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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18162/2026

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glio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva domanda diNumero di raccolta generale 18162/2026ammissione nello stato passivo del Fallimento BrandDoantai psub.brl.icla.z,io ne 05/06/2026per un credito di € 1.067.099,95, oltre IVA per € 64.466,17 edinteressi al tasso legale per € 118.485,68, in via chirografaria,fondato su fatture, di cui € 483.000,00 per avvio attività ed €340.737,39 per giacenze di magazzino.

A ciò si aggiungeva unulteriore credito per gli importi corrisposti ex art. 2112 c.c.,sulla base delle sentenza del Tribunale di Ancona, per TFRdovuto ai lavoratori in virtù della clausola di solidarietà tracedente e cessionaria. [OSCURATO:PERSONA] delegato respingeva ladomanda per la unilateralità delle fatture prodotte e perl’insufficienza della residua documentazione a comprovare ilcredito.2.

A seguito di ricorso ex art. 98 l.fall. avverso il provvedimentodel Giudice delegato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione, confermando l’esclusione del creditodallo stato passivo del Fallimento.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso incassazione nei confronti della pronuncia del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi.4.

Non risulta la costituzione del Fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 98 e 99 del R.d. n. 267 del 1942, dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., poiché l’azione di regresso era fondata sucrediti retributivi maturati anteriormente al 20.7.2015, quandoi lavoratori avevano lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]., poidichiarata fallita, e non al periodo successivo.2.

Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] affermato che “ Nel ricorso per cassazione, il vizio2 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, commaNumero di raccolta generale 18162/20261, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, commaD a1ta, pnub.b l4ica)z,io ne 05/06/2026c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solocon l'indicazione delle norme che si assumono violate, maanche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione” (Cass. Sez. 3, n. 20870 del 26.7.2024)e soprattutto che “In tema di ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentarela violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastanocol precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass.

S.U., n.23745 del 28.10.2020).

Il ricorrente, oltre ad esprimeregenericamente il proprio dissenso quanto al ragionamentosvolto dal giudicante nel provvedimento impugnato, deduce “laviolazione della norma indicata nell’epigrafe”, senza alcunaulteriore precisazione, e che l’azione di regresso concerne“crediti retributivi maturati ante 20 luglio 2015”.

Aggiunge che3 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 18162/2026il decreto impugnato non ha tenuto conto di ciò, omettendo,Data pubblicazione 05/06/2026tuttavia, ogni specificazione in relazione al richiamato periodo“ante 20 luglio 2015”.

Il provvedimento impugnato, invece, dàricognizione e regolamentazione dei rapporti pendenti, nelquale è prevista la compensazione di quelli relativi aidipendenti, e delle pronunce del Tribunale di Ancona, che halimitato la condanna al pagamento del TFR per la quota parterelativa al periodo in cui sono stati dipendenti della Societàricorrente.

Pertanto, la genericità del motivo di impugnazionee la carenza di ogni indicazione sulle ragioni per le quali lapronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con le normerichiamate determinano, secondo quanto espresso con lepronunce richiamate, l’inammissibilità dello stesso.3.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneagli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere il tribunale erroneamenteinterpretato l’accordo di ricognizione e regolamentazione deirapporti pendenti del 29.12.2016, nel senso che “è evidentenel rapporto di compensazione il riferimento esclusivamente aicrediti maturati a quella data e non quelli futuri relativi ai debitiretributivi nei confronti dei lavoratori anche a titolo di TFR chesarebbero sorti solo a seguito del pagamento di COES,all’epoca non ancora intervenuto”.4.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 1362 e 1363 c.c., poiché il giudice di merito “non hatenuto contro della clausola di cui all’articolo primo in cui siprevedeva espressamente che [OSCURATO:SOCIETA] subentravanell’intera posizione contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] srl nelcontratto di affitto di azienda del 20.7.2015 e, quindi, anchenegli obblighi ivi previsti relativi ai crediti retributivi dei4 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 18162/2026lavoratori e ciò anche in ragione del vincolo di solidarietà exData pubblicazione 05/06/2026art. 2112 c.c.”.5.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneagli artt. 1362 e 1363 c.c. poiché “per le retribuzioni maturateante 20.7.2015 e richieste successivamente alla sottoscrizionedel nuovo contratto di affitto di azienda del 2912.026, ildebitore tenuto al pagamento delle somme di cui si discorreera esclusivamente il cessionario di azienda, la nuova Brandonisrl”.

Precisa, altresì, che “a seguito della retrocessionedell’azienda al fallimento si è sostituto all’originario cessionariod’azienda altro cessionario che ha assunto gli obblighi ex art.2112 c.c. per i crediti retributivi dei lavoratori e ciò aprescindere dall’assunzione espressa dell’obbligo previstanell’articolo primo dell’atto di cessione di contratto di affitto diazienda del 29.12.2016”.6.

I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente per affermarne la loro inammissibilità.

Laformulazione dei motivi soffre delle stesse carenze dispecificità già evidenziate a proposito del primo motivo diimpugnazione.

Secondo un orientamento consolidato “postoche l'accertamento della volontà delle parti in relazione alcontenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione,al fine di far valere la violazione dei canoni legalidi interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla5 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,Numero di raccolta generale 18162/2026invece, la censura risolversi nella mera contrappDaotas pizubibolincaezio ne 05/06/2026dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021).

Nelcaso di specie, il ricorrente si limita ad una diversaricostruzione interpretativa delle pattuizioni contrattualiintercorse, peraltro, in modo generico, riportando passaggiparziali degli accordi intervenuti e conclusioni apodittiche,prive di ogni riferimento a supporto.

Rimangono oscuri, invero, i motivi della contestata violazione di legge, trattandosisemmai della semplice proposta di una diversa interpretazionedegli atti contrattuali, avendo omesso la ricorrente anche diindicare le ragioni della illogicità delle argomentazionicontenute nel provvedimento impugnato.7.

Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. poiché “ilgiudicante non ha tenuto minimamente conto né dello stralciodel tabulato delle giacenze del magazzino né dell’atto diricognizione e regolazione dei rapporti pendenti tra la curateladel fallimento della vecchia [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Siffatti documenti comprovano il valore dellegiacenze al 31.12.2016 o comunque ne consentono la suaricostruzione”.8.

Il quinto motivo, del pari, è inammissibile.9.

Va ricordato che “l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,6 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

NeNumero di raccolta generale 18162/2026consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dDeagta lpiu babrlictatz.io ne 05/06/2026366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie” (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 7.4.2014).

Nel caso dispecie, il ricorrente, oltre a non indicare alcun fatto storico,lamenta carenze di valutazione di atti istruttori che ilgiudicante, invece, ha considerato e valutato per addivenire aduna conclusione contraria a quella proposta dallo stessoricorrente.

Dal provvedimento impugnato emerge chiaramenteche il diniego alla ammissione del credito deriva dall’assenzadi previsioni contrattuali e di riscontri documentali a supportodelle somme richieste a titolo di avviamento e giacenze dimagazzino.

Il ricorrente si limita ad offrire una interpretazionealternativa dei documenti depositati per dedurre la prova delcredito derivante dalle giacenze di magazzino, nonconfrontandosi con il provvedimento impugnato e operandovalutazioni tipicamente affidate al giudice del merito,inammissibili in sede di legittimità (“il novellato art. 360, n. 5,c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, risultante dallasentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fattostorico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice,7 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoliNumero di raccolta generale 18162/2026elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia contDoa tda pi utbubltictaezio ne 05/06/2026le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte delgiudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale”: Cass. n. 30837 del 25.11.2025).10.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso devedichiararsi inammissibile.11.

