Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20644/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] integrazione guadagni straordinaria [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 14618/2021 Cron.

Rep.

Ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1663/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2020 R.G.N. 2048/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], an che in ordine alle spese del doppio grado del giudizio;ha accolto in parte l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato la società al pagamento, in favore della Difonzo, della somma di € 66.147,71, a titolo di risarcimento del danno limitatamente al periodo sino al 10.2.2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; ha rigettato l’appello che la societàaveva proposto nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , contro la stessa sentenza, che aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dei suddettilavoratori e la loro collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore, condannando la società al pagamento di somme pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito dai lavoratori in relazione ai periodi indicati per ognuno di loro, oltre accessori come per legge.

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adodici motivi.

3. Dei lavoratori intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con unico controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate.

4. La ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Come risulta dalla precedente narrativa, già la Corte territo riale rispetto all’appellata [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio, e nessun motivo del ricorso per cassazione in esame investe tale statuizione ; ha, infatti, specificato la ricorrente di aver notificato il ricorso per cassazione alla Montemurno quale mera denuntiatio litis.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si è costituita in questa sede, sicché nulla va disposto circa le speseprocessuali nel rapporto tra lei e la ricorrente.

2. Quanto alla posizione dell’intimata [OSCURATO:PERSONA], i difensori della ricorrente e di quest’ultima, con istanza da loro sottoscritta, dando atto che tali parti avevano conciliato la controversia con verbale sottoscritto in data 22.7.2021 (prodotto contestualmente all’istanza), statuendo anche in ordine alle spese, hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.Occorre, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], senza che risulti necessario provvedere sulle spese tra tali parti, sia perché queste ultime nella loro istanza congiunta dichiarano di averle già regolate, sia perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in questa sede di legittimità.

3. Il ricorso– ormai da considerare esclusivamente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -non è meritevole di accoglimento per le ragioni diffusamente es poste in plurime decisioni di questa Corte in analoghe controversie, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non direttamente esaminato (v.

Cass. n. 37021 del 2022; Cass. n. 33343 del 2022; Cass. n. 31927 del 2022; Cass. n. 31923 del 2022; Cass. n. 31866 del 2022; Cass. n. 31856 del 2022; Cass.n. 31855 del 2022; Cass. n. 31854 del 2022; Cass. n. 31843 del 2022; Cass. n. 31841 del 2022; Cass. n. 31840 del 2022; Cass. n. 31839 del 2022; Cass. n. 28421 del 2022).

4. Con il primomotivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si sostiene che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’inerzia deilavoratori – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – ne gli anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto.

5. Il motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr. sul punto, Cass. n. 19235 del 2011: “In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche.

Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.”; v., altresì, di recente, Cass. n. 2739 del 2018: “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni”; in senso analogo v.

Cass. n. 3657 del 2020: “La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”).

6. Con il secondo motivo –denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto.

7. La censura è infondata perché la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichiuna temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione” (Cass. n. 10236 del 2009).8.

Con il terzo motivo si deduce, a mente del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la “nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS”.

9. Il motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta, argomentando: “Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…) In definitiva, la [OSCURATO:SOCIETA] ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione”.

Come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che com porta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere illegittima la sospensione in cassa integrazione del lavoratore, mentre eventuali insufficienze motivazionali non sono più sindacabili innanzi a questa Corte.

10. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, criticando la sentenza impugnata per avere di fatto “confuso” la specificità dell’individuazione dei criteri, rispetto alle concrete modalità applicative”.11.

Il motivo è da rigettare per le ragioni già espresse nei precedenti richiamati in premessa; invero, già la genericità dei criteri si riverbera, inevitabilmente, in chiave negativa, sugli adempimenti prescritti dall’art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 (sicché la deduzione della predetta genericità è idonea ad identificare il “petitum” coerente con la previsione normativa); inoltre, la doglianza non si confronta con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnico- organizzative, ha evidenziato che “La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: … [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno de tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … (…) Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario ; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri; le stesse ragioni sono state poste a base, da parte dei giudici di seconde cure, correttamente anche in relazione alla statuizione concernente la illegittimità delle proroghe che comunque si riferivano ad un accordo genetico viziato da una inammissibile genericità.

12. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo, la Corte pugliese, tenuto conto della circostanza che i criteri fissati negli accordi erano stati oggetto di discussione nell’ambito degli incontri presso il Ministero del Lavoro.

13. La censura è inammissibile, poiché con essa – a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. –si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (id est: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il Ministero del Lavoro) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri.14.

Con il sesto motivo si denunciala “Violazione della L. 148/2015 ratione temporis vigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3) –Omesso esame della nuova disciplina neanche invocata in ricorso”.

Deduce la ricorrente che la CIGS disposta a far data dal 14.10.2015, in quanto successiva all’abrogazione dell’art. 1 L. 223/1991, è regolamentata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 148/2015, che la controparte non aveva sollevato alcun tipo di eccezione in relazione alla nuova disciplina che ha integralmente riformato gli ammortizzatori sociali, che ne derivava l’inammissibilità di ogni domanda formulata in merito alla cassa disposta a seguito della procedura del 14.10.2015, e in tutta la sentenza di appello (così come in quella di primo grado) non è stato effettuato neanche un richiamo a detta disposizione di legge.

15. Con il settimo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.) –L’indicazione del criterio di selezione del personale coinvolto dalla procedu ra di CIGS del 14.10.2015, l’incontestata legittimità del trasferimento del ricorrente presso la sede di Ginosa, la sospensione integrale dell’attività presso l’unità produttiva e la contestuale sospensione di tutti i dipendenti ivi addetti”.

16. Con l’ottavo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. 223/1991 e dell’art. 24, comma 2, 148/2015 (art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c.)”, nella parte in cui erroneamente la sentenza d’appello ha evidenziato una pretesa genericità del criterio relativo all’identificazione dei lavoratori sospesi.

17. Tali tre motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

18. Essi sono inammissibili.

18.1. Con precipuo riferimento al settimo motivo, occorre, anzitutto, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).

18.2. Nel caso in esame, però,a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti.

18.3. Inoltre, l’impugnante assume che la Corte territoriale avrebbe “omesso di esaminare il testo dell’accordo (peraltro sottoscritto in virtù del D.lgs. 148/2015…”, ma essa stessa deduce in realtà che la decisione della Corte “è basata su un’errata lettura dell’accordo sindacale” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamando il passo motivazionale in cui l’accordo stesso è stato considerato (cfr. pag. 28 del ricorso in esame); pertal modo ammettendo che anche tale accordo è stato esaminato.

19. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, ancora, ed in ciò consiste la loro connessione, fanno tutti riferimento, in varia chiave, alla nuova disciplina in tema di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, in particolare con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015.

20. Si deve allora richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in materia di ricorso per cassazione i motivi –a pena d’inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudizio di legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito, infatti, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di impugnazione ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che regola l’esercizio stesso del diritto di gravame in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno presentate in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di modificare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (così, di recente, Cass. civ., sez.

V, 8.4.2022, n. 11468, ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme).

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dare modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (in tal senso Cass. civ., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).

20.1. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in precedenza unica appellante, pur assumendo che già la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato alcun richiamo al d.lgs. n. 148/2015, neppure deduce che, in qualcuno dei suoi motivi d’appello, avesse posto alla Corte territoriale le question i ora sollevat e , e non considerat e nell’impugnata sentenza, di eventuali “ricadute”della disciplina cui si riferisce almeno con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015.

Ne conseguel’inammissibilità delle suddette tre censure per tali ragioni (nel caso del settimo motivo in aggiunta a quelle già illustrate).

21. Con il nono motivo – denunciando la violazione del disposto di cui all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si contesta che il giudice del gravame non abbia valorizzato alcuni elementi, come l’inerzia de i lavoratori , che avrebbero potuto o dovuto ridurre l’arco temporale di riferimento del compendio risarcitorio, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

22. Con il decimo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha delibato in ordine agli ulteriori motivi fondanti la richiesta della Società di riduzione del compendio risarcitorio (in relazione all’art. 360 co. 1° n. 4 c.p.c.)”.

23. Tali duemotivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento – come più volte statuito da questa Corte – poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla base del quale il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando pertinenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 12089 del 2016, ove si legge che La violazione delle indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati meccanismi di rotazione nella sospensione – in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell’adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 –comporta – in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte – l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale e quindi l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS, dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale , conf. a Cass. n. 19618 del 2011) ed aggiungendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo ; la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione; senza contare che la stessa censura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” –è mal posta, poiché, da un lato, essa denuncia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intellegibile, per un verso, in qual modo i ricorrenti avrebbero potuto essere comunque collocati legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, per ulteriore verso, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria.

24. Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2948 c.c., sostenendo che “le somme richieste dal lavoratore altro non sono che quote di retribuzione ‘illecitamente’ non versate dal datore (non autorizzato a sospenderne la prestazione) e pertanto soggette alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.”.

25. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultando dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) come la questione fosse stata posta nel giudizio di primo grado e come la stessa avesse eventualmente costituito oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (tra molte, Cass. n. 25139 del 2010 e Cass. n. 10376 del 2021).

26. Con il dodicesimo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.) – Omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione, da parte del giudice di prime cure, del disposto di cui agli artt. 414 c.p.c. e 420 c.p.c. –Mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.)”.

Si sostiene che: “Il processo decisionale adottato dalla Corte d’Appello si appalesa viziato anche sotto il profilo della condanna adottata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

E, difatti, a fronte dei ril ievi operati (anche) nel ricorso in appello in ordine alle avverse richieste ed alla modificazione della domanda da condanna generica a condanna specifica, la Corte Territoriale non si è espressa.

Sul punto la stessa Corte ha omesso di esporre qualsivoglia argomentazione sia in ordine all’ an della quantificazione della condanna (i.e, in ordine alla circostanza che i lavoratori potessero ottenere una sentenza di condanna specifica, a fronte di una richiesta di mero accertamento/di condanna generica, formulata in sede di conclusioni del ricorso introduttivo e mai mutata fino all’udienza di discussione), sia in ordine alla misura della quantificazione (i.e, in ordine alla bontà dei conteggi allegati da controparte)”.

27. Ritiene il Collegio che detta censura siainammissibile.

27.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (così, a titolo esemplificativo,Cass. civ., sez.

II, 22.1.2018, n. 1539; e in termini id., sez.

III, 27.1.2014, n. 4704).

Si è, quindi, specificato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente in cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverossia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità –in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 13.10.2022, n. 29952).

27.2. Nel caso in esame, sia nella rubrica di tale motivo che nel suo pur esteso svolgimento non è mai lamentata esplicitamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.Inoltre, la ricorrente neppure si duole espressamente dell’omessa pronuncia della Corte di merito su un suo motivo d’appello, ma sembra riferirsi ad un’anomalia motivazionale, visto che lamenta la “mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e fa esplicito riferimento all’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c., che è appunto la norma del codice di rito che riguarda “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.

Nota, ancora, il Collegio che è pur vero che nello sviluppo del dodicesimo motivo l’impugnante assume che essa “aveva preso posizione in merito alle descritte vicende già in sede di appello, proponendo uno specifico motivo di impugnazione”, nei termini di seguito riportati (cfr. pagg. 53-58 del ricorso per cassazione).

La ricorrente, tuttavia, manca di specificare quale “ numero ” avessero assunto tali deduzion i in forma di individuatoed individuabile motivo d’appello nel suo atto di gravame dell’epoca, laddove la Corte distrettuale ha dato contodi otto motivi di appello, cui ha risposto e nessuno dei quali è stato riferito nei termini ora proposti dalla ricorrente.

27.3. Analoghe considerazioni valgono per la parte della stessa censurache riguarda la “misura della quantificazione” del risarcimento come già determinato dal primo giudice (cfr. pagg. 58-61 del ricorso in appello).

Anche in questo caso, infatti, la ricorrente riporta deduzioni che si assumono contenute nell’atto di appello e che costituivano “motivo di appello sul punto”.

Non precisa, nuovamente, la ricorrente se si trattasse di un ennesimo motivo d’appello, ulteriore rispetto agli otto motivi individuati dalla Corte d’appello.E, come si è già visto, quest’ultima si era senz’altro e motivatamente pronunciata sul settimo motivo d’appello, che concerneva, sotto diversi profili, la quantificazione del risarcimento(cfr. precedente § 23 di questa ordinanza).

Pure sotto tale profilo, infine, la ricorrente, pur sostenendo che la Corte d’appello “è incorsa nel vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccepita mutatio libelli”, sostiene che “Corollario di tale fatto è la carenza – con riferimento a tale aspetto della fattispecie – della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, requisito che – ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. –non può difettare in una sentenza.”

28. Conclusivamente, il ricorsonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto e le spese vanno liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.

La ricorrente è, altresì, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

R igetta nel resto il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.e C.P.A. come

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14618-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] integrazione guadagni straordinaria [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 14618/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1663/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/12/2020 R.G.N. 2048/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dall’attrice [OSCURATO:PERSONA], an che in ordine alle spese del doppio grado del giudizio;ha accolto in parte l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato la società al pagamento, in favore della Difonzo, della somma di € 66.147,71, a titolo di risarcimento del danno limitatamente al periodo sino al 10.2.2014, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo; ha rigettato l’appello che la societàaveva proposto nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , contro la stessa sentenza, che aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione in CIGS del rapporto di lavoro dei suddettilavoratori e la loro collocazione in cassa integrazione guadagni a zero ore, condannando la società al pagamento di somme pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito dai lavoratori in relazione ai periodi indicati per ognuno di loro, oltre accessori come per legge. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato adodici motivi. 3. Dei lavoratori intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con unico controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimaste intimate. 4. La ricorrente ha depositatomemoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come risulta dalla precedente narrativa, già la Corte territo riale rispetto all’appellata [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio, e nessun motivo del ricorso per cassazione in esame investe tale statuizione ; ha, infatti, specificato la ricorrente di aver notificato il ricorso per cassazione alla Montemurno quale mera denuntiatio litis.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non si è costituita in questa sede, sicché nulla va disposto circa le speseprocessuali nel rapporto tra lei e la ricorrente. 2. Quanto alla posizione dell’intimata [OSCURATO:PERSONA], i difensori della ricorrente e di quest’ultima, con istanza da loro sottoscritta, dando atto che tali parti avevano conciliato la controversia con verbale sottoscritto in data 22.7.2021 (prodotto contestualmente all’istanza), statuendo anche in ordine alle spese, hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.Occorre, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], senza che risulti necessario provvedere sulle spese tra tali parti, sia perché queste ultime nella loro istanza congiunta dichiarano di averle già regolate, sia perché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita in questa sede di legittimità. 3. Il ricorso– ormai da considerare esclusivamente con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -non è meritevole di accoglimento per le ragioni diffusamente es poste in plurime decisioni di questa Corte in analoghe controversie, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non direttamente esaminato (v. Cass. n. 37021 del 2022; Cass. n. 33343 del 2022; Cass. n. 31927 del 2022; Cass. n. 31923 del 2022; Cass. n. 31866 del 2022; Cass. n. 31856 del 2022; Cass.n. 31855 del 2022; Cass. n. 31854 del 2022; Cass. n. 31843 del 2022; Cass. n. 31841 del 2022; Cass. n. 31840 del 2022; Cass. n. 31839 del 2022; Cass. n. 28421 del 2022). 4. Con il primomotivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si sostiene che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’inerzia deilavoratori – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – ne gli anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto. 5. Il motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr. sul punto, Cass. n. 19235 del 2011: “In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.”; v., altresì, di recente, Cass. n. 2739 del 2018: “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni”; in senso analogo v. Cass. n. 3657 del 2020: “La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fine è pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”). 6. Con il secondo motivo –denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto. 7. La censura è infondata perché la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichiuna temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione” (Cass. n. 10236 del 2009).8. Con il terzo motivo si deduce, a mente del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la “nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS”. 9. Il motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta, argomentando: “Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…) In definitiva, la [OSCURATO:SOCIETA] ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione”. Come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che com porta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere illegittima la sospensione in cassa integrazione del lavoratore, mentre eventuali insufficienze motivazionali non sono più sindacabili innanzi a questa Corte. 10. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, criticando la sentenza impugnata per avere di fatto “confuso” la specificità dell’individuazione dei criteri, rispetto alle concrete modalità applicative”.11. Il motivo è da rigettare per le ragioni già espresse nei precedenti richiamati in premessa; invero, già la genericità dei criteri si riverbera, inevitabilmente, in chiave negativa, sugli adempimenti prescritti dall’art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 (sicché la deduzione della predetta genericità è idonea ad identificare il “petitum” coerente con la previsione normativa); inoltre, la doglianza non si confronta con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnico- organizzative, ha evidenziato che “La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: … [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno de tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … (…) Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario ; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri; le stesse ragioni sono state poste a base, da parte dei giudici di seconde cure, correttamente anche in relazione alla statuizione concernente la illegittimità delle proroghe che comunque si riferivano ad un accordo genetico viziato da una inammissibile genericità. 12. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, non avendo, la Corte pugliese, tenuto conto della circostanza che i criteri fissati negli accordi erano stati oggetto di discussione nell’ambito degli incontri presso il Ministero del Lavoro. 13. La censura è inammissibile, poiché con essa – a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. –si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (id est: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il Ministero del Lavoro) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri.14. Con il sesto motivo si denunciala “Violazione della L. 148/2015 ratione temporis vigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3) –Omesso esame della nuova disciplina neanche invocata in ricorso”. Deduce la ricorrente che la CIGS disposta a far data dal 14.10.2015, in quanto successiva all’abrogazione dell’art. 1 L. 223/1991, è regolamentata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 148/2015, che la controparte non aveva sollevato alcun tipo di eccezione in relazione alla nuova disciplina che ha integralmente riformato gli ammortizzatori sociali, che ne derivava l’inammissibilità di ogni domanda formulata in merito alla cassa disposta a seguito della procedura del 14.10.2015, e in tutta la sentenza di appello (così come in quella di primo grado) non è stato effettuato neanche un richiamo a detta disposizione di legge. 15. Con il settimo motivo si denuncia: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.) –L’indicazione del criterio di selezione del personale coinvolto dalla procedu ra di CIGS del 14.10.2015, l’incontestata legittimità del trasferimento del ricorrente presso la sede di Ginosa, la sospensione integrale dell’attività presso l’unità produttiva e la contestuale sospensione di tutti i dipendenti ivi addetti”. 16. Con l’ottavo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. 223/1991 e dell’art. 24, comma 2, 148/2015 (art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c.)”, nella parte in cui erroneamente la sentenza d’appello ha evidenziato una pretesa genericità del criterio relativo all’identificazione dei lavoratori sospesi. 17. Tali tre motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 18. Essi sono inammissibili. 18.1. Con precipuo riferimento al settimo motivo, occorre, anzitutto, ricordare che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 18.2. Nel caso in esame, però,a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi, neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti. 18.3. Inoltre, l’impugnante assume che la Corte territoriale avrebbe “omesso di esaminare il testo dell’accordo (peraltro sottoscritto in virtù del D.lgs. 148/2015…”, ma essa stessa deduce in realtà che la decisione della Corte “è basata su un’errata lettura dell’accordo sindacale” del [OSCURATO:DATA_NASCITA], richiamando il passo motivazionale in cui l’accordo stesso è stato considerato (cfr. pag. 28 del ricorso in esame); pertal modo ammettendo che anche tale accordo è stato esaminato. 19. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, ancora, ed in ciò consiste la loro connessione, fanno tutti riferimento, in varia chiave, alla nuova disciplina in tema di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, in particolare con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015. 20. Si deve allora richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in materia di ricorso per cassazione i motivi –a pena d’inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudizio di legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito, infatti, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di impugnazione ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che regola l’esercizio stesso del diritto di gravame in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno presentate in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di modificare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (così, di recente, Cass. civ., sez. V, 8.4.2022, n. 11468, ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme). Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbiafatto, onde dare modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (in tal senso Cass. civ., sez. un., 27.1.2020, n. 1718). 20.1. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in precedenza unica appellante, pur assumendo che già la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato alcun richiamo al d.lgs. n. 148/2015, neppure deduce che, in qualcuno dei suoi motivi d’appello, avesse posto alla Corte territoriale le question i ora sollevat e , e non considerat e nell’impugnata sentenza, di eventuali “ricadute”della disciplina cui si riferisce almeno con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015. Ne conseguel’inammissibilità delle suddette tre censure per tali ragioni (nel caso del settimo motivo in aggiunta a quelle già illustrate). 21. Con il nono motivo – denunciando la violazione del disposto di cui all’art. 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si contesta che il giudice del gravame non abbia valorizzato alcuni elementi, come l’inerzia de i lavoratori , che avrebbero potuto o dovuto ridurre l’arco temporale di riferimento del compendio risarcitorio, ai sensi dell’art. 1227 c.c. 22. Con il decimo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha delibato in ordine agli ulteriori motivi fondanti la richiesta della Società di riduzione del compendio risarcitorio (in relazione all’art. 360 co. 1° n. 4 c.p.c.)”. 23. Tali duemotivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento – come più volte statuito da questa Corte – poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla base del quale il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando pertinenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 12089 del 2016, ove si legge che La violazione delle indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati meccanismi di rotazione nella sospensione – in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell’adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 –comporta – in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte – l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale e quindi l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento amministrativo di concessione della CIGS, dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale , conf. a Cass. n. 19618 del 2011) ed aggiungendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo ; la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione; senza contare che la stessa censura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” –è mal posta, poiché, da un lato, essa denuncia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intellegibile, per un verso, in qual modo i ricorrenti avrebbero potuto essere comunque collocati legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, per ulteriore verso, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria. 24. Con l’undicesimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.2948 c.c., sostenendo che “le somme richieste dal lavoratore altro non sono che quote di retribuzione ‘illecitamente’ non versate dal datore (non autorizzato a sospenderne la prestazione) e pertanto soggette alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.”. 25. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultando dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) come la questione fosse stata posta nel giudizio di primo grado e come la stessa avesse eventualmente costituito oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (tra molte, Cass. n. 25139 del 2010 e Cass. n. 10376 del 2021). 26. Con il dodicesimo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.) – Omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione, da parte del giudice di prime cure, del disposto di cui agli artt. 414 c.p.c. e 420 c.p.c. –Mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.)”. Si sostiene che: “Il processo decisionale adottato dalla Corte d’Appello si appalesa viziato anche sotto il profilo della condanna adottata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. E, difatti, a fronte dei ril ievi operati (anche) nel ricorso in appello in ordine alle avverse richieste ed alla modificazione della domanda da condanna generica a condanna specifica, la Corte Territoriale non si è espressa. Sul punto la stessa Corte ha omesso di esporre qualsivoglia argomentazione sia in ordine all’ an della quantificazione della condanna (i.e, in ordine alla circostanza che i lavoratori potessero ottenere una sentenza di condanna specifica, a fronte di una richiesta di mero accertamento/di condanna generica, formulata in sede di conclusioni del ricorso introduttivo e mai mutata fino all’udienza di discussione), sia in ordine alla misura della quantificazione (i.e, in ordine alla bontà dei conteggi allegati da controparte)”. 27. Ritiene il Collegio che detta censura siainammissibile. 27.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis, si coglie nel senso che, mentre nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia (così, a titolo esemplificativo,Cass. civ., sez. II, 22.1.2018, n. 1539; e in termini id., sez. III, 27.1.2014, n. 4704). Si è, quindi, specificato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente in cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverossia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità –in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, consegue l’inammissibilità del motivo (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 13.10.2022, n. 29952). 27.2. Nel caso in esame, sia nella rubrica di tale motivo che nel suo pur esteso svolgimento non è mai lamentata esplicitamente la violazione dell’art. 112 c.p.c.Inoltre, la ricorrente neppure si duole espressamente dell’omessa pronuncia della Corte di merito su un suo motivo d’appello, ma sembra riferirsi ad un’anomalia motivazionale, visto che lamenta la “mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e fa esplicito riferimento all’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c., che è appunto la norma del codice di rito che riguarda “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Nota, ancora, il Collegio che è pur vero che nello sviluppo del dodicesimo motivo l’impugnante assume che essa “aveva preso posizione in merito alle descritte vicende già in sede di appello, proponendo uno specifico motivo di impugnazione”, nei termini di seguito riportati (cfr. pagg. 53-58 del ricorso per cassazione). La ricorrente, tuttavia, manca di specificare quale “ numero ” avessero assunto tali deduzion i in forma di individuatoed individuabile motivo d’appello nel suo atto di gravame dell’epoca, laddove la Corte distrettuale ha dato contodi otto motivi di appello, cui ha risposto e nessuno dei quali è stato riferito nei termini ora proposti dalla ricorrente. 27.3. Analoghe considerazioni valgono per la parte della stessa censurache riguarda la “misura della quantificazione” del risarcimento come già determinato dal primo giudice (cfr. pagg. 58-61 del ricorso in appello). Anche in questo caso, infatti, la ricorrente riporta deduzioni che si assumono contenute nell’atto di appello e che costituivano “motivo di appello sul punto”. Non precisa, nuovamente, la ricorrente se si trattasse di un ennesimo motivo d’appello, ulteriore rispetto agli otto motivi individuati dalla Corte d’appello.E, come si è già visto, quest’ultima si era senz’altro e motivatamente pronunciata sul settimo motivo d’appello, che concerneva, sotto diversi profili, la quantificazione del risarcimento(cfr. precedente § 23 di questa ordinanza). Pure sotto tale profilo, infine, la ricorrente, pur sostenendo che la Corte d’appello “è incorsa nel vizio di omessa pronuncia in ordine alla eccepita mutatio libelli”, sostiene che “Corollario di tale fatto è la carenza – con riferimento a tale aspetto della fattispecie – della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, requisito che – ai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. –non può difettare in una sentenza.” 28. Conclusivamente, il ricorsonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto e le spese vanno liquidate secondo soccombenza come da dispositivo. La ricorrente è, altresì, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere tra la ricorrente e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. R igetta nel resto il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A.e C.P.A. come
Sentenza Cassazione n. 20644/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris