CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14517/2022
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controritorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Trento n.98/2020 pubblicata in data 17 luglio 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA], accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 391, quarto comma, cod. proc. civ; 65/2022 5803-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il (, 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola ( [OSCURATO:PERSONA]