CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 18972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 cod. pen. in luogo a quello di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato plurimi e convergenti elementi indicativi della consapevolezza della provenienza delittuosa della res, facendo così corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il criterio distintivo tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto consiste nell'elemento psicologico che, nel primo caso configura una condotta dolosa (anche eventuale), mentre nel secondo, configura una condotta colposa consistente nel mancato accertamento della provenienza della cosa acquistata o ricevuta (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv 238515-01; Sez. 4, n, 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi, Rv, 235897- 01; Sez. 1, n. 6684 del 12/05/1995, Cortinovis, Rv. 201542-01); considerato che il massimo edittale di pena stabilito dalla legge per il reato di ricettazione è di 8 anni, che il reato è stato commesso il 06/10/2013, il termine massimo di prescrizione si individua il 06/10/2023 (8+1/4=10), pertanto il reato si è estinto nelle more del giudizio di legittimità; osservato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità (vedi Sez. 2, n. 28848 cieli' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 256463; SU., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Rv. 268966; S.U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; SU., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere