CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 214/2024 depositatail 24 gennaio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio AugustoBina, adducendo di essere proprietari di un terreno sito nel Comune diNumero registro generale 16622/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 19514/2026Data pubblicazione 12/06/2026Angera (VA), contraddistinto al mappale n. 571, confinante con quellosottostante contraddistinto al mappale n. 562, di proprietà di AugustoBina. Esponevano di avere provveduto, dietro autorizzazione perl’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria n. 66 del 22.03.1996rilasciata dal Comune di Angera, ad eseguire opere di consolidamento delproprio terreno mediante pali di legno posti sul versante lungo il lato norddella proprietà, palizzata rimasta in loco per oltre dieci anni senza alcuncedimento. In data 26.12.2013, in occasione di prolungati eventimeteorici, si verificava un episodio franoso che determinava il cedimentodi un segmento di circa dieci metri della palizzata, poi scivolata a valleunitamente a pezzi di roccia sul terreno di proprietà del Bina a causa dellamancata predisposizione, da parte di quest’ultimo, dei necessari interventidi stabilizzazione del piede della scarpata.Gli attori chiedevano pertanto la condanna del convenuto al risarcimentodei danni subiti conseguenti alla frana.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] per resistere e agire in via riconvenzionaleaffinché venisse accertata la responsabilità degli attori per la mancatarealizzazione, ai sensi dell’art. 887 c.c., delle opere di contenimento esicurezza della scarpata a confine tra i due fondi e, comunque, per lacolpevole omessa rimozione e smaltimento delle macerie e dei rifiutifranati dalla loro quota di fondo e abbandonati sulla proprietà del Bina dalgiorno dell’evento franoso. Chiedeva, pertanto, la condanna di contropartea provvedere all’immediato smaltimento di detto materiale e al ripristinodello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni subiti e, comunque,al pagamento di una somma pari a € 200 per ciascun mese di illecitaoccupazione e ingombro del fondo di sua titolarità.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Varese, con sentenza n.1086/2022, dopo avere disposto CTU, rigettava le domande attoree equella riconvenzionale del convenuto, compensando integralmente lespese.Numero registro generale 16622/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 19514/2026Data pubblicazione 12/06/20263. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 214/2024, rigettaval’appello principale proposto dal Bina, dichiarava assorbito l’appelloincidentale condizionato delle controparti e condannava il Bina a rifondereloro le spese processuali.4. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e il Rongasi sono difesi con controricorso. Entrambe le parti hanno poi depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE5.1. Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denunciaviolazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sullo specifico motivodell’appello principale del Bina, che, a sua volta censurava, sempre perviolazione dell’art. 112 c.p.c., la prima sentenza “per aver omesso dipronunciare sulla domanda riconvenzionale di sofferta illecita occupazionedel proprio fondo, per il rifiuto delle controparti di rimuovere e sgomberarele macerie e i rifiuti franati dalla propria quota superiore del fondo e daiterrazzamenti ivi edificati”. In particolare, il ricorrente sostiene che lasentenza sarebbe viziata per omessa pronuncia, in quanto la Corteterritoriale, al pari del Giudice di primo grado, avrebbe mancato dipronunciarsi sulla domanda riconvenzionale da lui proposta.5.2. Il motivo è inammissibile, per violazione del principio di specificità exart. 366, n. 6 c.p.c. Insegna il costante orientamento di questa SupremaCorte che la denuncia del vizio di omessa pronuncia presuppone che ilricorrente indichi puntualmente la domanda o l’eccezione che si assumenon esaminata, riportandone il contenuto nel ricorso per cassazione eprecisando l’atto del giudizio di merito nel quale essa è stata proposta oriproposta in sede di impugnazione, in modo da consentire al giudice dilegittimità di verificarne direttamente la ritualità e la decisività, senzasvolgere autonome ricerche negli atti processuali (tra le altre, Cass. n.18891/2024 e Cass. n. 28072/2021).Numero registro generale 16622/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 19514/2026Data pubblicazione 12/06/2026Nel caso di specie tale onere non risulta assolto. Il ricorrente si limitainfatti a richiamare in termini generici la domanda riconvenzionaleproposta nei precedenti gradi di giudizio e insistita nelle conclusionali,senza riassumerne adeguatamente il contenuto.5.3. Ad abundantiam, si osserva che dagli atti di causa emerge che tanto ilTribunale quanto la Corte d’appello hanno esaminato la domandariconvenzionale avanzata dall’odierno ricorrente, respingendola alla lucedelle risultanze istruttorie e, in particolare, delle conclusioni dellaconsulenza d’ufficio, la quale ha ricondotto l’evento franoso a un fenomenometeorologico eccezionale qualificabile come caso fortuito, conconseguente esclusione della responsabilità dei convenuti anche per lamancata rimozione dal terreno di proprietà del ricorrente dei detritiprovocati dalla frana distaccatasi dalla loro proprietà.6.1. Il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.,censura “violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e del principiogenerale derivato dal neminem laedere, per sussistere, essere benravvisabili ed essere stati pure dedotti nel giudizio di merito i relativipresupposti giuridici negati dalla Corte territoriale; nonché, si eccepisce laviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c. ederror in procedendo, per motivazione apparente ed obiettivamenteincomprensibile in ordine alla apodittica ed immotivata decisione di rigettoper mancanza degli elementi dell’illecito aquiliano”.La sentenza impugnata sarebbe viziata per violazione e falsa applicazionedell’art. 2043 c.c. nonché per vizio di motivazione rispetto al mancatoriconoscimento degli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale.6.2. Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha esaminato la domanda di responsabilità propostadall’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c., valutando gli elementicostitutivi dell’illecito aquiliano alla luce delle risultanze istruttorieacquisite nel processo. In particolare, facendo proprie le conclusioni dellaNumero registro generale 16622/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 19514/2026Data pubblicazione 12/06/2026consulenza tecnica d’ufficio, ha accertato che il fenomeno franoso erastato determinato da un prolungato periodo di precipitazionimeteorologiche di eccezionale intensità, idonee a provocare una situazionedi stress del terreno e il conseguente distacco della porzione superficialedella scarpata. Muovendo da tale accertamento in fatto, il giudice dimerito ha reputato l’evento riconducibile a un fattore esternoimprevedibile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito, conconseguente esclusione del nesso causale tra la condotta dei proprietaridel fondo sovrastante e i danni lamentati dal ricorrente anche sotto ilprofilo della mancata rimozione delle macerie e dei detriti. La sentenzaimpugnata espone, dunque, in modo chiaro e coerente il percorso logico-giuridico seguito, per cui non ricorre il denunciato vizio di motivazioneapparente (cfr. S.U. 8053/2014 e S.U. 23745/2020).7.1 Il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., denuncia“error in procedendo e la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessapronuncia sulle eccezioni pregiudiziali del Bina di inammissibilitàdell’appello incidentale condizionato di controparte per difetto deipresupposti applicativi dell’istituto e per la mancata rassegnazione eprecisazione delle relative conclusioni di merito”.Ad avviso del ricorrente, la decisione di assorbimento dell’appelloincidentale condizionato, non è sufficiente e viola il precetto dell’art. 112c.p.c. che si estende anche alle eccezioni come la presente, tese adottenere un accertamento pregiudiziale di inammissibilità ed irricevibilitàdell’impugnazione incidentale condizionata avanzata da controparti.7.2 Il motivo è inammissibile, in quanto deduce un vizio della sentenzaper la parte che riguarda la pronuncia di assorbimento dell’appellocondizionato della controparte, rispetto alla quale manca ogni interessedel ricorrente a dedurlo ex art. 100 c.p.c., non interessando la pronunciauna sua domanda, né le sue eccezioni, evidentemente collegate al meritodell’appello condizionato non esaminato dalla Corte distrettuale.Numero registro generale 16622/2024Numero sezionale 1160/2026Numero di raccolta generale 19514/2026Data pubblicazione 12/06/20268. Conclusivamente, va rigettato il ricorso; le spese processuali sono postea carico del soccombente e vengono liquidate come di seguito in base alletariffe correnti.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti lespese, che liquida in euro 9.000 per compensi ed euro 200 per gliesborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026Il PresidenteChiara Graziosi