CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 09129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 19 maggio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il delitto di estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che entrambi i giudici di merito avevano errato nell'interpretazione delle emergenze istruttorie acquisite, basandosi unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa e non considerando che mancava la prova delle dazioni di denaro da Cancelli a Scandi, così come delle minacce, posto che non erano state effettuate intercettazioni telefoniche; inoltre, a tutto voler concedere, la condotta delittuosa avrebbe potuto essere sussunta nella diversa fattispecie di cui all'art. 393 cod.pen. 1.2 Il difensore presentava poi memoria nella quale rilevava che Scandi non aveva mai avuto notizia del processo, non avendo ricevuto alcuna notifica presso il domicilio eletto, contestando il fatto che Cancelli gli avesse elargito la somma di euro 16.000,00, essendo invece vero che Cancelli aveva truffato la madre del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione secondo la quale il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del processo per non aver ricevuto alcuna notifica presso il domicilio eletto: questa Corte ha direttamente constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), che Scandi aveva eletto domicilio in Nettuno via Gorizia 44, nominando contestualmente difensore di fiducia, e presso quel domicilio era stato notificato il decreto di citazione a giudizio mediante raccomandata non ritirata nel termine di dieci giorni; il decreto di citazione per il giudizio di appello, dopo che era stata verificata l'irreperibilità di Scandi al domicilio eletto, è stato correttamente notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.; nessuna nullità si è pertanto verificata. Passando al merito del ricorso, si deve ribadire che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di i A P-, appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art.606 cod.proc.pen comma 3, ultima parte, (Cass.sez.II sentenza n.22123 del 08/02/2013, Rv. 255361) Nel caso in esame, il ricorrente, anziché confrontarsi con le motivazioni della Corte di appello, ripropone in maniera identica le censure già proposte, senza alcun confronto con quanto convenuto nella sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che Scandi è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver ricevuto due banconote da 500 euro dalla persona offesa Cancelli, e che le dichiarazioni di quest'ultimo sono state riscontrate da quelle degli altri testimoni sentiti (che hanno dichiarato di avere prestato a Cancelli somme corrispondenti a quelle consegnate a Scandi) e che nell'abitazione di Scandi sono stati rivenuti sia l'assegno ricevuto in garanzia che la dichiarazione di debito di cui aveva parlato Cancelli (pag.6 sentenza impugnata), ritenendo irrilevante il mancato riscontro alle minacce (fermo restando che erano stati dimostrati numerosi contatti telefonici tra le parti). Quanto alla convinzione di reclamare un proprio diritto, la Corte di appello ha osservato che non vi era una pretesa azionabile in giudizio, attesa la natura usuraria del prestito, oltre al fatto che Scandi non era titolare del credito, ma lo era semmai la madre di questi, che aveva effettuato il prestito, il chè escludeva che si potesse ritenere applicabile l'art. 393 cod.pen. (la possibilità di ricorso al giudice è uno dei presupposti del reato di cui all'art. 393 cod.pen. e deve sussistere sia in termini materiali che giuridici, ovvero il soggetto deve trovarsi nella possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria e il diritto preteso deve essere suscettibile di effettiva realizzazione giudiziale). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga -----"----2 ----4