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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17760/2026

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lagoli Loris (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio,rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma allaVia delle Baleniere n. 18 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 7645/2018Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 17760/2026Data pubblicazione 03/06/2026Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del Direttore protempore;-litisconsorte processuale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3521/2017, depositata il 6/9/2017;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Rilevato cheM.L.

Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento e i sociMalagoli Loris e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello indicata in epigrafe nei confrontidell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, anch’essoparte del giudizio di appello;sia la vocatio in ius che la notificazione del ricorso sono state fatte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., estinta per legge apartire dal primo luglio 2017, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016;la proposizione del ricorso è avvenuta successivamente all’estinzionedi Equitalia;il ricorso, dunque avrebbe dovuto essere notificato all’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA] presso la sua sede legale, ai fini della correttainstaurazione del contraddittorio con essa;Considerato cheoccorre riconoscere alla parte ricorrente un termine per provvedere allanotifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], ai sensidell’art. 331 c.p.c.; P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente diprovvedere alla notifica del ricorso e della presente ordinanzar.g. n. 7645/2018 a.c. 10/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 7645/2018Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 17760/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], presso la sua sede legale,concedendo, all’uopo, il termine di sessanta giorni a decorrere dallacomunicazione della presente ordinanza.Si comunichi ai difensori delle parti.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7645/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lagoli Loris (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio,rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma allaVia delle Baleniere n. 18 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 7645/2018Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 17760/2026Data pubblicazione 03/06/2026Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del Direttore protempore;-litisconsorte processuale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 3521/2017, depositata il 6/9/2017;udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Rilevato cheM.L. Arredamenti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento e i sociMalagoli Loris e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza di appello indicata in epigrafe nei confrontidell’Agenzia delle Entrate e dell’agente della riscossione, anch’essoparte del giudizio di appello;sia la vocatio in ius che la notificazione del ricorso sono state fatte neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., estinta per legge apartire dal primo luglio 2017, ai sensi del d.l. n. 193 del 2016;la proposizione del ricorso è avvenuta successivamente all’estinzionedi Equitalia;il ricorso, dunque avrebbe dovuto essere notificato all’Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA] presso la sua sede legale, ai fini della correttainstaurazione del contraddittorio con essa;Considerato cheoccorre riconoscere alla parte ricorrente un termine per provvedere allanotifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], ai sensidell’art. 331 c.p.c.; P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando alla parte ricorrente diprovvedere alla notifica del ricorso e della presente ordinanzar.g. n. 7645/2018 a.c. 10/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 7645/2018Numero sezionale 3057/2026Numero di raccolta generale 17760/2026Data pubblicazione 03/06/2026all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA], presso la sua sede legale,concedendo, all’uopo, il termine di sessanta giorni a decorrere dallacomunicazione della presente ordinanza.Si comunichi ai difensori delle parti.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 7645/2018 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]