Nulla sulle spese atteso che il Fallimento è rimastointimato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 28.4.2026.Il Presidente8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
glio del 28.4.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione proponeva domanda diNumero di raccolta generale 18162/2026ammissione nello stato passivo del Fallimento BrandDoantai psub.brl.icla.z,io ne 05/06/2026per un credito di € 1.067.099,95, oltre IVA per € 64.466,17 edinteressi al tasso legale per € 118.485,68, in via chirografaria,fondato su fatture, di cui € 483.000,00 per avvio attività ed €340.737,39 per giacenze di magazzino. A ciò si aggiungeva unulteriore credito per gli importi corrisposti ex art. 2112 c.c.,sulla base delle sentenza del Tribunale di Ancona, per TFRdovuto ai lavoratori in virtù della clausola di solidarietà tracedente e cessionaria. [OSCURATO:PERSONA] delegato respingeva ladomanda per la unilateralità delle fatture prodotte e perl’insufficienza della residua documentazione a comprovare ilcredito.2. A seguito di ricorso ex art. 98 l.fall. avverso il provvedimentodel Giudice delegato, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’opposizione, confermando l’esclusione del creditodallo stato passivo del Fallimento.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso incassazione nei confronti della pronuncia del Tribunale di SantaMaria [OSCURATO:PERSONA], con cinque motivi.4. Non risulta la costituzione del Fallimento.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 98 e 99 del R.d. n. 267 del 1942, dell’art. 2909 c.c. edell’art. 324 c.p.c., poiché l’azione di regresso era fondata sucrediti retributivi maturati anteriormente al 20.7.2015, quandoi lavoratori avevano lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA]., poidichiarata fallita, e non al periodo successivo.2. Il primo motivo di impugnazione è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] affermato che “ Nel ricorso per cassazione, il vizio2 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, commaNumero di raccolta generale 18162/20261, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, commaD a1ta, pnub.b l4ica)z,io ne 05/06/2026c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solocon l'indicazione delle norme che si assumono violate, maanche mediante la specifica indicazione delle affermazioni,contenute nella sentenza impugnata, che si assumono incontrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità odalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente unavalutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultandoaltrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compitoistituzionale di verificare il fondamento delladenunziata violazione” (Cass. Sez. 3, n. 20870 del 26.7.2024)e soprattutto che “In tema di ricorso per cassazione, l'onere dispecificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4),c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentarela violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastanocol precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte ilcompito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa,che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti dellasentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass. S.U., n.23745 del 28.10.2020). Il ricorrente, oltre ad esprimeregenericamente il proprio dissenso quanto al ragionamentosvolto dal giudicante nel provvedimento impugnato, deduce “laviolazione della norma indicata nell’epigrafe”, senza alcunaulteriore precisazione, e che l’azione di regresso concerne“crediti retributivi maturati ante 20 luglio 2015”. Aggiunge che3 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 18162/2026il decreto impugnato non ha tenuto conto di ciò, omettendo,Data pubblicazione 05/06/2026tuttavia, ogni specificazione in relazione al richiamato periodo“ante 20 luglio 2015”. Il provvedimento impugnato, invece, dàricognizione e regolamentazione dei rapporti pendenti, nelquale è prevista la compensazione di quelli relativi aidipendenti, e delle pronunce del Tribunale di Ancona, che halimitato la condanna al pagamento del TFR per la quota parterelativa al periodo in cui sono stati dipendenti della Societàricorrente. Pertanto, la genericità del motivo di impugnazionee la carenza di ogni indicazione sulle ragioni per le quali lapronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con le normerichiamate determinano, secondo quanto espresso con lepronunce richiamate, l’inammissibilità dello stesso.3. Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneagli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere il tribunale erroneamenteinterpretato l’accordo di ricognizione e regolamentazione deirapporti pendenti del 29.12.2016, nel senso che “è evidentenel rapporto di compensazione il riferimento esclusivamente aicrediti maturati a quella data e non quelli futuri relativi ai debitiretributivi nei confronti dei lavoratori anche a titolo di TFR chesarebbero sorti solo a seguito del pagamento di COES,all’epoca non ancora intervenuto”.4. Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione agliartt. 1362 e 1363 c.c., poiché il giudice di merito “non hatenuto contro della clausola di cui all’articolo primo in cui siprevedeva espressamente che [OSCURATO:SOCIETA] subentravanell’intera posizione contrattuale di [OSCURATO:PERSONA] srl nelcontratto di affitto di azienda del 20.7.2015 e, quindi, anchenegli obblighi ivi previsti relativi ai crediti retributivi dei4 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026Numero di raccolta generale 18162/2026lavoratori e ciò anche in ragione del vincolo di solidarietà exData pubblicazione 05/06/2026art. 2112 c.c.”.5. Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente denunziala violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazioneagli artt. 1362 e 1363 c.c. poiché “per le retribuzioni maturateante 20.7.2015 e richieste successivamente alla sottoscrizionedel nuovo contratto di affitto di azienda del 2912.026, ildebitore tenuto al pagamento delle somme di cui si discorreera esclusivamente il cessionario di azienda, la nuova Brandonisrl”. Precisa, altresì, che “a seguito della retrocessionedell’azienda al fallimento si è sostituto all’originario cessionariod’azienda altro cessionario che ha assunto gli obblighi ex art.2112 c.c. per i crediti retributivi dei lavoratori e ciò aprescindere dall’assunzione espressa dell’obbligo previstanell’articolo primo dell’atto di cessione di contratto di affitto diazienda del 29.12.2016”.6. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminaticongiuntamente per affermarne la loro inammissibilità. Laformulazione dei motivi soffre delle stesse carenze dispecificità già evidenziate a proposito del primo motivo diimpugnazione. Secondo un orientamento consolidato “postoche l'accertamento della volontà delle parti in relazione alcontenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione,al fine di far valere la violazione dei canoni legalidi interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legalidi interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con qualiconsiderazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla5 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo,Numero di raccolta generale 18162/2026invece, la censura risolversi nella mera contrappDaotas pizubibolincaezio ne 05/06/2026dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata” (Cass. Sez. 1, n. 9461 del 9.4.2021). Nelcaso di specie, il ricorrente si limita ad una diversaricostruzione interpretativa delle pattuizioni contrattualiintercorse, peraltro, in modo generico, riportando passaggiparziali degli accordi intervenuti e conclusioni apodittiche,prive di ogni riferimento a supporto. Rimangono oscuri, invero, i motivi della contestata violazione di legge, trattandosisemmai della semplice proposta di una diversa interpretazionedegli atti contrattuali, avendo omesso la ricorrente anche diindicare le ragioni della illogicità delle argomentazionicontenute nel provvedimento impugnato.7. Con il quinto motivo di impugnazione, la ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. poiché “ilgiudicante non ha tenuto minimamente conto né dello stralciodel tabulato delle giacenze del magazzino né dell’atto diricognizione e regolazione dei rapporti pendenti tra la curateladel fallimento della vecchia [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Siffatti documenti comprovano il valore dellegiacenze al 31.12.2016 o comunque ne consentono la suaricostruzione”.8. Il quinto motivo, del pari, è inammissibile.9. Va ricordato che “l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento unvizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,6 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026avrebbe determinato un esito diverso della controversia). NeNumero di raccolta generale 18162/2026consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dDeagta lpiu babrlictatz.io ne 05/06/2026366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cuiesame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, dacui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto siastato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua"decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siastato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchéla sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie” (Cass. Sez. U. n. 8053 del 7.4.2014). Nel caso dispecie, il ricorrente, oltre a non indicare alcun fatto storico,lamenta carenze di valutazione di atti istruttori che ilgiudicante, invece, ha considerato e valutato per addivenire aduna conclusione contraria a quella proposta dallo stessoricorrente. Dal provvedimento impugnato emerge chiaramenteche il diniego alla ammissione del credito deriva dall’assenzadi previsioni contrattuali e di riscontri documentali a supportodelle somme richieste a titolo di avviamento e giacenze dimagazzino. Il ricorrente si limita ad offrire una interpretazionealternativa dei documenti depositati per dedurre la prova delcredito derivante dalle giacenze di magazzino, nonconfrontandosi con il provvedimento impugnato e operandovalutazioni tipicamente affidate al giudice del merito,inammissibili in sede di legittimità (“il novellato art. 360, n. 5,c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, risultante dallasentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fattostorico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice,7 di 8Numero registro generale 31575/2020Numero sezionale 1934/2026non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoliNumero di raccolta generale 18162/2026elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia contDoa tda pi utbubltictaezio ne 05/06/2026le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte delgiudice di merito, del potere di valutazione delle prove nonaventi natura legale”: Cass. n. 30837 del 25.11.2025).10. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso devedichiararsi inammissibile.11. Nulla sulle spese atteso che il Fallimento è rimastointimato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 28.4.2026.Il Presidente8 di 8
Sentenza Cassazione n. 18162/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris