CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30462/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 30 presso lo Studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, e per essa [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]' ORNELLA, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. anche quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1786/2021 depositata il 22/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, tramite MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sua mandataria, assumendosi creditrice a vario titolo della somma di euro 1.098.365,89 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], le conveniva, dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, insieme con [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., per far dichiarare la simulazione o, in subordine l’inefficacia exart. 2901 cod .civ., degli atti di compravendita aventi ad oggetto un immobile commerciale ed un immobile adibito a civile abitazione entrambi siti in Viareggio intercorsi tra le debitrici e la società Scamy; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., oltre a contestare la fondatezza della domanda attorea, proponeva domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale; le venditrici contestavano la ricorrenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di simulazione e di quella subordinata di inefficacia exart. 2901 cod.civ.; il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 2238/16, accoglieva la domanda subordinata e dichiarava inefficaci gli atti dispositivi, considerando che non si trattava di atti di adempimento di debiti scaduti, che in un breve lasso di tempo le venditrici, già debitrici per più di un milione di euro, avevano alienato tutti i loro beni, che il pagamento del corrispettivo era successivo agli atti dispositivi, che le venditrici avevano rinunciato all’ipoteca legale, che il conduttore dell’immobile di civile abitazione aveva versato il canone alle venditrici per oltre un anno dopo la vendita, che sui beni venduti erano presenti plurime iscrizioni ipotecarie, che la [OSCURATO:PERSONA] e le venditrici avevano aperto entrambe un conto presso una stessa banca svizzera, la quale aveva gestito l’addebito e l’accredito del corrispettivo; la Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza n. 1786-2021, depositata il 22 settembre 2021, oggetto dell’odierno ricorso, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], cui aveva aderito [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede unica di [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente la decisione del Tribunale di Lucca; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della suddetta sentenza, articolando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. per conto di Siena NPL 2018, già [OSCURATO:PERSONA] di Paschi di Siena; nessuna attività difensiva è stata svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale incorporante MPS [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; con ordinanza interlocutoria n. 33712/2022, stante che entrambe le parti lo avevano chiesto, era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le parti definissero transattivamente la lite; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’art. 2901, 2727, 2729 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» ; 2) con il secondo motivo la società ricorrente addebita alla sentenza impugnata «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 2901 e 1273 cod.civ., artt. 115 e 116 cod.proc.civ.» 3) entrambe le parti hanno chiesto un nuovo rinvio della trattazione del ricorso in vista della definizione transattiva della controversia; 4) la Corte dispone, pertanto,