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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 46232/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto per un motivo non deducibile; Rilevato, infatti, che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta; Rilevato che nella specie è stato dedotto un motivo al quale l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena e, specificamente, in punto di omessa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con i conseguenti effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2022 La Consigliera estensora Il Presicer7te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6 maggio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato proposto per un motivo non deducibile; Rilevato, infatti, che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta; Rilevato che nella specie è stato dedotto un motivo al quale l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena e, specificamente, in punto di omessa qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con i conseguenti effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2022 La Consigliera estensora Il Presicer7te
Sentenza Cassazione n. 46232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris