CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla memoria precedentemente depositata; uditi i difensori: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 gennaio 2013, il Tribunale di Napoli dichiarò- per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro e con D'[OSCURATO:PERSONA], responsabili dei reati di detenzione e di porto illegale di una pistola mitragliatrice tipo Scorpio, arma da guerra, con le aggravanti di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., e - per il solo D'[OSCURATO:PERSONA] - dell'avere commesso il fatto mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di [OSCURATO:PERSONA], nonché con l'ulteriore aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale per il Tabbita e il D'Amico; dichiarò inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico e, conseguentemente, condannò: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sette di reclusione ed €.700,00 di multa per i reati di porto e detenzione di arma da guerra e a quella di mesi tre di arresto e di €.200,00 di ammenda per la contravvenzione di porto illegale del coltello a serramanico; - [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione e di €. 800,00 di multa, ciascuno. 2. Avverso tale sentenza proposero appello i difensori degli imputati. 2.1. Quello del [OSCURATO:PERSONA] chiese che il proprio assistito venisse assolto dal reato di porto illegale dell'arma da guerra perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, nonché dalla contravvenzione di porto ingiustificato del coltello a serramanico perché il fatto non costituisce reato; chiese, inoltre, in via subordinata, che venissero escluse la fattispecie dell'arma da guerra e l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., nonché di ritenersi il concorso nel solo porto illegale dell' arma; in via ulteriormente gradata, chiese che venissero concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche„ con condanna al minimo della pena. 2.2. Il difensore del Tabbita chiese che il predetto venisse assolto dal reato di porto illegale dell'arma da guerra per non avere commesso il fatto; chiese, inoltre, in via subordinata, che venisse esclusa l'aggravante dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in via ulteriormente gradata, chiese che venissero concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche e che la pena venisse contenuta nel minimo. 2.3. Il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] chiese che l'imputato venisse assolto dal reato di porto illegale dell'arma da guerra per non avere commesso il fatto; chiese, inoltre, in via subordinata, che venissero escluse la fattispecie dell'arma da guerra e l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.; in via ulteriormente gradata, chiese che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pena fosse contenuta nel minimo. 3. Con pronuncia resa in data 9 novembre 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione impugnata, dichiarò non diversi procedere in ordine al reato di porto ingiustificato del coltello a serramanico, contestato al [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione ed escluse la recidiva contestata a [OSCURATO:PERSONA]; conseguentemente, rideterminò il trattamento sanzionatorio nei confronti dei predetti imputati nella misura di anni cinque di reclusione e di C. 450,00 di multa, ciascuno; rideterminò, inoltre, la pena inflitta a D'[OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni cinque anni, mesi quattro di reclusione ed C. 500,00 di multa; confermò, nel resto, la decisione appellata. 4. I Giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità degli imputati anzitutto grazie alle testimonianze rese dagli agenti di polizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Costoro avevano dichiarato che: il 3 maggio del 2008 erano di pattuglia, in abiti borghesi e a bordo di una moto, nella zona delle [OSCURATO:PERSONA] di Napoli e, all'incirca alle ore 11.50, avevano visto sbucare e dirigersi verso loro un gruppo di motociclette, che viaggiavano in modo compatto, e a bordo di ciascuna delle quali si trovavano due persone; alla vista di quel corteo di moto, uno dei due agenti aveva ritenuto di qualificarsi e aveva perciò alzato la paletta in dotazione, in nodo di segnalare la sua appartenenza alle Forze dell'Ordine; una delle motociclette componenti il corteo, di marca [OSCURATO:PERSONA], si era sganciata dal gruppo il quale, muovendosi in maniera coordinata e armonica, aveva aperto un varco; una delle persone a bordo di quel mezzo aveva estratto dalla camicia una pistola mitragliatrice; tuttavia, tale persona non aveva aperto il fuoco in quanto il conducente di altra moto, accortosi che i due motociclisti in borghese erano dei poliziotti, aveva urlato di non sparare; i motocicli componenti il corteo avevano proseguito la marcia; loro erano riusciti a bloccare quello su cui viaggiavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I suddetti agenti avevano aggiunto che, nel proseguo delle indagini, grazie alla visione di alcune foto di pregiudicati contenute in un album fotografico, avevano riconosciuto tra i partecipanti al corteo, D'[OSCURATO:PERSONA], il quale era la persona che aveva estratto l'arma, nonché D'[OSCURATO:PERSONA], il quale era colui il quale aveva urlato di non sparare. A tali elementi, ritenuti sufficienti per la condanna degli imputati in primo grado, si era aggiunta, in grado di appello, la dichiarazione resa dal c:ollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preso parte a quel corteo di moto e aveva chiamato in correità tutti gli odierni imputati, chiarendo che gli stessi, unitamente ad altri sodali, avevano intenzione di effettuare un corteo armato per affermare la supremazia del loro clan in alcuni luoghi di Napoli.5. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], ha formulato sette motivi di impugnazione. 6.1. Con il primo motivo, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo. Totale omissione di valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, che ha consentito la condanna dell'imputato (art. 533, primo comma, cod. proc. pen.). Sulla ragione della presenza del [OSCURATO:PERSONA] sul luogo dove il gruppo di motociclisti incrociò gli agenti di Polizia". Il ricorrente ha sostenuto che i giudici del merito avrebbero del tutto ignorato le prove introdotte dalla difesa per dimostrare le ragioni della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nella via [OSCURATO:PERSONA] da Casoria, ove venne vista l'arma dalle Forze di polizia operanti, e di avere del pari ignorato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto. Secondo la tesi difensiva, il [OSCURATO:PERSONA] - come dallo stesso immediatamente riferito agli operanti - si trovava in quel luogo perché si stava recando a trovare il padre, che risiedeva appunto in quella strada. E la sentenza impugnata mancherebbe di motivazione sul punto. 6.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo. Totale omissione di valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, che ha consentito la condanna dell'imputato (art. 533, primo comma, cod. proc. pen.). Sulla circostanza dell'incensuratezza dell'imputato, sulla sua attività lavorativa, sulla sua lontananza dal clan [OSCURATO:PERSONA]". Ad avviso del ricorrente, la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione anche in ordine alle deduzioni difensive secondo cui l'imputato non avrebbe fatto parte alla "ronda" con i motocicli, come dimostrerebbero le circostanze che si tratta di persona incensurata, che non aveva avuto alcun fermo con i coimputati e che esercita un'onesta attività lavorativa, come dimostrato dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo. Totale omissione di valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, che ha consentito la condanna dell'imputato (artt. 192, 533, primo comma, cod. proc. pen.). Sulla circostanza che l'imputato non ha mai partecipato alle attività del clan [OSCURATO:PERSONA]. Sulle confuse e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Sul conferimento di valore probatorio alle predette dichiarazioni, che non sono state sottoposte ad adeguato vaglio da parte del Tribunale e della Corte di appello e, pertanto, non potevano contribuire alla formazione del libero convincimento". Il ricorrente ha sostenuto che i giudici della Corte di appello cli Napoli avrebbero errato a dare credito alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] senza sottoporle "al triplice vaglio della credibilità del dichiarante, dell'attendibilità della chiamata e, infine, verificare la disamina dei riscontri esterni". Secondo la tesi difensiva, inoltre, dalle suddette dichiarazioni non si evincerebbe che l'imputato fosse consapevole dell'esistenza delle così dette "ronde", né vi sarebbe traccia di alcuna sua partecipazione alla riunione che aveva progettato ed eseguito la "ronda" del 3 maggio 2008; mentre le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia non sarebbero idonee a corroborare quelle accusatorie del Campanile, atteso che costoro avrebbero fatto confusione tra l'imputato e i vari componenti della sua famiglia e che, in ogni caso, avrebbero reso affermazioni che - seppur credibili - non avrebbero apportato alcun elemento probatorio rispetto alla specifica accusa mossa nei confronti dell'imputato. 6.4. Con il quarto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., "inosservanza o erronea applicazione delle norme sul concorso nel reato e sul porto e la detenzione di armi. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo". Ad avviso del ricorrente, non avendo il Caldlarelli partecipato ad alcuna delle riunioni nel corso delle quali si era stabilito di procedere a una "ronda", lo stesso non poteva sapere che uno dei correi aveva con sé un'arma, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere escluso il suo concorso nella detenzione e nel porto della stessa. 6.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo, sulla dinamica di come fu fermato lo scooter su cui vi era [OSCURATO:PERSONA]". Secondo il ricorrente, la ricostruzione degli eventi, così come descritta nel verbale di arresto e come raccontata dagli agenti operanti nel corso dell'udienza, non evidenzierebbe alcun collegamento tra il motociclo su cui viaggiavano l'imputato e il Tabbita e gli altri tre motocicli sui quali viaggiavano, invece, la persona che aveva estratto l'arma e quella che aveva urlato "non sparare, sono guardie"; e la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché si fonderebbe esclusivamente sulla sola sensazione degli agenti, falsata dalla erronea rappresentazione dei precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, non aveva dato alcun segno di voler fuggire. 6.6. Con il sesto motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. "inosservanza o erronea applicazione delle norme sul concorso nel reato e sul porto e la detenzione di armi in quanto, nel caso di specie, non andava applicata anche la norma sulla detenzione. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo". Secondo la tesi difensiva, la norma sul concorso della detenzione dell'arma non avrebbe potuto trovare applicazione nel caso concreto e la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui avrebbe stabilito che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto provare la non detenzione della pistola mitragliatrice in capo al soggetto che la portava con sé. 6.7. Con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. "inosservanza o erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416- bis cod. pen. al fine di agevolare il clan camorristico Sarno/[OSCURATO:PERSONA], operante nella città di Napoli. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e dagli stessi atti del processo". La difesa dell'imputato ha, infine, sostenuto che la decisione impugnata sarebbe manifestamente illogica ed errata avendo ritenuto la sussistenza dell'aggravante su riferita, affermando che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe una figura apicale della consorteria criminale, circostanza questa del tutto destituita di fondamento, trattandosi di persona incensurata. 7. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha formulato quattro motivi di impugnazione. 7.1. Con il primo motivo, ha chiesto "l'annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen.". Dopo avere riassunto le ragioni adottate dai giudici del merito per giustificare la condanna del Tabbita, la difesa ha sostenuto che "s'impone, a opera della Corte Suprema di cassazione, annullamento con rinvio della ricorsa sentenza, per vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., risultando la stessa insussistente e generica, in quanto fondata su argomentazioni appena enunciate e per nulla mirate a fornire risposte esaustive alle censure mosse dalla difesa con i motivi di appello, oltre che manifestamente illogica, in quanto fondata su base meramente congetturale, in assenza di riferimenti individualizzanti". 7.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha chiesto "l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. per, in ordine alla condotta delittuosa in contestazione". Ha, al riguardo, osservato che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica "essendosi i giudici di merito limitati a menzionare le fonti di prova della partecipazione dell'odierno ricorrente a un presunto clan [OSCURATO:PERSONA], senza indicare, né valutare i concreti elementi probatori acquisiti"; che non vi sarebbe "traccia nella motivazione del benché minimo riferimento alla mancanza assoluta di ulteriori elementi di riscontro" ai fatti di causa, "se è vero che con il medesimo atto di gravame si evidenziava che non esistono [...] controlli che comprovino frequentazioni comuni, né sussistono pregresse vicende giudiziarie attestanti l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al c. d. clan [OSCURATO:PERSONA]". Inoltre, ad avviso del ricorrente, i giudici della Corte di appello di Napoli avrebbero travisato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi non avrebbe fatto i nomi di coloro che avrebbero preso parte alla riunione indetta nella casa di [OSCURATO:PERSONA] e non avrebbe indicato il Tabbita come partecipante alle altre riunioni organizzate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] - Sarno - Palazzo per decidere il modo con cui contrastare il clan Mazzarella; con la conseguenza, che dalle dichiarazioni del suddetto collaboratore non poteva evincersi la partecipazione dell'imputato alla programmazione del corteo del 3 maggio e difetterebbe, quindi, la prova del concorso nella detenzione e nel porto della pistola mitraglietta. Infine, detti giudici non avrebbero tenuto conto che il motociclo sul quale viaggiava il Tabbita era l'ultimo del corteo, circostanza questa idonea a escludere che fosse collegato agli altri veicoli. 7.3. Con il terzo motivo, la difesa ha chiesto "l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203/91". Secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica e travisante i fatti di causa anche in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, atteso che - per un verso - non sussisterebbe, nel caso concreto, la prova che il Tabbita fosse soggetto appartenente al clan [OSCURATO:PERSONA], e - per altro verso - non sarebbe stata provata la volontà consapevole del suddetto imputato di agire per favorire l'attività di quel gruppo criminale. Difetterebbero, infatti, secondo la tesi difensiva, a carico del Tabbita elementi utili a provare la sua appartenenza alla societas sceleris quali "provvedimenti giudiziari, eventuali controlli o fermi con altri presunti affiliati", mentre, al contempo, il narrato dei collaboranti sarebbe del tutto generico o inutilizzabile. 7.4. Con il quarto motivo, la difesa ha chiesto "l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione ex art. 606, lettera e), cod. proc. pen., in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche". Ha, al riguardo, sostenuto che i giudici della Corte di appello di Napoli avrebbero errato a non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche, e che la motivazione resa dai detti giudici "lungi dall'analizzare in maniera dettagliata e specifica la vicenda delittuosa in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, aveva negato la concessione del beneficio, con argomentazioni analoghe per ciascun imputato, ritenuto il mero disvalore del fatto delittuoso". 8. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], ha formulato due motivi di impugnazione. 