gli imputati, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, essendo gli aumenti operati per la continuazione interna assai contenuti, trova applicazione il principio per il quale, in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284005; sul punto, anche Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282269). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensor