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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2025

Cassazione n. 32903/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA],del Foro di Roma, con indirizzo PEC indicato in atti; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato; -intimata - avverso la sentenza n. 421 del 2020 , pronunciata il 3/02/2020 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto , sez. 1 , e pubblicata il 22/09/2020; udita la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: IRAP –Autonoma organizzazione. -2 - [OSCURATO:PERSONA]

1. Al ricorrente v eniva notificat o avviso di accertamento n.

T6301FF02949 per maggiore IRPEF, IRAP e IVA, i n relazione all ’ anno d’imposta 2012.

2. In primo grado le parti raggiungevano un accordo per la cessazione della materia del contendere relativamente a IRPEF ed IVA , mentre la Commissione provinciale rigettava il ricorso del contribuente in merito all’IRAP, argomentando per la sussistenza dell’autonomia organizzativa quanto all’attività del professionista (commercialista), attese il carattere non meramente esecutivo delle mansioni svolte dall’unica dipendente (segretaria).

3. Anche in appello, le doglianze del privato non trovavano accoglimento e in particolare , per quanto rileva , cioè avuto riguardo all’IRAP , veniva sottolineato che, anche per il contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello CCNL studi professionali, non poteva negarsi il requisito organizzativo, dato l’impiego di personale con competenzenon di pura segreteria.

4. Contro tale pronuncia di rigetto, compiutamente indicata in intestazione, propone ricorso per cassazione il contribuente, il quale si riporta anche a una successiva memoria illustrativa.

L’Ufficio erariale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, exart. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. , la pronuncia gravata è censurata per motivazione apparente, in violazione del c.d. minimo costituzionale.

Il motivo è inammissibile.

Attraverso la deduzione (peraltro infondata) di un apparato motivazionale solo graficamente esistente (si è già detto– viceversa – che la CTR argomentava circa le caratteristiche del contratto di lavoro dell’impiegata), parte ricorrente tenta di sottoporre a questa Suprema Corte -3 - il riesame nel merito, notoriamente precluso , de l materiale probatorio introdotto in corso di causa.

Ciò si evidenzia laddove in ricorso si lamenta, ad esempio, che la Commissione di secondo grado avrebbe ignorato la natura intuitu personae degli incarichi ricevuti dal professionista, ovvero il tipo di diploma posseduto dalla dipendente.

2. Con il secondo mezzo, questa volta per asserito omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizioe oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, il ricorrente si duole della (sic) motivazione apparente in ordine alla mancata considerazione di fatti, il cui esame avrebbe a suo dire comportato undiverso esito del gravame di appello.

Anche questa doglianza, a parte l’incongrua mescolanza di due profili distinti di illegittimità, non è ammissibile, perché si risolve nella pretesa di affidare al Giudice nomofilattico lo scrutinio del merito della controversia.

E valga il vero.

Si ribadisce che gli onorari afferivano a contratti stipulati intuitu personae, che solo il professionista titolare dello studio avrebbe potuto svolgere, senza affidarli neppure in minima parte ad altri.

Si sottolinea l’incidenza del costo della dipendente (18%) rispetto ai ricavi.

Si ritorna sui ridotti compensi riconosciuti a terzi (un notaio e un avvocato).

Si passano in rassegna i valori economici dei beni strumentali.

In breve, si investe questa Corte dell’intero processo e non dei soli aspetti riservati al controllo di legittimità.

Il mezzo azionato è poi inammissibile anche per un’altra fondamentale ragione: gli aspetti della vicenda storica così evidenziati in ricorso sono molteplici, ché nonsi possono ridurre ad uno soltanto, e per di più non sono dotati del requisito della decisività, atteso che la giurisprudenza di questa Sezione ha viceversa di recente in più occasioni ravvisato gli estremi della debenza dell’IRAP in casi affatto sovrapponibili a quello di specie (Sez. 5, ordinanza n. 10422 del 21/04/2025 Rv. 674952-01: “In tema di IRAP, il -4 - presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anche qualora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale di terzi remunerati”; Sez. 6-5, ordinanza n. 23466 del 06/10/2017, Rv. 646310- 01: “In tema diIRAP, ai fini del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, due unità lavorative "part time" sono tendenzialmente equivalenti ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’autonoma organizzazione di un esercente la professione medica per essersi avvalso di due lavoratori "part time" svolgenti mansioni disegreteria, omettendo di verificare se, in concreto, gli stessi fossero equivalenti ad un lavoratore tempo pieno”;Sez. 6-5, ordinanza n. 26293 del 20/12/2016, Rv. 642397-01: “In tema di IRAP, sussiste il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga dell'opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time”).

Infine, il secondo motivo di doglianza, in presenza di una doppia conforme, non avrebbe potuto neppure essere proposto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico, atteso il chiaro dettato del comma 4 dell’art. 360 c.p.c.: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)».

Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate come in dispositivo) e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidain € 1.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito. -5 - Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA],del Foro di Roma, con indirizzo PEC indicato in atti; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato; -intimata - avverso la sentenza n. 421 del 2020 , pronunciata il 3/02/2020 dalla Commissione tributaria regionale del Veneto , sez. 1 , e pubblicata il 22/09/2020; udita la relazione svoltain c.c. dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IRAP –Autonoma organizzazione. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Al ricorrente v eniva notificat o avviso di accertamento n. T6301FF02949 per maggiore IRPEF, IRAP e IVA, i n relazione all ’ anno d’imposta 2012. 2. In primo grado le parti raggiungevano un accordo per la cessazione della materia del contendere relativamente a IRPEF ed IVA , mentre la Commissione provinciale rigettava il ricorso del contribuente in merito all’IRAP, argomentando per la sussistenza dell’autonomia organizzativa quanto all’attività del professionista (commercialista), attese il carattere non meramente esecutivo delle mansioni svolte dall’unica dipendente (segretaria). 3. Anche in appello, le doglianze del privato non trovavano accoglimento e in particolare , per quanto rileva , cioè avuto riguardo all’IRAP , veniva sottolineato che, anche per il contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello CCNL studi professionali, non poteva negarsi il requisito organizzativo, dato l’impiego di personale con competenzenon di pura segreteria. 4. Contro tale pronuncia di rigetto, compiutamente indicata in intestazione, propone ricorso per cassazione il contribuente, il quale si riporta anche a una successiva memoria illustrativa. L’Ufficio erariale è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, exart. 360, comma 1, n. 4 , c.p.c. , la pronuncia gravata è censurata per motivazione apparente, in violazione del c.d. minimo costituzionale. Il motivo è inammissibile. Attraverso la deduzione (peraltro infondata) di un apparato motivazionale solo graficamente esistente (si è già detto– viceversa – che la CTR argomentava circa le caratteristiche del contratto di lavoro dell’impiegata), parte ricorrente tenta di sottoporre a questa Suprema Corte -3 - il riesame nel merito, notoriamente precluso , de l materiale probatorio introdotto in corso di causa. Ciò si evidenzia laddove in ricorso si lamenta, ad esempio, che la Commissione di secondo grado avrebbe ignorato la natura intuitu personae degli incarichi ricevuti dal professionista, ovvero il tipo di diploma posseduto dalla dipendente. 2. Con il secondo mezzo, questa volta per asserito omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizioe oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, il ricorrente si duole della (sic) motivazione apparente in ordine alla mancata considerazione di fatti, il cui esame avrebbe a suo dire comportato undiverso esito del gravame di appello. Anche questa doglianza, a parte l’incongrua mescolanza di due profili distinti di illegittimità, non è ammissibile, perché si risolve nella pretesa di affidare al Giudice nomofilattico lo scrutinio del merito della controversia. E valga il vero. Si ribadisce che gli onorari afferivano a contratti stipulati intuitu personae, che solo il professionista titolare dello studio avrebbe potuto svolgere, senza affidarli neppure in minima parte ad altri. Si sottolinea l’incidenza del costo della dipendente (18%) rispetto ai ricavi. Si ritorna sui ridotti compensi riconosciuti a terzi (un notaio e un avvocato). Si passano in rassegna i valori economici dei beni strumentali. In breve, si investe questa Corte dell’intero processo e non dei soli aspetti riservati al controllo di legittimità. Il mezzo azionato è poi inammissibile anche per un’altra fondamentale ragione: gli aspetti della vicenda storica così evidenziati in ricorso sono molteplici, ché nonsi possono ridurre ad uno soltanto, e per di più non sono dotati del requisito della decisività, atteso che la giurisprudenza di questa Sezione ha viceversa di recente in più occasioni ravvisato gli estremi della debenza dell’IRAP in casi affatto sovrapponibili a quello di specie (Sez. 5, ordinanza n. 10422 del 21/04/2025 Rv. 674952-01: “In tema di IRAP, il -4 - presupposto dell'autonoma organizzazione sussiste anche qualora venga accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l'esercizio della propria attività dell'attività professionale di terzi remunerati”; Sez. 6-5, ordinanza n. 23466 del 06/10/2017, Rv. 646310- 01: “In tema diIRAP, ai fini del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione, due unità lavorative "part time" sono tendenzialmente equivalenti ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l’autonoma organizzazione di un esercente la professione medica per essersi avvalso di due lavoratori "part time" svolgenti mansioni disegreteria, omettendo di verificare se, in concreto, gli stessi fossero equivalenti ad un lavoratore tempo pieno”;Sez. 6-5, ordinanza n. 26293 del 20/12/2016, Rv. 642397-01: “In tema di IRAP, sussiste il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ove il professionista si avvalga dell'opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time”). Infine, il secondo motivo di doglianza, in presenza di una doppia conforme, non avrebbe potuto neppure essere proposto sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storico, atteso il chiaro dettato del comma 4 dell’art. 360 c.p.c.: «Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4)». Per le esposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate come in dispositivo) e declaratoria di sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibilee condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidain € 1.400 per compensi, oltre spese prenotate a debito. -5 - Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articol
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