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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21395/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato, tra l'altro, che il ruolo, assunto dall'imputato, non poteva definirsi "sfumato" e che egli, provvedendo alla consegna di diversi telefoni cellulari a mani di Castellana e garantendo a quest'ultimo, quantomeno nella misura del 50%, la remunerazione concordata, aveva svolto un ruolo connotato da una efficienza causale non trascurabile); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; rilevato che il motivo — con cui il ricorrente ha censurato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. — è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 12 e 13 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato, tra l'altro, che il ruolo, assunto dall'imputato, non poteva definirsi "sfumato" e che egli, provvedendo alla consegna di diversi telefoni cellulari a mani di Castellana e garantendo a quest'ultimo, quantomeno nella misura del 50%, la remunerazione concordata, aveva svolto un ruolo connotato da una efficienza causale non trascurabile); ritenuto che il ricorso è inammissibile e ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis