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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 18211/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dirigetto della richiesta di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa avanzatonell’interesse di XXXXXXXXXX, sottoposto all’affidamento in prova terapeutico.Nei confronti di tale decreto XXXXX, tramite il difensore, proponeva ricorso percassazione, contestando, in sintesi, l’insussistenza del potere del Presidente del Tribunaledi sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Successivamente, con atto del 09/04/2026, il procuratore speciale del ricorrente,avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava atto di rinuncia al ricorso, firmato anche dalla medesimaparte, in cui dava atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione,essendo stato il XXXXX, nelle more, autorizzato a svolgere attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA]'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente dellasopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che nedetermina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesseall'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quelladella rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole noncomportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0.,Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01).

Nel caso in esame, il ricorrente, in atto di rinuncia, ha dato conto delle ragionisottese alla scelta abdicativa, rappresentate dall’essere stato il XXXXX, nelle more delladecisione, autorizzato a svolgere attività lavorativa.Alla luce di quanto sopra, deve quindi intendersi venuto meno il suo interesse adavere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determinal'inammissibilità.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venirmeno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv.272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:PERSONA] FATTOCon il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dirigetto della richiesta di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa avanzatonell’interesse di XXXXXXXXXX, sottoposto all’affidamento in prova terapeutico.Nei confronti di tale decreto XXXXX, tramite il difensore, proponeva ricorso percassazione, contestando, in sintesi, l’insussistenza del potere del Presidente del Tribunaledi sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.Successivamente, con atto del 09/04/2026, il procuratore speciale del ricorrente,avv. [OSCURATO:PERSONA], depositava atto di rinuncia al ricorso, firmato anche dalla medesimaparte, in cui dava atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione,essendo stato il XXXXX, nelle more, autorizzato a svolgere attività lavorativa.[OSCURATO:PERSONA]'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente dellasopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che nedetermina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesseall'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quelladella rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole noncomportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, 0.,Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, Larosa, Rv. 242816 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente, in atto di rinuncia, ha dato conto delle ragionisottese alla scelta abdicativa, rappresentate dall’essere stato il XXXXX, nelle more delladecisione, autorizzato a svolgere attività lavorativa.Alla luce di quanto sopra, deve quindi intendersi venuto meno il suo interesse adavere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determinal'inammissibilità.Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venirmeno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv.272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910).Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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