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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 marzo 2021

Cassazione n. 36794/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Turchia avverso la ordinanza del 03/03/2021 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, depositata il 10 marzo 2021, il Tribunale di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 2392/2021 emessa dalla Corte di cassazione in data 9 settembre 2020, ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva, in data 11 dicembre 2019, rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dì cui all'art. 648-bis cod. pen. 2.

Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 623, 624 cod. proc. pen. e plurimi vizi della motivazione in ordine alla erronea valutazione della documentazione che provava la lecita provenienza dei beni (preziosi in oro, argento e contanti per l'importo di circa 36.000,00 euro) rinvenuti a seguito di perquisizione dell'autovettura da lui condotta in data 25 ottobre 2019, con la conseguente insussistenza del reato presupposto relativo al delitto in contestazione.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

L'ordinanza impugnata, infatti, è stata depositata il 10 marzo 2021 e notificata il 24 marzo 2021.

Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione, recante la data del 3 aprile 2021, risulta pervenuto presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 aprile 2021, dunque ben oltre i termini previsti dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

A riguardo, invero, questa Corte (Sez.

U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167) ha stabilito il principio secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo dì trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai finì della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D A A na Petru2t9Ilis DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Turchia avverso la ordinanza del 03/03/2021 del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, depositata il 10 marzo 2021, il Tribunale di Venezia, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 2392/2021 emessa dalla Corte di cassazione in data 9 settembre 2020, ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Verona aveva, in data 11 dicembre 2019, rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dì cui all'art. 648-bis cod. pen. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con unico motivo violazioni di legge ex artt. 623, 624 cod. proc. pen. e plurimi vizi della motivazione in ordine alla erronea valutazione della documentazione che provava la lecita provenienza dei beni (preziosi in oro, argento e contanti per l'importo di circa 36.000,00 euro) rinvenuti a seguito di perquisizione dell'autovettura da lui condotta in data 25 ottobre 2019, con la conseguente insussistenza del reato presupposto relativo al delitto in contestazione. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. L'ordinanza impugnata, infatti, è stata depositata il 10 marzo 2021 e notificata il 24 marzo 2021. Avverso tale provvedimento il ricorso per cassazione, recante la data del 3 aprile 2021, risulta pervenuto presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 aprile 2021, dunque ben oltre i termini previsti dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. A riguardo, invero, questa Corte (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167) ha stabilito il principio secondo cui, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo dì trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai finì della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D A A na Petru2t9Ilis DEPOSITATO
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