CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 40780/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 28/10/2020 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo ha riformato, limitatamente all'importo della confisca di valore, che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Marsala del precedente 05/07/2017, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Gancitano, avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 420-ter cod. proc. pen. In particolare, assume che la Corte territoriale, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe disatteso un'istanza di rinvio della trattazione del processo fondata su un concomitante e documentato impegno professionale, senza in alcun modo esplicitare le ragioni del provvedimento reiettivo. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. Sostiene al riguardo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la pronunzia di condanna, atteso che, con riguardo all'annualità 2011, il termine entro cui avrebbero dovuto essere presentate le dichiarazioni ai fini IRES e IVA era quello del 20/09/2012, procrastinabile, previo pagamento di una sanzione pecuniaria, al 20/12/2012 e che nelle more (segnatamente il 20/11/2012) era stato dichiarato dal Tribunale di Marsala il fallimento della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., con conseguente pronta consegna alla curatrice della documentazione societaria da parte dell'imputato, che, pertanto, non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile della condotta omissiva formante oggetto di contestazione. Aggiunge, inoltre, che il giudice gravato avrebbe errato nel ritenere sussistente l'illecito tributario sul piano oggettivo, fondando la conclusione sulle risultanze della perizia contabile, che, lungi dallo scrutinare la totalità della documentazione acquisita, aveva valorizzato, in via esclusiva, il processo verbale di constatazione, compilato mediante l'utilizzo del metodo analitico-induttivo. Assume, infine, che erronea sarebbe anche la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, a fronte di una condotta palesemente incolpevole dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 62-bis cod. pen Sostiene, in particolare, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente denegato la concessione delle attenuanti generiche, così pervenendo a un trattamento sanzionatorio particolarmente afflittivo. 2.4. Con il quanto motivo si duole, infine, di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000. Rileva in proposito che la confisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato risulterebbe illegittima sia perché non preceduta da alcun accertamento finalizzato a verificare l'esistenza di consistenze patrimoniali direttamente riferibili alla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., di cui il predetto era amministratore, sia perché non preceduta dal sequestro preventivo dei beni formanti oggetto dell'ablazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Destituito di fondamento appare, innanzitutto, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 420-ter cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale disatteso un'istanza di rinvio presentata dalla difesa, fondata su un concomitante impegno professionale, senza esplicitare le ragioni del provvedimento assunto. Osserva al riguardo il Collegio che, per il carattere processuale della questione dedotta, è consentito l'esame degli atti al fine di valutarne la fondatezza. Tanto premesso, si rileva che, in data antecedente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta effettivamente presentata dalla difesa dell'imputato una richiesta di differimento della trattazione del processo, inviata alla cancelleria della Corte di appello di Palermo a mezzo posta elettronica certificata. Costituisce tuttavia insegnamento consolidato del giudice di legittimità, al quale si intende dare continuità, quello secondo cui «La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'ufficio di cancelleria del giudice procedente, comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della "e-mail" da parte del predetto ufficio» (in tal senso Sez. 1, n. 17879 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276308-01 e Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C., Rv. 270912-01). Ciò perché la rappresentazione di un impedimento è fattispecie complessa che consta di plurimi elementi, quali l'istanza che lo deduce e la documentazione che lo supporta, oltre che di attività strumentali, necessarie a portare la causa d'impedimento tempestivamente e utilmente a conoscenza del decidente. Ne consegue che non risulta sufficiente l'invio della richiesta di differimento con il mezzo posta elettronica certificata, avendo la parte istante anche l'onere di attivarsi affinchè l'esistenza dell'impedimento giunga a conoscenza del giudice in tempo utile per essere dallo stesso valutata.Nel caso che ci occupa tale onere è stato, tuttavia, eluso, atteso che l'istante si è limitato a inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata senza assicurarsi della sua effettiva ricezione da parte della cancelleria della Corte di appello palermitana, nell'erroneo convincimento che fosse tenuto a tali verifiche l'organo decidente. 3. Egualmente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Nello specifico, risulta erronea innanzitutto la deduzione secondo cui l'imputato non potrebbe essere chiamato a rispondere dell'omessa presentazione della dichiarazione concernente le imposte sui redditi e VIVA per l'annualità 2011, in quanto era medio tempore intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento della società di cui era legale rappresentante (segnatamente in data 20/11/2012) ed era altresì avvenuta la consegna alla curatrice fallimentare della documentazione societaria. Ciò perché la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui «In tema di reato di omessa dichiarazione dei redditi, spetta al fallito presentare la dichiarazione dei redditi per i periodi di imposta anteriori al fallimento, mentre il curatore deve presentare le dichiarazioni per i periodi di imposta successivi, in essi compreso anche il periodo nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento» (così Sez. 3, n. 1549 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 19/01/2011, Ghilardi, Rv. 249351-01, nonché, in precedenza, Sez. 3, n. 299 del 27/10/1995, dep. 12/01/1996, Bruno, Rv. 203692-01). Risulta, inoltre, palesemente infondata anche la deduzione con cui è prospettato un presunto vizio di motivazione per essere stato ritenuto configurabile il delitto tributario sulla base di una perizia contabile che avrebbe valorizzato il solo processo verbale di constatazione e per aver ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato a fronte di una condotta palesemente incolpevole dell'imputato. A ben vedere, infatti, con la doglianza de qua si sono fatte valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ciò perché il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, vizi di motivazione della decisione gravata, in quanto ha omesso di prospettare una reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto e insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né, per altro verso, ha lamentato un'incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. Il predetto si è limitato, invero, a criticare il significato che la Corte di appello palermitana ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado, sicchè l'atto di impugnazione, lungi dal prospettare un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, valevole a disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, si limita a dedurre un "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale prospetta una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo cui, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, è preclusa la deduzione del vizio di "travisamento del fatto", non essendo consentito al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Tale operazione, sostanziantesi nella reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito, risulta infatti estranea al giudizio di legittimità. 