CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26351-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE 13756881002; -intimata - avverso la sentenza n. 55/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 24/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale notificatagli da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ed avente ad oggetto la riscossione coattiva di spese di giustizia, spese per ufficiali giudiziari, importi dovuti alla Cassa delle ammende e relativi accessori, il tutto per l’importo complessivo di euro 623,232. 2. L’opponente invocò la nullità della cartella esattoriale per l’incomprensibilità del suo contenuto, per l’impossibilità di individuare il titolo dell’obbligazione, per la mancanza di notifica degli atti prodromici, per intervenuta prescrizione. 3. Sia il Tribunale che la Corte d’appello di Cagliari rigettarono l’opposizione. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su sei motivi (il primo definito “preliminare”, e quelli dal secondo al sesto numerati con i numeri da uno a cinque). Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmenteva rilevato che il ricorso è tempestivo, e che sul punto non può condividersi la proposta del relatore, di cui all’art. 380 bisc.p.c.. La sospensione dei termini processuali disposta dall’articolo 83 del decreto legge 18/20 è stata infatti di 64, e non di 63 giorni (come ritenuto dalla proposta suddetta), con la conseguenza che il termine per proporre il ricorso è scaduto il 26 settembre 2020, che cadeva di sabato, ed è stato quindi prorogato ope legisal successivo lunedì, 28 settembre, giorno in cui il ricorso è stato effettivamente notificato. 2. Col primo motivo di ricorso (pp. 4-5) è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di nullità della notifica della cartella esattoriale. 2.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo identici ricorsi su identiche fattispecie proposti dal medesimo ricorrente (in numero, sinora, di ben 26), alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2470 del 27.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2469 del 27.1.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 36649 del 25.11.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 9.11.2020; Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 5.7.2019, per citare solo le più recenti). 3. Col secondo motivo di ricorso (indicato come “primo motivo”: pagine 5- 10) il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione con cui si censurava il difetto di motivazione della cartella esattoriale. Deduce che la Corte d’appello avrebbe giudicato “con malafede e dolo”; che ha pronunciato una sentenza “degna d’un asino”; che avrebbe compiuto affermazioni “impudenti e false”; che avrebbe adottato una motivazione “scandalosa, inaudita e inescusabile”. 3.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo identici ricorsi su identiche fattispecie proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18.2.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24984 del 9.11.2020; Sez. 3, Ordinanza n. 8148 del 23.4.2020). 4. Col terzo motivo di ricorso (indicato come “secondo motivo”: pagine 10-16) la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione con cui si sosteneva l’inesistenza del titolo esecutivo sotteso della cartella esattoriale. 4.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo identici ricorsi su identiche fattispecie proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (ex permultis,Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13974 del 3.5.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 3287 del 3.2.2022; Sez. 3, Ordinanza n. 2470 del 27.1.2022). 5. Col quarto motivo diricorso (indicato come “terzo motivo”: pagine 16- 17) la sentenza d’appello è impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cartella esattoriale non dovesse essere preceduta dalla notifica del ruolo, né del provvedimento giurisdizionale da cui sorse l’obbligo dell’odierno ricorrente di pagare le spese di giustizia, pretese dal Ministero in executivis. Col medesimo motivo è altresì censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto, ad abundantiam, che qualsiasi censura concernente la notifica del titolo esecutivo costituisce una opposizione agli atti esecutivi e non una opposizione all’esecuzione, avverso la quale è consentito solo il ricorso per cassazione, ma non l’appello. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo identici ricorsi su identiche fattispecie proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (ex permultis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13974 del 3.5.2022, nonché le ulteriori citate al § 4.1 che precede). 6. Col quinto motivo di ricorso (indicato come “quarto motivo”: pagine 17- 19) la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha rigettato il motivo di opposizione alla cartella esattoriale con cui si invocava la prescrizione del credito erariale. 6.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c., in quanto il ricorrente invoca la prescrizione d’un credito erariale senza chiarire di che credito si tratti; donde risulti; quale ne sia il fatto costitutivo; quale l’importo; e soprattutto quali sarebbero il dies a quo ed il dies ad quem del termine di prescrizione. In ogni caso il motivo sarebbe comunque infondato, dal momento che il credito dello Stato nei confronti dell'imputato che sia stato condannato al pagamento delle spese processuali è sottoposto al termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ., come già ritenuto da questa Corte decidendo identico ricorso su identica fattispecie proposto dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 4422 del 18.2.2021, che richiama Sez. 1 pen., Sentenzan. 18355 del 19/03/2014, Rv. 262544 -01). 7. Col sesto motivo di ricorso (indicato come “quinto motivo”: pag. 19) è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame inteso a far valere l’inintelligibilità della cartella esattoriale, sul presupposto che tale censura costituisse motivo di opposizione agli atti esecutivi e che di conseguenza la sentenza di primo grado poteva essere su questo punto soltanto impugnata per cassazione. 7.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per le ragioni già ripetutamente stabilite da questa Corte, decidendo identici ricorsi su identiche fattispecie proposti dal medesimo ricorrente, alle cui motivazioni pertanto sarà sufficiente rinviare, ai sensi dell’art. 118, comma primo, ultimo periodo, disp. att. c.p.c. (ex permultis,Sez. 3, Sentenza n. 18075 del 5.7.2019; Sez. 3- , Sentenza n. 2553 del 30/01/2019; nello stesso senso, ma in giudizio vertente tra altre parti, Sez. U, Sentenza n. 562 del 10/08/2000, Rv. 539394 -01). 8. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. A parametro si assume il valore della causa, pari a 600 euro. La circostanza che in quattro anni, tra il 2019 ed il 2022, l’odierno ricorrente abbia proposto 26 ricorsi (27, calcolando anche il presente) di contenuto identico al presente; sia rimasto soccombente in tutti; e nondimeno abbia continuato a proporli trascurando di confrontarsi con le ragioni poste da questa Corte a fondamento del giudizio di inammissibilità dell’opposizione, costituisce una condotta -a tacer d’altro - caratterizzata da colpa grave, che giustifica la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. A tal fine la “sanzione privata” prevista da tale norma andrà quantificata, secondo il costante orientamento di questa Corte, in misura pari a quella delle spese di soccombenza. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Ministero della Giustizia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 500, oltre le spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore del Ministero della Giustizia della somma di euro 500, ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del