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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 03768/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bolzano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano all'esito del giudizio abbreviato e Macerata e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2010 (capo A), 2011 (capo B) e 2012 (capo C).

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, comma 2, cod. pen., 2 e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al capo A).

Assume il ricorrente che il fatto di cui al capo A) si è consumato il 31 maggio 2011, come risulta dalla data di sottoscrizione della dichiarazione annuale unificata 2011 per l'anno di imposta 2010 della società [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso; di conseguenza, essendo precedente al all'entrata in vigore dell'art. 36-vides semel, lett.

I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha aggiunto all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 il comma 1-bis, il quale ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il reato era prescritto sin dal 30 novembre 2018.

Ad avviso del difensore, infatti, è la data di sottoscrizione della dichiarazione che segna la consumazione del reato, posto che, dopo tale momento, la dichiarazione medesima è uscita dalla sfera d'influenza del contribuente e l'intermediario, a cui è stata consegnata, avrebbe potuto depositarla il medesimo giorno o in un altro fino al termine ultimo, previsto per il 21 settembre 2011.

In altri termini, la condotta di utilizzazione si consuma nel momento della sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, termine che può essere antecedente alla scadenza prevista della legge tributaria.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. E' dirimente osservare che nei precedenti gradi di giudizio il ricorrente non aveva mai contestato la data di commissione del reato di cui al capo A), e, quindi, tale censura è preclusa in questa sede di legittimità, laddove il ricorrente intenda dimostrare una diversa data di consumazione mediante la produzione, in questo grado di legittimità, di documentazione, che non era stata sottoposta al vaglio del giudice di merito.

Invero, il giudice di legittimità deve prendere in considerazione la data del commesso reato contenuta nel capo d'imputazione ovvero quella accertata dai giudici di merito, non competendo a questa Corte una ricostruzione fattuale estranea ai suoi compiti istituzionali (cfr. Cass., sez.

I, 30 gennaio 2001 n. 11037, Ardito, rv. 218617; in senso ancor più rigoroso sez.

IV, 27 aprile 2000 n. 9944, Meloni, rv. 217255).

E tanto basta per l'inammissibilità del motivo.

5. Si osserva, in ogni caso, che la prospettazione del ricorrente, secondo cui il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma nel momento in cui il contribuente sottoscrive la dichiarazione è errata.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il costante orientamento assunto da questa Corte di legittimità, secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari (Sez.

U, n. 27 del 25/10/2000, dep. 07/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione), proprio perché è in tale momento che essa, uscendo dalla sfera giuridica del contribuente, produce i suoi effetti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e, ai fini della consumazione, prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 31/03/2017, Santoni, Rv. 269652; Sez. 3, Sentenza n. 25808 del 16/03/2016, dep. 22/06/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499).

Nel caso in esame, pertanto, non risultando dagli atti la data di presentazione della dichiarazione, il reato deve ritenersi consumato il 21 settembre 2011, con la conseguenza che il termine di prescrizione maturerà il 21 settembre 2022.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bolzano, che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bolzano all'esito del giudizio abbreviato e Macerata e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 2 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2010 (capo A), 2011 (capo B) e 2012 (capo C). 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 161, comma 2, cod. pen., 2 e 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento al capo A). Assume il ricorrente che il fatto di cui al capo A) si è consumato il 31 maggio 2011, come risulta dalla data di sottoscrizione della dichiarazione annuale unificata 2011 per l'anno di imposta 2010 della società [OSCURATO:PERSONA], allegata al ricorso; di conseguenza, essendo precedente al all'entrata in vigore dell'art. 36-vides semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha aggiunto all'art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000 il comma 1-bis, il quale ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per il delitto previsto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il reato era prescritto sin dal 30 novembre 2018. Ad avviso del difensore, infatti, è la data di sottoscrizione della dichiarazione che segna la consumazione del reato, posto che, dopo tale momento, la dichiarazione medesima è uscita dalla sfera d'influenza del contribuente e l'intermediario, a cui è stata consegnata, avrebbe potuto depositarla il medesimo giorno o in un altro fino al termine ultimo, previsto per il 21 settembre 2011. In altri termini, la condotta di utilizzazione si consuma nel momento della sottoscrizione della dichiarazione annuale da parte del contribuente, termine che può essere antecedente alla scadenza prevista della legge tributaria. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. E' dirimente osservare che nei precedenti gradi di giudizio il ricorrente non aveva mai contestato la data di commissione del reato di cui al capo A), e, quindi, tale censura è preclusa in questa sede di legittimità, laddove il ricorrente intenda dimostrare una diversa data di consumazione mediante la produzione, in questo grado di legittimità, di documentazione, che non era stata sottoposta al vaglio del giudice di merito. Invero, il giudice di legittimità deve prendere in considerazione la data del commesso reato contenuta nel capo d'imputazione ovvero quella accertata dai giudici di merito, non competendo a questa Corte una ricostruzione fattuale estranea ai suoi compiti istituzionali (cfr. Cass., sez. I, 30 gennaio 2001 n. 11037, Ardito, rv. 218617; in senso ancor più rigoroso sez. IV, 27 aprile 2000 n. 9944, Meloni, rv. 217255). E tanto basta per l'inammissibilità del motivo. 5. Si osserva, in ogni caso, che la prospettazione del ricorrente, secondo cui il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 si consuma nel momento in cui il contribuente sottoscrive la dichiarazione è errata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il costante orientamento assunto da questa Corte di legittimità, secondo cui il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari (Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, dep. 07/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione), proprio perché è in tale momento che essa, uscendo dalla sfera giuridica del contribuente, produce i suoi effetti nei confronti dell'amministrazione finanziaria, e, ai fini della consumazione, prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode (ex multis, cfr. Sez. 3, n. 16459 del 16/12/2016, dep. 31/03/2017, Santoni, Rv. 269652; Sez. 3, Sentenza n. 25808 del 16/03/2016, dep. 22/06/2016, Pescali, Rv. 267659; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, dep. 26/11/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248499). Nel caso in esame, pertanto, non risultando dagli atti la data di presentazione della dichiarazione, il reato deve ritenersi consumato il 21 settembre 2011, con la conseguenza che il termine di prescrizione maturerà il 21 settembre 2022. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della C
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