4. Del tutto infondato appare, poi, il terzo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Rileva, infatti, il Collegio che con tale deduzione si invoca, di fatto, una rinnovata valutazione, in sede di legittimità, delle modalità con le quali la Corte territoriale ha esercitato il potere discrezionale concessole dall'ordinamento ai fini del riconoscimento della diminuente de qua, esercizio che deve essere motivato nei limiti strettamente necessari a far emergere, in misura sufficiente, il pensiero del giudicante in ordine all'adeguamento della sanzione da infliggere all'effettiva gravità del reato e alla personalità del reo. E tanto è avvenuto nella vicenda di cui trattasi, in quanto la Corte di appello di Palermo, in maniera del tutto legittima, ha valutato ostativi alla concessione di un trattamento sanzionatorio di maggior favore l'elevato ammontare delle imposte evase e l'intensità del dolo caratterizzante la condotta dell'imputato, ossia parametri espressamente indicati dall'art. 133 cod. pen., applicabili anche ai fini dell'eventuale concessione delle circostanze attenuanti generiche. D'altro canto, costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02, nonché Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01). 5. Infondato risulta, infine, anche il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sostenendosi che la confisca per equivalente disposta nei confronti dell'imputato risulterebbe illegittima sia perché non preceduta da alcun accertamento finalizzato ad appurare l'eventuale esistenza di consistenze direttamente riferibili alla società di cui il predetto era amministratore, sia perché non preceduta dal sequestro preventivo dei beni formanti oggetto dell'ablazione. Esaminando innanzitutto la prima deduzione difensiva, occorre premettere che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimamente effettuato allorquando non possa farsi luogo al sequestro in via diretta, in quanto risulta impossibile, sia pure in via transitoria, il reperimento dei beni costituenti il profitto del reato ovvero essi non sono aggredibili per qualsiasi ragione (così SS.UU., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv.258648-01). In altri termini, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso la praticabilità del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente a condizione che risulti ex actis, al momento della richiesta e dell'adozione della misura, l'impossibilità di esecuzione del sequestro in forma specifica, chiarendo che non è necessaria, a tal fine, la previa ricerca dei beni (in tal senso, ex multis, Sez. 3, n. 41073 del 30/09/2015, Scognamiglio, Rv. 265028-01). Fornita quindi la prova che il profitto o il prezzo del reato non è stato rintracciato e neppure è prontamente rintracciabile con l'uso della normale diligenza, la condizione negativa si considera adempiuta, sicchè il titolare dell'azione cautelare può richiedere e il giudice cautelare è legittimato a disporre il sequestro finalizzato alla confisca di valore. Tanto premesso in via generale, si ritiene che la non aggredibilità dei beni in via diretta - che, come detto, ben può costituire la condizione per potere operare il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica - ricorre anche nel caso di intervenuto fallimento della persona giuridica, avendo di recente chiarito la Suprema Corte che «In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento» (Sez. 3, n. 45574 del 29/05/2018, E., Rv. 273951-01). Tale conclusione, pervero contrastata da pronunce che hanno individuato, invece, in capo al fallito la titolarità dei beni sino al momento della vendita fallimentare (così Sez. 5, n. 52060 deI30/10/2019, Angeli, Rv. 277753-01, nonchè Sez. 4, n. 7550 del 05/12/2018, Sansone, Rv. 275129-01), è stata, da ultimo, implicitamente recepita da SS.UU., n. 45936 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257-01, nella parte della decisione in cui il massimo Consesso ha dato per acquisita l'esclusione della possibilità di eseguire il sequestro su beni appartenenti alla massa fallimentare. Consegue a quanto detto che la peculiare natura dell'attivo fallimentare derivante dallo spossessamento costituisce ostacolo all'applicabilità dell'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000, che individua, quale limite all'operatività della confisca, l'appartenenza a terzi estranei dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (in tal senso, in parte motiva, Sez. 3, n. 14766 del 26/02/2020, PMT c/Sangermano, Rv. 279382-01). Peraltro, l'intervenuta dichiarazione di fallimento della persona giuridica, quale conseguenza del suo stato di insolvenza, esonera il giudice dall'accertare le disponibilità della stessa, consentendo il ricorso alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica, che ne sia legale rappresentante. Passando, poi, al vaglio della seconda deduzione difensiva, ritiene il Collegio, in contrario avviso a quanto sostenuto dal ricorrente, che sia perfettamente legittima la confisca per equivalente di beni di cui non sia stato disposto, in precedenza, il sequestro, avendo la Suprema Corte affermato, in più occasioni, che «In tema di confisca per equivalente, il giudice della cognizione, nei limiti del valore corrispondente al profitto del reato, può disporre il provvedimento ablatorio anche in mancanza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro e senza necessità di individuare i beni da apprendere, potendo il destinatario ricorrere al giudice dell'esecuzione qualora si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare» (così Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014, dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 262893-01 e Sez. 3, n. 20776 del 06/03/2014, P.G. in proc. Hong, Rv. 259661-01).D'altro canto, deve altresì rilevarsi che trova applicazione nella subiecta materia anche il principio secondo cui «In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato - corrispondente all'ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco - sul patrimonio dell'amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (così Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, P., Rv. 272111-01). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, risultando insussistenti i vizi denunziati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.