CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del reato tentato di riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente in quello di ricettazione, è formulato in termini non consentiti in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, deve osservarsi come il suddetto motivo non sia connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già rappresentati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto — omettendo un effettivo confronto con la complessità delle argomentazioni logiche e giuridiche poste a base del decisum - non assolvono la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con una motivazione esente da vizi di logicità, avendo ritenuto non fondata l'alternativa ricostruzione prospettata dalla difesa, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, hanno congruamente indicato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui la vicenda fattuale in esame non possa sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 648: l'odierno ricorrente veniva rinvenuto dagli operatori di polizia giudiziaria mentre compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dell'autovettura, essendo così ravvisabili nella sua condotta tutti i presupposti costitutivi della fattispecie tentata di riciclaggio (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i