CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2021
Cassazione n. 34822/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21803-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] DAVIDE, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro '_uCA A [OSCURATO:PERSONA], PISCIOTTAVANTONELLA, rappresentati e à,U-3 difesi dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 331/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; 17. R.G. 21803/2016 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 7 marzo 2016, n. 331, che, in accoglimento dell'eccezione degli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] per essere stata proposta oltre il termine c.d. breve previsto dall'art. 326 c.p.c. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi: 1. il primo motivo lamenta violazione eio falsa applicazione dell'art. 82 del r.d. 37/1934, alla luce della interpretazione data dalla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 alle modifiche apportate agli artt. 366 e 125 c.p.c. dall'art. 25 della legge n. 183/2011; 2. il secondo motivo contesta "contraddittorietà, fino al limite della illogicità", della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla interpretazione data alla pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012. I motivi sono fondati. La Corte d'appello, rilevato che il difensore di parte appellante non aveva eletto domicilio nel circondario del Tribunale di Paola dinanzi al quale si era svolto il giudizio di primo grado e che aveva però provveduto a indicare "negli scritti difensivi depositati agli atti di causa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata", ha ritenuto che la pronuncia delle sezioni unite n. 10143/2012 (che ha affermato il principio della operatività della domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è in corso il giudizio a norma dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, solo qualora il difensore non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine), non può che riferirsi alle comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, la cui valida effettuazione esclusivamente per via telematica è stata sancita dall'art. 17 d.l. 179/2012, convertito nella I. n. 221/2012. Al contrario - ha sostenuto la Corte d'appello - la previsione di analogo obbligo di notifica di atti in materia civile al difensore a istanza di parte è stata introdotta solo dal d.l. n. 90/2014, il cui art. 52 ha inserito nel citato di. n. 179/2012, con decorrenza dal 19 agosto 2014, l'art. 16-sexies in materia, cosicché all'epoca dell'effettuazione della notificazione della sentenza appellata nell'ambito del giudizio in esame, risalente al marzo 2014, non poteva ancora ritenersi sussistente in capo al difensore alcun obbligo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata degli atti ovvero dei provvedimenti, essendo il ricorso a quest'ultima modalità meramente facoltativo. Il ragionamento della Corte, nel circoscrivere alle notificazioni e comunicazioni della cancelleria l'operatività del principio di diritto enunciato dalla citata pronuncia n. 10143/2012, è erroneo in quanto le sezioni unite hanno enunciato un principio generale, come d'altro canto si evince dal fatto che nel caso che ha dato luogo alla pronuncia non vi era stata una notificazione a cura della cancelleria, ma si trattava di una notificazione di parte (la notificazione del ricorso per cassazione). Pertanto, la notificazione della sentenza di primo grado, effettuata presso la cancelleria della Corte d'appello di Catanzaro, non era notificazione idonea a determinare il decorso del termine breve di cui all'art. 325, comma 1 c.p.c., con conseguente tempestività della proposizione dell'appello. II. Il ricorso va quindi accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, in data 25 m