8.1. Con il primo motivo, ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., "nullità della sentenza per mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione al capo a) dell'imputazione". Ha, innanzitutto, premesso che, nel primo grado del giudizio, il D'Amico era stato ritenuto responsabile del reato a lui attribuito perché i verbalizzanti avevano riferito che era stato D'[OSCURATO:PERSONA] a estrarre dal suo giubbotto la mitraglietta tipo Scorpion, mentre D'[OSCURATO:PERSONA] era la persona che aveva gridato al sodale di non sparare perché i due in borghese erano in realtà poliziotti; ha aggiunto che, nel giudizio di secondo grado, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva, a sua volta, riferito che le uniche persone armate del gruppo erano Giustino e [OSCURATO:PERSONA] e che D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] viaggiavano, invece, su un altro mezzo. Conseguentemente, secondo la difesa, l'esistenza di due diverse versioni dei fatti - entrambe ritenute attendibili dalla Corte di appello - avrebbe determinato la contraddittorietà della motivazione, non consentendo questa "di conoscere quale fosse la verità processuale dimostrata al fine di giungere alla declaratoria di responsabilità penale dell'imputato". Il ricorrente ha ripreso, poi, la motivazione della sentenza impugnata sul punto, nella quale i giudici hanno dato conto di incertezze o confusioni anche sul numero dei partecipanti al fatto e ha sostenuto che tale motivazione sarebbe, comunque, contraddittoria perché ha ritenuto parimenti dimostrate diverse versioni dei fatti tra esse contrastanti. Ma anche la valutazione della versione dei fatti resa dai testimoni e dai collaboratori di giustizia - ad avviso del ricorrente - sarebbe viziata; in particolare, con riferimento alla posizione degli agenti Balsamo e Masucci, i giudici del merito non avrebbero dato alcuna risposta alle censure difensive concernenti la circostanza che il riconoscimento fotografico operato dai medesimi con esito positivo era avvenuto solo in seconda battuta e non nell'immediatezza dei fatti, risultando perciò inattendibile; mentre, contraddittoria sarebbe stata la dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e del pari contraddittorie, oltre che lacunose, sarebbero state le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia. Sempre secondo la tesi difensiva, sarebbe stata del pari afflitta da mancanza e contraddittorietà di motivazione quella parte della decisione impugnata che aveva dichiarato inattendibile la dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, peraltro, aveva indicato come partecipanti al corteo le stesse persone indicate dall'altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]. Infine, il ricorrente ha dedotto l'assoluta mancanza di motivazione in ordine all'ulteriore elemento addotto dalla difesa, concernente la dic:hiarazione del testimone [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il giorno 3 maggio 2008, probabilmente nella mattinata, si era recato a casa di D'[OSCURATO:PERSONA] e l'aveva trovato in pigiama. 8.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., "nullità della sentenza per mancanza della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 10, 12 e 14 legge 497/74, in relazione al capo a) dell'imputazione". Il ricorrente ha sostenuto che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata per mancanza di motivazione e per violazione di legge nella parte in cui ha confermato la sussistenza del concorso di persone nel reato ascritto a D'[OSCURATO:PERSONA], in quanto nessuna spiegazione sarebbe stata "resa in ordine alle ragioni per le quali dovesse ritenersi che la condotta dell'imputato superasse i limiti della rilevanza penale e non rientrasse invece nell'ambito della mera connivenza non punibile". Secondo la tesi difensiva, infatti, la tesi accreditata dai giudici del merito - secondo i quali "sarebbe fuori da ogni logica l'ipotesi dell'ignoranza in capo ai singoli soggetti dell'entità e della qualità" delle armi portate dai componenti del gruppo di motociclisti - sarebbe in contrasto con le indicazioni fornite per ben due volte dalla Corte di cassazione in sede cautelare; e sarebbe altresì "priva di motivazione e foriera di violazione di legge l'ulteriore affermazione dei giudici del secondo grado, secondo cui la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] fosse fondamentale "in quanto denoterebbe una pianificazione del fatto poi successivamente realizzato e quindi una piena consapevolezza degli imputati circa la effettiva presenza nel gruppo di armi da fuoco, consapevolezza che giustifica il concorso di persone nel reato de quo". Ad avviso del ricorrente, la mera consapevolezza da parte di un imputato della circostanza che altre persone a lui unite portassero una pistola, secondo quanto affermato nei due provvedimenti della Corte resi in sede cautelare, non sarebbe sufficiente a giustificare il concorso nei reati di porto e detenzione di quell'arma. Infine, sempre secondo la tesi difensiva, la sentenza impugnata sarebbe viziata anche nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la pianificazione del ratto, facendo riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], avendo i giudici della Corte di appello di Napoli omesso di individuare i riscontri alle propalazioni rese dal suddetto collaboratore di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati e, pertanto, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Va subito precisato che, per ragioni di economia processuale e di ordine logico, alcuni dei motivi proposti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] saranno presi in esame congiuntamente, atteso che le censure in questione sono relative a una pretesa mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione degli elementi di prova ritenuti dai giudici del merito. In particolare, saranno esaminati congiuntamente: - il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di appello di Napoli avrebbero ignorato le prove introdotte dalla difesa per dimostrare le ragioni della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nel luogo ove venne vista l'arma dalle Forze di polizia operanti, e di avere del pari ignorato le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di convalida dell'arresto; - il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha sostenuto che la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine alle deduzioni difensive, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe preso parte alla "ronda" con i motocicli, come dimostrerebbero le circostanze che si tratta di persona incensurata, che non aveva avuto alcun fermo con i coimputati e che esercita un'onesta attività lavorativa; - il terzo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato ha sostenuto che la motivazione resa dai giudici del merito sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui ha affermato che l'imputato aveva partecipato alle attività del clan [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi delle confuse dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e in particolare di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], senza sottoporle ad adeguato vaglio e senza verificare la sussistenza di riscontri esterni alle stesse; - il quinto motivo di ricorso con cui la difesa dell'imputato assume che la ricostruzione degli eventi, così come descritta nel verbale di arresto e come raccontata dagli agenti operanti nel corso dell'udienza, non evidenzierebbe alcun collegamento tra il motociclo su cui viaggiavano il [OSCURATO:PERSONA] e il Tabbita e gli altri tre motocicli sui quali viaggiavano, invece, la persona che aveva estratto l'arma e quella che aveva urlato "non sparare, sono guardie"; - il settimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente sostiene l'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Quanto sopra premesso, il Collegio rileva che, nel caso concreto, la sentenza di primo grado e quella d'appello sono giunte alle medesime conclusioni in tema di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e che, in tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta doppia conforme, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti" ( Cass. Sez. 2, sentenza n.5336 del 9 gennaio 2018, Rv. 272018 - 01; conformi: Sez. 4, sentenza n. 44765 del 22 ottobre 2013, Rv. 256837 - 01; Sez. 4, sentenza n. 35963 del 3 dicembre 2020, Rv. 280155 - 01). Ciò posto, si osserva che i giudici del secondo grado, dopo avere elencato le doglianze difensive contenute nei motivi di appello e reiterate nel presente giudizio, hanno risposto con dovizia di argomenti a tutte le suddette censure. In particolare, con riferimento alla doglianza relativa al primo motivo di ricorso, i giudici della Corte di appello di Napoli hanno dimostrato con argomenti logici (cfr. pag. 9 e 10 della sentenza impugnata) che l'imputato faceva parte di un clan camorristico e che, nel momento in cui fu fermato dagli agenti di polizia, partecipava a una "ronda" armata per rafforzare la supremazia del clan Sarno in quella parte della città e per dimostrare al clan Mazzarella chi dovesse comandare in quei luoghi. A tali conclusioni, peraltro, detti giudici sono giunti attraverso: - le dichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia da loro esaminati, confermate da quelle rese dal boss [OSCURATO:PERSONA], il quale ha anche chiarito il ruolo delle ronde; - le dichiarazioni dei due agenti di polizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano riusciti a bloccare il [OSCURATO:PERSONA] e il Tabbita; - le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva partecipato alla "ronda" e aveva fatto i nomi di tutti coloro che avevano fatto parte del gruppo criminale. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, la prova della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan dei Sarno - come si è prima cennato - è stata ritenuta dai giudici della Corte di appello di Napoli grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva l'appartenenza dell'imputato a quel gruppo camorristico. Quanto al terzo motivo di ricorso, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Napoli hanno evidenziato che tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano convergenti sulle circostanze della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al clan dei Sarno e delle "ronde" effettuate per dare un segnale di forza e di supremazia ai gruppi camorristici rivali; e hanno chiarito che le suddette dichiarazioni sono, in buona sostanza, riscontrate anche da quelle rese dagli agenti di polizia operanti. In ordine al quinto motivo di ricorso, il Collegio rileva che sempre i giudici della Corte di appello di Napoli hanno stabilito il collegamento tra il motociclo su cui viaggiavano il [OSCURATO:PERSONA] e il Tabbita e gli altri motocicli partecipanti alla "ronda" grazie alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], partecipante a quel corteo armato, il quale aveva dichiarato che anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] facevano parte della scorribanda del gruppo criminale. Infine, con riferimento al settimo motivo di ricorso, si osserva che sempre i giudici della Corte territoriale hanno chiarito che l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] quale figura apicale della consorteria criminosa, nonché la confermata sua presenza quale partecipe delle uscite intimidatorie sulle motociclette, con la specifica volontà di agevolare la supremazia del clan camorristico di cui faceva parte, rende pienamente configurabile l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991. Quanto su esposto rende i motivi di ricorso in esame inammissibili sotto un triplice aspetto: - anzitutto, perché essi appaiono sostanzialmente reiterativi delle doglianze prospettate innanzi ai giudici della Corte territoriale e si pongono in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "è inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato" (Cass. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 -01); - in secondo luogo, perché non è stato dimostrato, trattandosi di doppia conforme, alcun macroscopico travisamento del fatto; - infine, perché - come risulta chiaramente dalla loro lettura - sono meramente fattuali, e conseguentemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. 1.2. Sono invece infondati il quarto e il sesto motivo di ricorso, che saranno presi in esame congiuntamente, attesa l'identità della materia trattata. E, infatti, con il quarto motivo di ricorso il ricorrente ha sostenuto che, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] partecipato ad alcuna delle riunioni nel corso delle quali si era stabilito di procedere a una "ronda", lo stesso non poteva sapere che uno dei correi aveva con sé un'arma, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere escluso il suo concorso nella detenzione e nel porto della stessa; mentre con il sesto motivo di impugnazione ha censurato l'affermazione secondo cui l'imputato, per non rispondere della detenzione della pistola mitragliatrice, avrebbe dovuto provare la non detenzione di quell'arma in capo al soggetto che la portava con sé. Quanto sopra premesso, osserva il Collegio che i giudici del merito hanno dimostrato con argomenti inoppugnabili che uno dei partecipanti alla "ronda" aveva con sé una pistola mitragliatrice. Ora, il primo problema giuridico posto dal ricorrente è se il possesso di un'arma da parte di una persona facente parte di un gruppo intento a commettere un reato integra gli estremi dei delitti di detenzione e di porto abusivo di arma anche da parte dei compartecipi. Ebbene, in ordine a tale questione si è ormai consolidata unii giurisprudenza, secondo cui "il concorso di persone nel porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla semplice appartenenza dell'arma a uno solo dei concorrenti, se con questo gli altri abbiano programmato dei reati prevedendo la necessità della utilizzazione dell'arma e abbiano poi realizzato questi reati accompagnandosi nel luogo in cui essi dovevano essere consumati". (Cass. pen., sez., 2, sentenza n. 45286 del 23 settembre 2003, Rv. 226971- 01; conformi: Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 14852 del 22 ottobre 1990, Rv. 185759- 01; Cass. pen., sez. 1, sentenza n. 7379 del 28 maggio 1993, Rv. 195269-01). Il secondo problema posto in subordine dalla difesa dell'imputato è invece se in una fattispecie quale quella in esame, il [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere solo di concorso nel delitto di porto abusivo dell'arma e non in quello della sua detenzione. Ebbene, con riferimento a tale questione, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, "qualora venga attribuito a un imputato il reato di porto illegale di arma, la sua responsabilità in ordine al connesso reato di detenzione illegale della stessa è presunta, in quanto tale reato costituisce il normale antecedente logico del primo e può escludersi solo in caso di prova contraria, per cui, difettando tale prova, è ravvisabile il concorso tra i due reati, in quanto si tratta di condotte diverse che integrano distinte ipotesi delittuose, salvo che non si dimostri che l'inizio della detenzione non coincide cronologicamente con il porto" (Cass. pen., sez. 2, sentenza n. 46286 del 23 settembre 2003, Rv. 226970-01; conforme: Cass. pen., sez.4, sentenza n. 34359 dell'Il giugno 2002, Rv. 222372-01). A questa giurisprudenza si sono uniformati i giudici della Corte di appello di Napoli, i quali — come si è prima precisato - hanno dimostrato la consapevolezza da parte i tutti i partecipanti alla "ronda" del porto dell'arma quanto meno da parte di uno di essi, desunta proprio dal modus operandi a quell'evento criminale; e hanno altresì affermato che per non rispondere della detenzione della pistola mitragliatrice, ma solo del porto della stessa, sarebbe stato necessario dimostrare, cosa questa non avvenuta, che l'inizio della detenzione e del porto di quell'arma coincidevano. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa del Tabbita ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per genericità dello stesso; e infatti, il ricorrente, dopo avere riassunto le ragioni adottate dai giudici del merito per giustificare la condanna del Tabbita, si è limitato ad affermare che tali ragioni erano manifestamente illogiche, ma non ha adempiuto all'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base della censura medesime, al fine di consentire a questa Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato; conseguentemente il motivo di ricorso in questione difetta del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità della impugnazione, dal combinato disposto degli articoli 591 e 581, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.. 2.2. E' inammissibile il secondo motivo di ricorso nella parte in cui la difesa del Tabbita ha sostenuto il difetto di motivazione in ordine alla partecipazione del Tabbita sia al clan Sarno-[OSCURATO:PERSONA], sia alla "ronda" armata. Anche in questo caso i giudici della Corte di appello di Napoli hanno dimostrato con argomenti privi di vizi logici che l'imputato faceva parte del clan camorristico su indicato; e a tale conclusione detti giudici sono giunti grazie alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "ricche di contenuti e di dettagli anche sulle specifiche attività del clan" e piene di elementi comuni con le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, dalle quali emergeva, pertanto, l'appartenenza dell'imputato alla consorteria criminale in esame.Ne è sostenibile che i giudici del merito abbiano travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva fatto parte del corteo e aveva dichiarato che il Tabbita, insieme al [OSCURATO:PERSONA], faceva parte della "ronda" armata. Né, infine, è di alcun rilievo che la moto Sii cui viaggiavano il [OSCURATO:PERSONA] e il Tabbita fosse l'ultima del corteo criminale, circostanza questa di fatto che, come ritenuto dai giudici del merito, non è certo idonea a escludere la responsabilità dei suddetti imputati. E', invece, infondata quella parte del secondo motivo in cui il ricorrente ha sostenuto che il Tabbita non dovrebbe rispondere della detenzione e del porto della pistola mitragliatrice. A tal fine il Collegio osserva che è del tutto destituita di fondamento la tesi difensiva secondo cui non avendo il Campanile dichiarato che il Tabbita aveva partecipato alle riunioni organizzate dal gruppo [OSCURATO:PERSONA] per decidere il modo con cui contrastare il clan Mazzarella, non potrebbe evincersi la partecipazione del suddetto imputato alla programmazione del corteo del 3 maggio e difetterebbe quindi la prova del suo concorso nella detenzione e nel porto della pistola mitraglietta. Come si è avuto modo di precisare, infatti, la prova della conoscenza che la "ronda" era armata è stata logicamente ravvisata dai giudici del merito grazie alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], il quale ha espressamente indicato che tutti i partecipanti al corteo si erano incontrati nella casa di [OSCURATO:PERSONA], e che da quel luogo si erano mossi ben sapendo che quanto meno alcuni del gruppo avevano con sé armi da fuoco. Per quanto concerne, poi, la questione giuridica relativa al concorso di persone nella detenzione e nel porto di un'arma tenuta da uno dei componenti del gruppo, il motivo è infondato per le stesse ragioni esposte al punto 1.2. della presente motivazione, che qui si intendono richiamate, al fine di evitare inutili ripetizioni. 2.3. E' inammissibile il terzo motivo di ricorso, con il quale il difensore del Tabbita ha censurato l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n 203 del 1991. Così come riferito per l'analoga doglianza posta dal difensore del [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Napoli hanno evidenziato che l'individuazione di [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe della consorteria criminosa, e la sua presenza quale partecipe delle uscite intimidatorie sulle motociclette, con la specifica volontà di agevolare la supremazia del clan camorristico di cui faceva parte, rende pienamente configurabile l'applicazione dell'aggravante in parola. E tale motivazione, per le ragioni prima esposte in relazione all'analogo motivo proposto dal coimputato, regge alle doglianze difensive che, oltre a essere reiterative di quelle proposte in grado di appello, sono anche censure di merito.2.4. E' inammissibile il quarto motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente sostiene che i giudici della Corte di appello di Napoli avrebbero reso una motivazione apparente in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Va subito precisato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e che anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ciò posto, la Corte osserva la Corte che i giudici della Corte di appello di Napoli, hanno motivato il diniego della concessione del beneficio previsto dall'art. 62-bis cod. pen., "considerato il disvalore del fatto posto in essere dagli imputati, la chiara appartenenza degli stessi ad ambienti camorristici e in definitiva l'assenza di qualsivoglia elemento valutabile positivamente", in favore degli stessi. E tale motivazione, logica e conforme alla giurisprudenza su citata, resiste perciò alle censure difensive. 3. Ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]. 3.1. E' infondato il motivo di ricorso, con il quale la difesa del D'Amico ha sostenuto che la sentenza impugnata sarebbe nulla per l'esistenza di due diverse versioni dei fatti, ritenute entrambe attendibili dai giudici della Corte di appello, che avrebbe determinato una palese contraddittorietà della motivazione. In effetti, la difesa del D'Amico aveva sostenuto nel giudizio di secondo grado che sussistevano discrasie tra le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA]; ma i giudici della Corte di appello di Napoli, nel prendere in esame la censura difensiva, avevano evidenziato che tali discrasie incidevano solo su elementi di contorno del fatto, quali il preciso numero delle moto e dei soggetti partecipanti al corteo, ma che neppure scalfivano il nucleo essenziale del fatto concreto, atteso che: - "tutti gli imputati erano presenti quel giorno sul luogo del delitto a bordo di motociclette costituenti un corteo armato"; "gli appartenenti al clan erano soliti effettuare delle ronde e che l'arma (indipendentemente da chi ne avesse la materiale disponibilità) era stata estratta"; - "tutti gli imputati erano pienamente consapevoli della disponibilità dell'arma in capo al gruppo"; - "la partecipazione dei D'Amico al fatto in esame era stata confermata da molte testimonianze (tra le quali, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])".Dunque, i giudici del secondo grado non hanno reso una motivazione contraddittoria, ma hanno correttamente evidenziato il nucleo centrale delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia dalle quali desumere la responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro attribuiti. Del tutto destituita di fondamento è poi l'eccezione difensiva secondo la quale il riconoscimento fotografico operato dagli agenti di polizia operanti non sarebbe attendibile. Anche tale eccezione era stata proposta innanzi ai giudici della Corte di appello di Napoli, i quali hanno riferito che i suddetti agenti, Balsamo e Masucci, sono attendibili "in quanto, oltre a riconoscere i due fratelli attraverso un album fotografico, hanno senza ulteriori indugi ed esitazioni effettuato il medesimo riconoscimento, indicando nell'aula di udienza le persone dei due imputati"; ma hanno anche aggiunto che il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto l'attendibilità delle suddette persone, attesa "la dinamica dell'incontro, caratterizzata dalla stretta vicinanza degli operatori a tali soggetti, nonché i diversi e numerosi anni di esperienza degli stessi sul campo". Ebbene, tale motivazione - del tutto logica - resiste alla doglianza difensiva in esame. Né è sostenibile che sia viziata da illogicità quella parte di motivazione nella quale i giudici della Corte di appello di Napoli hanno ritenuto prive di rilevanza le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo detti giudici, infatti, "l'inattendibilità era determinata da due elementi specifici: anzitutto perché dichiarazioni provenienti da soggetto che non faceva parte del corteo di motociclette e che avrebbe descritto l'episodio da circa 30 metri di distanza dal fatto, rendendo la propria dichiarazione certamente dubbia e, inoltre, perché il suo narrato trovava precisa smentita nelle ultime dichiarazioni fornite alla Giustizia dal collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], la cui dichiarazione assumeva fondamentale importanza, avendo costui dichiarato di avere partecipato direttamente al corteo, menzionando i nomi dei vari soggetti che erano in sella alle motociclette, tra i quali i due fratelli D'Amico". E anche tale motivazione è priva di vizi logici e resiste alla censura difensiva in esame. Quanto alla residua censura, contenuta sempre nel primo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha dedotto l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla dichiarazione del testimone [OSCURATO:PERSONA] - il quale aveva dichiarato che il giorno 3 maggio 2008, probabilmente nella mattinata, si era recato a casa di D'[OSCURATO:PERSONA] e l'aveva trovato in pigiama - essa non è, a giudizio del Collegio, idonea a scalfire il complessivo argomentare della decisione impugnata. E in vero, la Corte di appello di Napoli ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l'assorbente concludenza delle prove valutate e, dall'altro, la difesa non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, tenuto conto di quanto evidenziato alle pagg. 39 e 40 della sentenza di primo grado e cioè che il colloquio tra l'ispettore Polcino e D'[OSCURATO:PERSONA] era avvenuto "necessariamente almeno una settimana dopo il fatto in contestazione", così come doveva ritenersi sulla base della circostanza che, nel corso del colloquio medesimo, si era fatto richiamo a un accadimento notorio, verificatosi il 10 maggio 2008. 3.2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa dell'imputato ha sostenuto che i giudici della sentenza impugnata avrebbero errato ad affermare il concorso del D'Amico nel reato di detenzione e di porto della pistola mitraglietta, invece di ritenere che il di lui comportamento rientrasse nell'ambito della mera connivenza non punibile, come del resto avrebbe stabilito la Corte di cassazione in sede cautelare. L'eccezione era stata proposta anche innanzi ai giudici del secondo grado, i quali l'avevano disattesa facendo riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è, invece, richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. (cfr., da ultimo, Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 34754 del 20 novembre 2020, RV. 280244-02). E tale consapevole contributo era stato ravvisato dai suddetti giudici nella circostanza della presenza attiva e cosciente del D'Amico al corteo armato, che aveva rafforzato gli interessi e l'azione del gruppo. E' pur vero che in sede cautelare questa Corte aveva annullato con rinvio le ordinanze del Tribunale del riesame di Napoli, che avevano confermato il provvedimento restrittivo della libertà personale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, affermando che per configurare il coinvolgimento dell'indagato nell'altrui condotta delittuosa, quanto meno come rafforzamento del proposito dell'autore materiale, e non una mera connivenza, sarebbe stato necessario dimostrare che l'imputato non solo conosceva che uno dei complici deteneva la pistola mitraglietta, ma che quest'ultima era portata in funzione di uno scopo comune; circostanza ultima che il Tribunale per il riesame non aveva verificato e accertato. E però, all'epoca in cui vennero emesse le due sentenze della Corte di cassazione in materia cautelare, mancavano nel processo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (sulla cui attendibilità si è già detto), il quale, come si è avuto modo di chiarire, aveva riferito che la "ronda" era stata programmata e pianificata e che tutti erano a conoscenza della presenza delle armi, necessarie per dare un segnale di forza e di supremazia ai clan camorristici rivali. Ed è